AS 2013 607
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
Modifica del 13 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 1 Investitori qualificati secondo il diritto estero (art. 2 cpv. 1 lett. e LICol)
Sono considerati qualificati secondo il diritto estero ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera e della legge i seguenti investitori: a. gli investitori istituzionali con tesoreria professionale, segnatamente gli intermediari finanziari e gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza, gli enti di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e le imprese con tesoreria professionale; b. i privati facoltosi che al momento dell’acquisizione adempiono condizioni comparabili a quelle di cui all’articolo 6; c. i privati che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza che acquisisce per loro conto quote di investimenti collettivi di capitale.
Art. 1a Club di investimento (art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)
Il vigente articolo 1 diventa l’articolo 1a.
Art. 1b Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non assoggettati (art. 2 cpv. 2 lett. h LICol) 1 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali gestiti da gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera h numeri 1 e 2 della legge si applicano i principi seguenti:
1 RS 951.311
2012-2344 607
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a. sono considerati valori patrimoniali gestiti tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore patrimoniale di investi- menti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che li gestisca diret- tamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vinco- lato:
1. da una direzione omogenea,
2. da un rapporto di controllo congiunto, o
3. da una partecipazione importante diretta o indiretta;
b. il valore è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale; c. per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri; d. il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 2 capo- verso 2 lettera h numero 2 della legge è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o del valore nominale dei corrispondenti contenitori di investimenti collettivi, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamen- tato. 2 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori patrimoniali e dell’effetto leva di cui al capoverso 1. 3 Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale che supera un valore soglia di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera h numeri 1 e 2 della legge deve notifi- carlo alla FINMA entro dieci giorni e presentarle una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 14 e seguenti entro 90 giorni. 4 Sono considerate società del gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 2 lettera h numero 3 della legge, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le imprese di diritto pubblico o privato vincolate tra loro da un’unità economica.
5 Le imprese formano un’unità economica se un’impresa partecipa direttamente o
indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un’altra impresa o se la domina in altro modo.
Art. 1c Assoggettamento volontario (art. 2 cpv. 2bis LICol) 1 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera h della legge possono presentare alla FINMA una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 14 e seguenti della legge se: a. hanno sede in Svizzera; e b. il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione patri- moniale di investimenti collettivi di capitale può essere delegata soltanto a un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sottoposto a vigilanza.
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2 Essi devono adempiere le stesse condizioni di autorizzazione applicabili a un
gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale soggetto ad autorizzazione.
Art. 3 Distribuzione (art. 3 LICol) 1 L’offerta e la pubblicità di investimenti collettivi di capitale comprende qualsiasi tipo di attività finalizzata all’acquisizione di quote di investimenti collettivi di capi- tale da parte di un investitore. 2 Su richiesta o su iniziativa dell’investitore ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge, le informazioni sono messe a disposizione o gli investimenti collettivi di capitale sono acquisiti se: a. le informazioni sono fornite o gli investimenti collettivi di capitale sono acquisiti nel quadro di contratti di consulenza di cui al capoverso 3; b. l’investitore, senza essere stato influenzato o contattato in precedenza segna- tamente dal gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, dal distributore o dal rappresentante, chiede informazioni o acquisisce quote di un determinato investimento collettivo di capitale. 3 Il contratti di consulenza ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge sono contratti: a. finalizzati a un rapporto di consulenza a titolo oneroso e a lungo termine; e b. conclusi in forma scritta con un intermediario finanziario sottoposto a vigi- lanza ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge o con un gestore patrimoniale indipendente ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 let- tera c della legge. 4 Le offerte e la pubblicità di investimenti collettivi di capitale riservati esclusiva- mente agli investitori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettere a e b della legge non devono poter essere consultate dagli altri investitori qualificati e dagli investitori non qualificati. 5 La pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza non è considerata distribuzione soltanto se essa non contiene indicazioni di contatto. 6 I piani di partecipazione del personale di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera e della legge devono: a. rappresentare un investimento diretto o indiretto nell’impresa del datore di lavoro o in un’altra impresa che, mediante la maggioranza dei voti o in altro modo, rientra in una direzione omogenea con l’impresa del datore di lavoro (gruppo); b. essere rivolti a collaboratori:
1. che al momento dell’offerta non sono licenziati,
2. per i quali il piano di partecipazione del personale rappresenta una
componente dello stipendio.
