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AS 2013 641

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICol-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICol-FINMA)

del 6 dicembre 2012

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 138 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza concretizza la procedura di fallimento secondo gli articoli 137–138c LICol per i titolari dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2.

Art. 2 Campo di applicazione La presente ordinanza si applica alle seguenti istituzioni e persone, di seguito deno- minate «titolari dell’autorizzazione»: a. le direzioni di fondi secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera a LICol; b. le società di investimento a capitale variabile (SICAV) secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol; c. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera c LICol; d. le SICAF secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera d LICol; e. i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale secondo l’arti- colo 13 capoverso 2 lettera f LICol; f. le persone fisiche e giuridiche che operano senza la necessaria autorizza- zione secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere a–d e f LICol.

RS 951.315.2 1 RS 951.31

2012-1171 641

Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale RU 2013

Art. 3 Universalità 1 Se è aperta una procedura di fallimento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono al titolare dell’autorizzazione in tale momento, indi- pendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero. 2 Tutti i creditori nazionali ed esteri del titolare dell’autorizzazione e delle sue suc- cursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento aperta in Svizzera. 3 Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di un titolare del- l’autorizzazione estero tutti gli attivi in Svizzera o all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.

Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni 1 Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nel sito Internet della FINMA e negli organi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 39 dell’ordinanza del 22 novembre 20062 sugli investimenti collettivi di capitale. 2 Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indi- rizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta. 3 La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione.

Art. 5 Consultazione degli atti 1 Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento. Il segreto professionale di cui all’articolo 148 capoverso 1 lettera k LICol deve essere tutelato nella misura del possibile. 2 La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti. 3 Chi ottiene l’autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informa- zioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. 4 La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salva- guardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all’articolo 48 della legge del 22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari e all’articolo 292 del Codice penale4.

2 RS 951.311 3 RS 956.1 4 RS 311.0

Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale RU 2013

5 Il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti.

Art. 6 Denuncia alla FINMA 1 Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una per- sona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA. 2 Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

3 La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e,

all’occorrenza, emana una decisione.

Art. 7 Designazione di un liquidatore del fallimento

1 La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non

sia essa stessa ad assolverne le funzioni. 2 Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato. 3 La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento.

Art. 8 Compiti e competenze del liquidatore del fallimento Il liquidatore del fallimento conduce la procedura. In particolare: a. crea i presupposti tecnici e amministrativi per la conduzione della procedura di fallimento; b. tutela e realizza gli attivi del fallimento; c. provvede alla gestione necessaria nell’ambito della procedura di fallimento; d. rappresenta la massa del fallimento in tribunale e davanti ad altre autorità.

Art. 9 Compiti del liquidatore del fallimento in caso di fallimento di una SICAV In caso di fallimento di una SICAV, il liquidatore del fallimento deve assolvere i seguenti compiti, oltre a quelli di cui all’articolo 8: a. esaminare i crediti nei confronti del rispettivo segmento patrimoniale che risponde degli impegni, tenuto conto dell’articolo 94 capoverso 2 LICol; b. rilevare i crediti esistenti tra i segmenti patrimoniali e considerarli nell’am- bito della ripartizione del ricavato dei segmenti patrimoniali.

5 RS 172.021

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Art. 10 Foro del fallimento 1 Il foro del fallimento è quello in cui ha sede il titolare dell’autorizzazione o la succursale di un titolare dell’autorizzazione estero in Svizzera. 2 Se un titolare dell’autorizzazione estero dispone di più succursali in Svizzera, sussiste un unico foro del fallimento. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA. 3 Il foro del fallimento delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio com- merciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento.

Art. 11 Coordinamento La FINMA e il liquidatore del fallimento coordinano per quanto possibile il loro operato con le autorità e gli organi nazionali ed esteri.

Art. 12 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri

1 Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero secondo l’articolo 138c

LICol in combinato disposto con l’articolo 37g della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche (LCBR), le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera.

2 La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di

reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati. 3 Stabilisce il foro unico del fallimento in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 138c LICol in combinato disposto con l’articolo 37g capoverso 4 LBCR.

4 La FINMA pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori.

5 Se riconosce un’altra misura estera di insolvenza, la FINMA determina la proce- dura applicabile.

Sezione 2: Procedura

Art. 13 Pubblicazione e grida ai creditori 1 La FINMA notifica la decisione di fallimento al titolare dell’autorizzazione e la pubblica unitamente alla grida ai creditori.

2 La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:

a. il nome del titolare dell’autorizzazione, la sua sede e le sue succursali; b. la data e il momento della dichiarazione di fallimento; c. il foro del fallimento; d. il nome e l’indirizzo del liquidatore del fallimento; e. l’invito ai creditori e alle persone che rivendicano beni patrimoniali in pos- sesso del titolare dell’autorizzazione a notificare al liquidatore del fallimento

6 RS 952.0

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i loro crediti e le loro pretese entro il termine impartito producendo i rispet- tivi mezzi di prova; f. il riferimento agli obblighi di messa a disposizione e di notifica secondo gli articoli 20 e 21. 3 Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori e agli investitori conosciuti.

Art. 14 Pubblicazione e grida ai creditori in caso di fallimento di una SICAV In caso di fallimento di una SICAV, la pubblicazione deve contenere le seguenti informazioni, oltre a quelle di cui all’articolo 13: a. la menzione ai creditori che essi sono tenuti a indicare, in relazione ai crediti da notificare, il o i segmenti patrimoniali della SICAV che intendono far valere come patrimonio che risponde degli impegni; b. l’invito agli investitori a notificare, rispettivamente a produrre al liquidatore del fallimento, entro il termine impartito:

1. i segmenti patrimoniali e le classi di quote a cui partecipano, nonché i

relativi importi, e

2. i rispettivi mezzi di prova.

