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AS 2013 573

Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili

Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Modifica del 13 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:

Art. 9a cpv. 1, 3 e 4 1 Su richiesta, più impianti stazionari possono essere riuniti in un gruppo di impianti, se: a. sono gestiti dalla stessa persona; e b. ogni impianto soddisfa i requisiti dell’OIAt.

3 La composizione di un gruppo di impianti non può essere modificata durante il

periodo di validità di cui all’articolo 9c capoverso 1 lettera b. Sono eccettuate: a. l’esclusione di impianti stazionari chiusi; b. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari nuovi o nuovamente messi in esercizio; c. l’inclusione a posteriori di impianti stazionari che soddisfano già i requisiti secondo l’allegato 3. 4 Se in un gruppo di impianti sono inclusi laboratori le cui emissioni di COV non sono evacuate mediante un dispositivo di abbattimento, essi devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 3 già al momento della loro inclusione.

1 RS 814.018

2013-0082 573

Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2013

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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