7 Per i prodotti strutturati i capoversi 4 e 5 si applicano per analogia.
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Art. 4 cpv. 1–1ter, 2, 4 lett. b e 5 1 Un prodotto strutturato può essere distribuito in Svizzera o dalla Svizzera a investi- tori non qualificati soltanto se: a. è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 della legge; b. è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge che ha una stabile organizzazione in Svizzera, sempre che il prodotto strutturato non sia quotato a una borsa svizzera che garantisce la trasparenza conformemente al capoverso 2 e all’articolo 5 capoverso 2 della legge. 1bis Si considerano assicurazione equivalente ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 e 1bis della legge in particolare: a. ogni assicurazione giuridicamente vincolante in cui un intermediario finan- ziario sottoposto a vigilanza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge dichiara:
1. di rispondere degli obblighi di prestazione dell’emittente di un prodotto
strutturato,
2. di dotare finanziariamente l’emittente in modo tale che questi possa
soddisfare le pretese degli investitori; o b. la messa a disposizione a favore degli investitori di una garanzia reale giuri- dicamente vincolante detenuta in Svizzera. 1ter È considerata società veicolo una persona giuridica il cui scopo esclusivo è l’emissione di prodotti strutturati e i cui mezzi possono essere utilizzati soltanto nell’interesse degli investitori. 2 Se un prodotto strutturato non è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all’articolo 5 capo- verso 1 della legge, il prospetto semplificato ne deve fare espressamente menzione. 4 L’obbligo di allestire un prospetto semplificato decade se il prodotto strutturato:
b. è distribuito non in Svizzera ma dalla Svizzera a investitori non qualificati e, sulla base di disciplinamenti esteri, è garantita la trasparenza ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 della legge. 5 Il prospetto semplificato provvisorio deve segnalare come tali le informazioni a carattere unicamente indicativo e rendere attenti gli investitori sulla data di pubbli- cazione del prospetto semplificato definitivo. I requisiti posti al prospetto semplifi- cato provvisorio sono retti dal capoverso 3.
Art. 5 Definizione di investimento collettivo di capitale (art. 7 cpv. 3 e 4 LICol) 1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.
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2 Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legal- mente e di fatto in modo indipendente tra loro. 3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 1b capo- verso 4, il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica. 4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b o c della legge. 5 La limitazione della cerchia degli investitori all’investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge.
Art. 6 Investitori qualificati (art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol) 1 È considerata privato facoltoso ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3bis della legge ogni persona fisica che al momento dell’acquisizione di investimenti collettivi di capitale adempie una delle condizioni seguenti: a. l’investitore dimostra:
1. sulla base della formazione personale e dell’esperienza professionale
oppure di un’esperienza comparabile nel settore finanziario, di disporre delle conoscenze necessarie per capire i rischi degli investimenti, e
2. di disporre di un patrimonio di almeno 500 000 franchi;
b. l’investitore conferma per scritto di disporre di un patrimonio di almeno 5 milioni di franchi svizzeri.
2 Al patrimonio di cui al capoverso 1 si aggiungono gli investimenti finanziari
direttamente o indirettamente di proprietà dell’investitore, segnatamente: a. averi bancari (a vista o a termine); b. patrimoni amministrati fiduciariamente; c. valori mobiliari (compresi gli investimenti collettivi di capitale e i prodotti strutturati); d. strumenti derivati; e. metalli preziosi; f. assicurazioni sulla vita con valore di riscatto. 3 Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 2 segnatamente gli investimenti diretti in immobili e pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale. 4 Il patrimonio di cui al capoverso 1 lettera b può comprendere valori patrimoniali immobiliari per un massimo di 2 milioni di franchi. I valori patrimoniali immobiliari sono computati al loro valore netto. Il valore netto è calcolato sulla base del valore venale, dedotti tutti i debiti gravanti sull’immobile.
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5 L’investitore
deve comprovare i valori patrimoniali di cui al capoverso 1 al momento dell’acquisizione.
Art. 6a Dichiarazione scritta (art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol) 1 I privati facoltosi che vogliono essere considerati investitori qualificati secondo l’articolo 10 capoverso 3bis della legge devono dichiararlo per scritto.
2 L’intermediario finanziario e il gestore patrimoniale indipendente:
a. informano gli investitori di cui all’articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati; b. spiegano loro i rischi che ne derivano; e c. indicano loro la possibilità di dichiarare per scritto di non volere essere con- siderati investitori qualificati.
Art. 8, rubrica e cpv. 1–3 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione (art. 13 cpv. 3 LICol)
1 Chi dispone di un’autorizzazione in qualità di banca ai sensi della legge del-
l’8 novembre 19342 sulle banche, di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19953 sulle borse o di istituto di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i gestori patrimoniali di investi- menti collettivi di capitale e i distributori. 1bis Chi dispone di un’autorizzazione in qualità di direzione del fondo è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i gestori patrimoniali di investi- menti collettivi di capitale, i distributori e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. 2 Chi dispone di un’autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collet- tivi di capitale è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i distri- butori. 3 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri sono esentati dall’ob- bligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i distributori.
Art. 9 Abrogato
2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 961.01
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Art. 12 cpv. 3 3 Il titolare dell’autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.
Art. 12a Gestione dei rischi, sistema interno di controllo e conformità (art. 14 cpv. 1ter LICol) 1 Il titolare dell’autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l’intera gestione degli affari. 2 La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essen- ziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente. 3 Il titolare dell’autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
4 In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
Art. 13a Documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri (art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)
Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti: a. il prospetto; b. il prospetto semplificato o le informazioni chiave per gli investitori; c. il contratto collettivo di investimento degli investimenti collettivi di capitale contrattuali; d. lo statuto e il regolamento di investimento o il contratto di società di inve- stimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario; e. altri documenti che sarebbero necessari per un’autorizzazione secondo il diritto estero applicabile e che corrispondono a quelli necessari per investi- menti collettivi di capitale svizzeri secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge.
