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AS 2013 571

Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali

Ordinanza sugli emolumenti per l’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, OEPChim)

Modifica del 13 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sugli emolumenti in materia di pro- dotti chimici è modificato come segue:

Cifra II, frase introduttiva, 1.1 e 1.6.1 Il quadro tariffario degli emolumenti di cui ai numeri 1.1, 1.2.1 e 1.2.3 si riferisce a biocidi con un principio attivo. Per ogni principio attivo supplementare vengono fatturati altri 3500 franchi.

Fr.

1.1 Omologazione OE secondo l’articolo 7 lettera a numero 1

OBioc 15 000–60 000 …

1.6.1 omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS 5 000–10 000

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 813.153.1

2012-0242 571

Ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici RU 2013

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