Art. 14 cpv. 2 lett. c
2 Le modifiche di documenti ai sensi dell’articolo 15 della legge devono essere
sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione: c. delle modifiche dei documenti soggetti all’obbligo di approvazione di un investimento collettivo di capitale svizzero che concernono esclusivamente disposizioni su restrizioni di vendita e di distribuzione e che sono necessari nel quadro di leggi estere, trattati internazionali, convenzioni interstatali o di diritto in materia di vigilanza e simili.
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Art. 15 cpv. 3 e 4, frase introduttiva e lett. b e c 3 Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto, del prospetto sempli- ficato o delle informazioni chiave per gli investitori di un fondo di investimento, di una SICAV, di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, nonché di una SICAF. 4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono distri- buiti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare: b. la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 13a. c. Abrogata
Sezione 2: Condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto svizzero
Art. 19 Capitale minimo e prestazione di garanzia (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) 1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che adempiono esclusivamente compiti di cui all’articolo 18a capoversi 1, 2 e 3 lettere b–d della legge deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti. 2 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che effettuano attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 18a capoverso 3 lettera a della legge deve ammontare a 500 000 franchi ed essere versato in contanti. 3 La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capi- tale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui ai capoversi 1 e 2.
4 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
5 Il capitale minimo va mantenuto durevolmente.
Art. 20, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, e 3 lett. b, frase introduttiva (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
2 Nel caso delle società di persone, il capitale corrisponde:
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit risulta che: b. il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale si è impegnato a:
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Art. 21 Entità dei mezzi propri
1 I mezzi propri necessari ammontano:
a. allo 0,02 per cento della parte del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale la quale eccede i
250 milioni di franchi;
b. costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale; e c. al massimo a 20 milioni di franchi.
2 Si considerano costi fissi:
a. le spese di personale; b. le spese materiali per l’esercizio; c. gli ammortamenti sul capitale immobilizzato; d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
3 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono inoltre:
a. detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patri- moniale; o b. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale. La FINMA disciplina i dettagli.
4 La quota di spese di personale che dipende esclusivamente dall’andamento degli
affari o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta nel quadro del capoverso 2 lettera a.
5 I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.
6 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale comunicano senza indu- gio alla FINMA i mezzi propri mancanti.
7 In casi motivati la FINMA può concedere agevolazioni.
Art. 22 cpv. 2 e 3, frasi introduttive
2 Le società di persone possono computare nei mezzi propri:
3 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono inoltre compu- tare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile deposi- tata presso una società di audit risulta che:
Art. 24, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1 e 2, frase introduttiva (art. 14 cpv. 1 lett. c LICol) 1 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono delimitare esat- tamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti di organizzazione.
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2 Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale forniscono alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente:
Art. 24a Compiti (art. 18a LICol)
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono, oltre ai compiti di cui all’articolo 18a della legge, fornire segnatamente prestazioni di servizi ed eserci- tare attività amministrative quali l’accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari.
Art. 25 Convenzione (art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, nonché gli altri punti importanti.
Art. 26 Delega di compiti (art. 18b LICol)
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che si occupano della gestione del portafoglio e della gestione dei rischi per investimenti collettivi di capitale non possono delegare tali compiti ad altre imprese i cui interessi possono collidere con quelli degli investitori o del gestore patrimoniale.
Art. 27 Direttive di organizzazioni settoriali (art. 14 cpv. 2 LICol)
La FINMA può subordinare la concessione dell’autorizzazione alla garanzia dell’osservanza da parte dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale delle norme di comportamento emanate da organizzazioni settoriali.
Art. 28 Rendiconto (art. 14 cpv. 1ter LICol) 1 A prescindere dalla loro forma giuridica, ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si applicano le disposizioni in materia di rendiconto del Codice delle obbligazioni5 (CO) relative alla società anonima. 2 Se i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottostanno a speciali prescrizioni legali in materia di rendiconto più severe, queste ultime sono premi- nenti.
Art. 29 Abrogato
5 RS 220
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Titolo prima dell’art. 29a Sezione 2a: Condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto estero
Art. 29a Gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale (art. 18 cpv. 1 lett. c LICol) 1 Sono considerate gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che: a. possiedono all’estero un’autorizzazione quale gestore patrimoniale di inve- stimenti collettivi di capitale; b. nella ditta, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commer- ciali utilizzano il termine «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» o un’espressione che indica l’esercizio della gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; o c. esercitano la gestione patrimoniale ai sensi della legislazione in materia di investimenti collettivi. 2 Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essen- zialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il gestore patri- moniale di investimenti collettivi di capitale deve essere organizzato secondo il diritto svizzero. Inoltre sottostà alle disposizioni relative ai gestori patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale.
Art. 29b Obbligo e condizioni di autorizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. c, 13 cpv. 2 lett. f, 14 e 18 LICol) 1 Un gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale necessita di un’autorizzazione della FINMA se occupa in Svizzera persone che esercitano per esso a titolo professionale e permanente, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la gestione patrimoniale ai sensi della legislazione in materia di investimenti collettivi (succursale). 2 La FINMA rilascia al gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale un’autorizzazione per l’istituzione di una succursale se: a. esso dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera; b. esso è soggetto a una vigilanza adeguata che include la succursale; c. le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni circa l’istituzione di una succursale; d. le competenti autorità estere di vigilanza hanno concluso con la FINMA un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni;
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e. le competenti autorità estere di vigilanza si impegnano a comunicare senza indugio alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei clienti, i loro valori patrimoniali o gli investi- menti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale estero; f. la succursale adempie le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 capoversi 1 lettere a–c e 2 della legge nonché di cui agli articoli 10 e seguenti della presente ordinanza e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d’attività e che prevede un’organizzazione ammi- nistrativa corrispondente a questa attività; e g. il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commer- cio. 3 Se il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario, la FINMA, fatto salvo l’articolo 18 capo- verso 2 della legge, può subordinare l’autorizzazione alla condizione che esso sia sottoposto a vigilanza adeguata e consolidata da parte delle competenti autorità estere di vigilanza. 4 La FINMA può obbligare la succursale a fornire una garanzia qualora la protezione dei clienti lo richieda. 5 Il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione per la sua istituzione.
Art. 29c Succursali multiple (art. 18 cpv. 1 lett. c LICol) 1 Se istituisce più succursali in Svizzera, il gestore patrimoniale estero di investi- menti collettivi di capitale deve: a. richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse; b. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni con la FINMA. 2 Le succursali devono adempiere in comune le condizioni della legge e della pre- sente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.
Art. 29d Conto annuale e chiusure intermedie della succursale 1 La succursale può allestire il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie secon- do le prescrizioni applicabili al gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di rendicon- to.
2 I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente:
a. nei confronti del gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale;
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b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se:
1. il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale forma
con esse un’unità economica, o
2. si deve supporre che il gestore patrimoniale estero di investimenti
collettivi di capitale è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.
3 Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.
4 La succursale trasmette il suo conto annuale e le chiusure intermedie alla FINMA. La pubblicazione non è richiesta.
Art. 29e Rapporto di audit 1 La società di audit redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera e lo con- segna al direttore responsabile della succursale e alla FINMA. 2 La succursale trasmette il rapporto di audit all’organo del gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale competente per l’attività della succursale.
Art. 29f Dissoluzione di una succursale Prima di procedere alla dissoluzione di una succursale, il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale richiede l’autorizzazione della FINMA.
Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva 1 La FINMA rilascia alle persone fisiche che intendono distribuire quote di investi- menti collettivi di capitale la relativa autorizzazione se esse possono attestare:
Art. 30a Distribuzione da parte di intermediari finanziari (art. 19 cpv. 1bis LICol) 1 Un intermediario finanziario può distribuire investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati in Svizzera se nel suo Stato di sede è autorizzato a distribuire investimenti collettivi di capitale e se conclude un contratto scritto di distribuzione con un rappresentante secondo l’articolo 131a al quale è applicabile il diritto sviz- zero. 2 Il contratto di distribuzione obbliga l’intermediario finanziario a utilizzare esclusi- vamente documenti del fondo che indicano il rappresentante, l’ufficio di pagamento e il foro.
Art. 32a Deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine (art. 63 cpv. 3 e 4 LICol) 1 In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell’articolo 63 capoverso 4 della legge, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all’articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge se:
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a. questa possibilità è prevista nei documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale; b. la deroga è nell’interesse degli investitori; c. oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo immobi- liare, un perito incaricato delle stime secondo l’articolo 64 capoverso 1 della legge, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla dire- zione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.
2 Conclusa l’operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto
contenente: a. indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell’assunzione o della cessione; b. i rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime; c. il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.
3 La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro
della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari. 4 Nel rapporto annuale dell’investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine. 5 Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine hanno fatto eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.
Art. 32b Conflitti di interessi (art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)
I titolari dell’autorizzazione devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere dichiarati agli investitori.
Art. 34 cpv. 2bis e 4 2bis L’obbligo di informazione concernente le indennità di distribuzione comprende il tipo e l’entità di tutte le commissioni e gli altri vantaggi pecuniari con cui l’attività del distributore deve essere indennizzata. 4 La direzione del fondo e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che acquisiscono per i clienti quote di un investimento collettivo di capitale da essi gestito devono dichiarare loro le prestazioni percepite a tale titolo.
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Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2013
Art. 34a Obbligo del verbale (art. 24 cpv. 3 LICol) 1 L’obbligo di redigere un verbale secondo l’articolo 24 capoverso 3 della legge si applica agli atti legati alla distribuzione di cui all’articolo 3 della legge.
2 La forma e il contenuto del verbale sono retti dalle norme di comportamento di
un’autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Inserire dopo il titolo della sezione 2
Art. 35a Contenuto minimo del contratto del fondo (art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:
a. la designazione del fondo d’investimento nonché la ditta e la sede della dire- zione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale di inve- stimenti collettivi di capitale; b. la cerchia degli investitori; c. la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti; d. la suddivisione in comparti; e. le classi di quote; f. il diritto di disdetta degli investitori; g. l’esercizio contabile; h. il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto; i. l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti; j. il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori; k. la durata del contratto e le condizioni di scioglimento; l. gli organi di pubblicazione; m. le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto; n. gli uffici presso cui si possono ottenere gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto semplifi- cato e i rapporti annuali e semestrali;
6 RS 956.1
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Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2013
o. l’unità di conto; p. la ristrutturazione. 2 Nell’approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indica- zioni di cui al capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale.
3 Su domanda della direzione del fondo, nell’approvare un fondo d’investimento
contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se ne è prevista la distribuzione all’estero e il diritto estero lo richiede.
4 La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto
degli sviluppi internazionali.
Art. 37 Rimunerazioni e spese accessorie (art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:
a. la commissione amministrativa per la rimunerazione dell’attività della dire- zione del fondo; b. la commissione amministrativa e altre spese per la rimunerazione dell’atti- vità della banca depositaria, comprese le spese per la custodia del patrimonio del fondo da parte di depositari terzi o collettivi; c. la commissione amministrativa ed eventuali commissioni in funzione del risultato per la rimunerazione del gestore patrimoniale di investimenti collet- tivi di capitale; d. eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell’attività dei distributori; e. la totalità delle spese accessorie elencate nel capoverso 2. 2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti: a. le spese per la compravendita di investimenti, segnatamente diritti di media- zione usuali sul mercato, commissioni, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici; b. le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, onorari di avvocati e spese notarili, tasse di mutazione; c. i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti; d. gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza; e. gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attesta- zioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riu- nione di fondi o eventuali comparti;
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Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2013
f. gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cam- biamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori; g. le spese notarili e quelle legate al registro di commercio per l’iscrizione di titolari dell’autorizzazione della legislazione in materia di investimenti col- lettivi nel registro di commercio; h. le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione, che non sono ascrivibili a un comportamen- to scorretto della direzione del fondo; i. le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e seme- strali del fondo; j. le spese per un’eventuale iscrizione del fondo presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigi- lanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero; k. le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni; l. le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo; m. la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV e le spese per l’assicurazione di responsabilità civile; n. tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria. 3 Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panora- mica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell’importo massimo e del calcolo. 4 L’utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma com- prese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfetta- ria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese. 5 La direzione del fondo, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell’attività di distri- buzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.
Art. 38 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni (art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Agli investitori si possono addebitare:
a. le spese accessorie forfettarie che insorgono al momento dell’emissione, del riscatto o della permuta di quote per la compravendita degli investimenti;
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b. una commissione per sottoscrizioni, trasformazioni o rimborsi al distributore per coprire le spese legate alla distribuzione. 2 Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commis- sioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.
Art. 39, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1 (art. 26 cpv. 3 LICol) 1 Nel prospetto del fondo d’investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla legge e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori. Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.
Art. 41 cpv. 1, 1bis, 2bis e 2ter 1 La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo di investimento, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica del contratto del fondo. Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell’esame e dell’accertamento della conformità legale da parte della FINMA. 1bis La FINMA può ammettere eccezioni all’obbligo di pubblicazione per le modifi- che necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale. 2bis Nell’approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusi- vamente le modifiche delle disposizioni di cui all’articolo 35a capoverso 1 lettere a–g e ne accerta la conformità legale. 2ter Se nell’approvare un contratto del fondo conformemente all’articolo 35a capo- verso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d’investimento è destinato ad essere distri- buito all’estero e il diritto estero lo richiede.
Art. 48 cpv. 3–4bis 3 Se la direzione del fondo fornisce ulteriori servizi di cui all’articolo 29 capoverso 1 della legge, i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l’approccio dell’indicatore di base di cui all’articolo 92 dell’ordinanza del 1° giugno
20127 sui fondi propri.
4 Se la direzione del fondo è incaricata dell’amministrazione e della gestione del portafoglio del patrimonio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato per il calcolo dei mezzi propri secondo il capoverso 2.
7 RS 952.03
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4bis Se è incaricata esclusivamente dell’amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.
Art. 51 SICAV con gestione autonoma e con gestione di terzi (art. 36 cpv. 3 LICol)
1 La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all’amministrazione.
Conformemente all’articolo 36 capoverso 3 della legge, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigi- lanza riconosciuta.
2 La SICAV con gestione di terzi delega l’amministrazione a una direzione del
fondo autorizzata. L’amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sotto- posto a una vigilanza riconosciuta.
3 È fatto salvo l’articolo 64.
Art. 54 Conferimento minimo
1 All’atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV
con gestione di terzi che delegano l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di
500 000 franchi.
2 All’atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l’ammi- nistrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
3 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
4 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
Art. 55 cpv. 3bis–5 3bis La SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 48. Da questo importo può dedurre il 20 per cento. 3ter La FINMA può esonerare dall’obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche o a un commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19959 sulle borse con sede in Svizzera.
8 RS 952.0 9 RS 954.1
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4 Se delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 48 cpv. 4). 5 Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevol- mente.
Art. 57 Abrogato
Art. 62a Banca depositaria (art. 44a LICol)
Per la banca depositaria gli articoli 15 capoverso 2 e 45 si applicano per analogia.
Art. 62b Contenuto del regolamento di investimento (art. 43 e 44 LICol)
1 Il contenuto e l’approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle
disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la legge o lo statuto non disponga altrimenti.
2 La SICAV informa per scritto gli azionisti, con la convocazione dell’assemblea
generale, in merito: a. alle modifiche del regolamento di investimento che la FINMA ha esaminato; e b. alle modifiche di cui la FINMA ha accertato la conformità legale. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.
Art. 64 cpv. 1 lett. c
1 Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
c. la designazione della banca depositaria o di un istituto secondo l’articolo 44a capoverso 2 della legge;
Art. 65, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, e 1bis Delega di compiti (art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol) 1 Se il consiglio di amministrazione delega a terzi l’amministrazione, le decisioni di investimento o la distribuzione, i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali devono essere definiti in un contratto scritto, segnatamente:
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1bis Gli articoli 30 e 31 capoversi 1–5 della legge sono applicabili per analogia alla delega dei compiti.
Art. 66 Abrogato
Art. 71 cpv. 3
3 La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori
mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.
Art. 73 cpv. 2 lett. b e 4 lett. a
2 Esse possono investire al massimo:
b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non corrispondono alle direttive determinanti dell’Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), ma che equivalgono a tali direttive o a fondi in valori mobiliari svizzeri secondo l’articolo 53 della legge. 4 Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici: a. il regolamento del fondo e il prospetto devono contenere indicazioni sull’entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da effettuare, come pure dal fondo strategico;
Art. 73a Strutture master e feeder (art. 54 e 57 cpv. 1 LICol) 1 Un fondo feeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all’articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l’85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master). 2 Il fondo master è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondo feeder, non è a sua volta un fondo feeder e non detiene quote di un fondo feeder. 3 Un fondo feeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.
4 La FINMA disciplina i dettagli.
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Art. 80 cpv. 4
4 Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attivi disponibili di cui
all’articolo 12 dell’ordinanza del 30 novembre 201210 sulla liquidità, i crediti di operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte.
Art. 86 cpv. 1, 2, frase introduttiva, 2bis e 4
1 Gliinvestimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere
menzionati espressamente nel regolamento del fondo. 2 Si considerano beni fondiari ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capo- verso 2bis su indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV: 2bis I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell’appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi- comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene. 4 I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizza- zione edilizia.
Art. 87 cpv. 3 lett. b e 4
3 Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:
b. beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 30 per cento; 4 Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al mas- simo al 40 per cento del patrimonio del fondo.
Art. 91 Strumenti finanziari derivati (art. 61 LICol)
Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi stru- menti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).
Art. 91a Persone vicine (art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)
1 Sono considerate persone vicine in particolare:
a. la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
10 RS 952.06
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b. i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV; c. il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collabo- ratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobi- liari; d. la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobi- liari; e. i periti incaricati delle stime; f. le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobi- liare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari; g. le amministrazioni immobiliari incaricate dell’amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collabora- tori di tali amministrazioni immobiliari; h. le persone delle società menzionate nelle lettere a–g che detengono una par- tecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 della legge. 2 Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate per- sone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell’affare in questione.
Art. 92 cpv. 1 e 3 1 I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.
3 In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:
a. la stima esistente non risale a più di tre mesi; e b. le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.
Art. 93, rimando contenuto nella rubrica (art. 64 LICol)
Art. 94, rimando contenuto nella rubrica (art. 64 e 65 LICol)
Art. 95, rimando contenuto nella rubrica (art. 67 LICol)
Art. 96 cpv. 1–1ter 1 In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell’articolo 65 capoverso 2 della legge, l’onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.
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1bis Per tutelare la liquidità l’onere può essere aumentato temporaneamente ed ecce- zionalmente alla metà del valore venale se: a. il regolamento del fondo lo prevede; e b. gli interessi degli investitori rimangono tutelati. 1ter La società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bis nel quadro della verifica del fondo immobiliare.
Art. 99 cpv. 2 2 Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulte- riori investimenti come commodities, materie prime e i corrispondenti titoli di mate- rie prime.
Inserire dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 4
Art. 102a Organizzazione (art. 72 LICol)
1 La banca depositaria deve avere un’organizzazione idonea all’adempimento dei
suoi compiti e occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente. 2 Per svolgere la sua attività quale banca depositaria, essa dispone di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.
Art. 104 cpv. 1
1 La banca depositaria ha i seguenti compiti:
a. è responsabile della tenuta del conto e del deposito degli investimenti collet- tivi di capitale, ma non può può disporre autonomamente del loro patrimo- nio; b. garantisce che negli affari che si riferiscono al patrimonio dell’investimento collettivo di capitale il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali; c. informa la direzione del fondo o l’investimento collettivo di capitale qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato; d. tiene le necessarie registrazioni e i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali custoditi dei singoli investimenti col- lettivi di capitale; e. per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia verifica la proprietà della direzione del fondo o dell’investimento collettivo di capitale e tiene registrazioni in merito.
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Art. 105a Compiti in caso di delega della custodia (art. 73 cpv. 2 e 2bis LICol)
Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o collettivo in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso: a. disponga di un’organizzazione d’esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli; b. sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicu- rato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso; c. custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo; d. rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l’adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.
Sezione 3: Informazioni chiave per gli investitori per fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali (art. 76 e 77 LICol)
Art. 107a Requisiti di base 1 Le informazioni chiave per gli investitori per fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali contengono le informazioni di cui all’allegato 3. 2 La direzione del fondo e la SICAV datano le informazioni chiave per gli investitori e trasmettono senza indugio alla FINMA tali informazioni e tutte le loro modifiche.
Art. 107b Investimenti collettivi di capitale multi-comparto Se un investimento collettivo di capitale è multi-comparto, le informazioni chiave per gli investitori devono essere allestite per ciascun comparto.
Art. 107c Investimenti collettivi di capitale con classi di quote 1 Se un investimento collettivo di capitale ha classi di quote, le informazioni chiave per gli investitori devono essere allestite per ciascuna classe. È possibile riunire diverse classi di quote purché siano rispettate le esigenze di cui all’allegato 3, in particolare quelle concernenti la lunghezza del documento. 2 La direzione del fondo e la SICAV possono scegliere per una o più altre classi di quote una classe rappresentativa, sempre che tale scelta non sia fuorviante per gli investitori nelle altre classi di quote. In simili casi il paragrafo «Profilo di rischio e di rendimento» delle informazioni chiave per gli investitori deve contenere la spie- gazione del rischio essenziale applicabile a ciascuna delle classi di quote da rappre- sentare.
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Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2013
3 Le classi di quote di diverso tipo non possono essere riunite in una classe di quote rappresentativa secondo il capoverso 2. La direzione del fondo e la SICAV tengono una contabilità sulle classi di quote rappresentate dalla classe rappresentativa secondo il capoverso 2 e indicano i motivi di tale scelta.
Art. 107d Verifica 1 La direzione del fondo e la SICAV verificano le informazioni chiave per gli inve- stitori in caso di modifiche importanti delle indicazioni, ma almeno una volta all’anno. 2 Se da una verifica risulta che le informazioni chiave per gli investitori devono essere modificate, la direzione del fondo e la SICAV devono mettere a disposizione senza indugio una versione rielaborata.
Art. 107e Pubblicazione Le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell’evoluzione dei valori dell’investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell’anno successivo.
Art. 108 cpv. 1 e 2
1 Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge
dell’8 novembre 193411 sulle banche. 2 Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell’investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO12), senza valore nominale, nominative e che devono essere strutturate quali titoli all’ordine (art. 967 e 1145 CO).
Art. 117 Scopo (art. 98 cpv. 1 LICol) 1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclu- sivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio a terzi ai sensi dell’articolo 29 della legge o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.
2 Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne
l’orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all’articolo 121.
3 A questo scopo essa può:
a. riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese; b. per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell’organo della dire- zione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
11 RS 952.0 12 RS 220
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Art. 118 cpv. 1 Abrogato
Art. 119, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 3bis e 4 (art. 9 cpv. 3 e 102 LICol) 3bis I privati facoltosi di cui all’articolo 6 che hanno rilasciato una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1 possono partecipare alla società come accomandanti se il contratto di società lo prevede. 4 Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua uffi- ciale. La FINMA può ammettere un’altra lingua in singoli casi.
Art. 121 cpv. 1 lett. a, 3 e 4
1 Sono ammessi in particolare:
a. i progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali; 3 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente: a. all’accomandatario; b. alle persone responsabili della gestione e della direzione; o c. agli investitori. 4 L’accomandatario, le persone responsabili della gestione e della direzione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in acco- mandita per investimenti collettivi di capitale non possono né riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali né cederglieli.
Art. 122a Conferimento minimo (art. 110 cpv. 2 LICol) 1 All’atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.
2 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
3 La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.
Art. 122b Azioni proprie degli organi (art. 110 cpv. 2 LICol)
Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente: a. 1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi; b. ¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
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Ordinanza sugli investimenti collettivi RU 2013
c. ½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi; d. ¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni; e. ⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.
Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento (art. 120 cpv. 2 lett. d LICol) 1 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo autorizzata alla distribuzione in Svizzera deve provare di aver concluso un contratto scritto di rappresentanza. 2 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società del fondo autorizzata alla distribuzione in Svizzera, nonché la banca depositaria, devono provare di aver concluso un contratto scritto di ufficio di pagamento. 3 Per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera il con- tratto di rappresentanza disciplina segnatamente: a. i diritti e gli obblighi dell’investimento collettivo di capitale estero e del rap- presentante ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare per quanto concerne i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento; b. le modalità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale in Sviz- zera; e c. l’obbligo di rendiconto dell’investimento collettivo di capitale estero nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e l’organizzazione dell’investimento collettivo di capitale estero.
4 La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla
collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.
Art. 128a Obblighi del rappresentante (art. 124 cpv. 2 LICol)
Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un’organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 124 della legge.
Art. 131a Obblighi del rappresentante nella distribuzione a investitori qualificati (art. 120 cpv. 4 LICol) 1 Ilrappresentante di un investimento collettivo di capitale estero distribuito in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati deve concludere con l’intermediario finanziario di cui all’articolo 19 capoverso 1bis della legge un contratto scritto di rappresentanza secondo l’articolo 30a.
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2 Esso assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti deter- minanti dell’investimento collettivo di capitale estero.
Art. 133, rimando contenuto nella rubrica, cpv. 1, 2 lettera d, 3 e 5 (art. 75–77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol) 1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i docu- menti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un’altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.
2 Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:
d. il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali. 3 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all’articolo 13a e le pubblica negli organi di pubbli- cazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia. 5 Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti esclusivamente a investitori quali- ficati.
Art. 144c Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013 1 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, gli istituti di assicurazione e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 13 febbraio 2013 agiscono come rappresentanti di investi- menti collettivi di capitale esteri, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica devono soddisfare le esigenze legali e presentare una domanda di autorizzazione quale rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. Fino alla decisione sulla domanda possono continuare la loro attività. 2 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto svizzero, le direzioni del fondo esistenti e le SICAF devono adempiere entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sul capitale per essi applicabili secondo gli articoli 19–22, 48 e 122b. 3 I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere a–d e f–h della legge devono adempiere entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull’organizzazione d’esercizio secondo l’articolo 12 e sulla gestione dei rischi, il sistema interno di controllo e la conformità secondo l’arti- colo 12a. 4 Le banche depositarie devono adempiere entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull’organizzazione d’esercizio secondo gli artico- li 12a e 102a.
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5 Gli intermediari finanziari che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati devono adempiere entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica le condizioni di cui all’articolo 30a. 6 I rapporti di onere esistenti ai sensi dell’articolo 96 capoverso 1 che superano il valore limite devono essere adeguati entro cinque anni. 7 I certificati di quote che secondo l’articolo 108 capoverso 2 sono strutturati quali cartevalori al portatore devono essere trasformati entro il 31 dicembre 2016 in cartevalori nominative. 8 Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale che ammettono quali accomandanti i privati facoltosi ai sensi dell’articolo 119 capoverso 3bis devono adeguare il loro contratto di società entro due anni. Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, gli investitori qualificati di cui all’articolo 10 capoverso 3ter della legge non possono più acquisire partecipazioni quali accomandanti.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
IV 1 La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013, fatta eccezione per l’artico- lo 34a.
2 L’articolo 34a entra in vigore il 1° gennaio 2014.
13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1
Contenuto minimo del prospetto
Oltre al contenuto prescritto dalla legge e dall’ordinanza, il prospetto deve contenere quanto segue:
1 Non modificato
1.1 Concerne soltanto il testo francese.
1.2 durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata
(art. 43 LICol);
1.4 esercizio contabile;
1.8 modalità e condizioni per la sottoscrizione, la permuta e il rimborso delle
quote, compresa la possibilità di una sottoscrizione o di un rimborso di valori reali (p. es. metodo, frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo, con l’indicazione dell’organo di pubblicazione) e condizioni alle quali essi possono essere sospesi; 1.9 indicazioni sull’accertamento e sull’utilizzazione del risultato nonché sulla frequenza dei pagamenti secondo la politica di ripartizione; 1.10 descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento, degli investimenti ammessi, delle tecniche di investimento applicate, delle limitazioni di investimento e di altre regole applicabili nel settore della gestione dei rischi; 1.11 indicazioni sulle regole applicabili per il calcolo del valore netto di inventa- rio; 1.12 indicazioni sul calcolo e sull’entità delle rimunerazioni a favore della dire- zione del fondo, della banca depositaria, del gestore patrimoniale di investi- menti collettivi di capitale e dei distributori a carico dell’investimento collet- tivo di capitale secondo l’articolo 37; indicazioni sulle spese accessorie, su un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER); infine, eventuali indicazioni sulla retrocessione e altri van- taggi patrimoniali; indicazioni sul calcolo e sull’entità delle rimunerazioni a carico degli investitori secondo l’articolo 38;
1.13 indicazione dell’ufficio presso cui sono ottenibili il contratto del fondo,
qualora si rinunci a fornirlo in allegato, e i rapporti annuali e semestrali;
7 Informazioni economiche
Costi approssimativi o emolumenti, eccettuati quelli menzionati nei numeri 1.8 e 1.12, ripartiti in funzione di quelli che devono essere versati dagli inve- stitori e di quelli che sono addebitati al patrimonio dell’investimento collet- tivo di capitale.
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Allegato 2
Prospetto semplificato per i fondi immobiliari
Il prospetto semplificato per i fondi immobiliari contiene le seguenti indicazioni:
3 Indicazioni economiche
3.3 indicazioni sulle commissioni e sulle spese a carico degli investitori e a
carico del patrimonio del fondo; indicazioni supplementari sull’utilizzazione prevista della commissione amministrativa, di un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee) e sui coefficienti dei costi comples- sivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER).
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Allegato
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 15 ottobre 200813 sugli emolumenti
e sulle tasse della FINMA
Allegato, n. 2.2
in franchi
2.2 Decisione concernente il conferimento di un’autorizza-
zione in quanto rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 13 LICol) 2000–20 000
2. Ordinanza del 15 ottobre 200814 sugli audit dei mercati finanziari
Art. 5 cpv. 1 1 In deroga all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LFINMA e all’articolo 3 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza, le società di audit che intendono effettuare l’audit di rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 125 cpv. 1 lett. f LICol) sono abilitate se adempiono i requisiti per esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200515 sui revisori.
Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013
1 Le società di audit già abilitate dalla FINMA continuano ad esserlo.
2 Le società di audit che nell’ambito della LICol non adempiono i requisiti secondo le modifiche della presente ordinanza devono adempierle entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 13 febbraio 2013 della presente ordinanza e fornire alla FINMA le prove corrispondenti.
13 RS 956.122 14 RS 956.161 15 RS 221.302
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