Art. 15 Assemblea dei creditori 1 Se ritiene opportuno convocare un’assemblea dei creditori, il liquidatore del falli- mento presenta una corrispondente richiesta alla FINMA. Quest’ultima decide sulle competenze dell’assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni. 2 Tutti i creditori possono partecipare all’assemblea dei creditori o farsi rappresen- tare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all’ammissione. 3 Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale del titolare dell’autorizzazione e sullo stato della procedura.

4 I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del

liquidatore del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito.

Art. 16 Delegazione dei creditori 1 La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla desi- gnazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori. 2 La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri.

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Art. 17 Diritti dei creditori in caso di fallimento di una SICAV 1 In caso di fallimento di una SICAV, i diritti dei creditori si riferiscono ai segmenti patrimoniali nei confronti dei quali sono rivendicati i rispettivi crediti. 2 Per i vari segmenti patrimoniali la FINMA può prevedere un’assemblea dei credi- tori separata e avvalersi di una delegazione dei creditori separata.

Sezione 3: Attivi del fallimento

Art. 18 Formazione dell’inventario

1 Il

liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento. 2 La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 3 Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salva- guardia dei beni della massa del fallimento. 4 Sottopone l’inventario all’organo scelto dai proprietari del titolare dell’autorizza- zione. Questo si pronuncia sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La sua dichiarazione è ripresa nell’inventario.

Art. 19 Formazione dell’inventario in caso di fallimento di una SICAV I beni patrimoniali appartenenti a un segmento patrimoniale sono registrati in una sezione separata all’interno dell’inventario.

Art. 20 Obblighi di messa a disposizione e di notifica 1 I debitori del titolare dell’autorizzazione e le persone che detengono beni patrimo- niali di quest’ultimo a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquida- tore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera e. 2 I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione.

3 Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato.

Art. 21 Eccezioni all’obbligo di messa a disposizione 1 I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizza- zione da parte del beneficiario di una garanzia.

7 RS 281.1

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2 Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell’in- ventario. 3 Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel corrispondente segmento patrimoniale.

Art. 22 Scorporo dei beni dalla massa in caso di fallimento della direzione di un fondo I beni e i diritti appartenenti al fondo d’investimento sono scorporati secondo l’articolo 35 LICol. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo ai sensi dell’articolo 33 LICol.

Art. 23 Rivendicazione di terzi 1 Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione. 2 Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF8 e a tale scopo impartisce un congruo termine. 3 Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, il liquidatore del fallimento impartisce loro un termine per promuovere l’azione dinanzi al giudice del foro del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è equiparata alla rinuncia alla messa a disposizione. 4 In caso di cessione, l’azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al o ai terzi i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire.

Art. 24 Crediti, pretese e revocazioni della massa 1 Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione. 2 Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o posses- so congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi. 3 Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF9. La durata di una precedente procedura di risanamento non è compresa nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF.

8 RS 281.1 9 RS 281.1

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4 Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capo- versi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo. 5 Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere al credi- tore la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 33. 6 Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine. 7 La realizzazione secondo l’articolo 33 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 145 LICol.

Art. 25 Continuazione di procedure civili e amministrative pendenti 1 Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di procedure civili o amministrative, e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione. 2 Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai credi- tori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF10 e impartisce a tale scopo un congruo termine.

Art. 26 Sospensione per mancanza di attivi 1 Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di falli- mento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.

2 In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del

fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.

3 Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella

pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l’entità delle garanzie. 4 Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignorati- zio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione. 5 La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri

10 RS 281.1

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gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA. 6 Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla proce- dura di pignoramento si applica l’articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF11.

Sezione 4: Passivi del fallimento

Art. 27 Esame dei crediti 1 Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove. 2 I crediti da considerare a norma di legge sono quelli risultanti dal registro fondia- rio, compresi gli interessi correnti. 3 Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione dell’organo scelto dai titolari dell’autorizzazione in relazione ai crediti.

Art. 28 Esame dei crediti in caso di fallimento di una SICAV 1 In caso di fallimento di una SICAV, il liquidatore del fallimento esamina inoltre gli importi dei crediti consentiti nei confronti dei singoli segmenti patrimoniali. 2 Fatto salvo il capoverso 3, i segmenti patrimoniali degli investitori rispondono solo dei propri impegni. Il segmento patrimoniale della società risponde di tali impegni in via sussidiaria. 3 Se nei contratti con terzi non viene indicata alcuna limitazione di responsabilità a un determinato segmento patrimoniale, risponde in primo luogo l’intero patrimonio della società e in via sussidiaria il segmento patrimoniale degli investitori in misura proporzionale al patrimonio del fondo.

Art. 29 Collocazione in graduatoria 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria. 2 Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento alle- stisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria. 3 In caso di fallimento di una SICAV, i crediti collocati devono essere separati l’uno dall’altro in relazione ai vari segmenti patrimoniali nei confronti dei quali i singoli crediti sono rivendicati.

11 RS 281.1

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Art. 30 Crediti oggetto di procedure civili o amministrative 1 I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria. 2 Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF12. 3 Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del falli- mento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo. 4 Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel corrispondente segmento patrimoniale.

Art. 31 Consultazione della graduatoria 1 Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni. 2 Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduato- ria può essere consultata. 3 Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento. 4 Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte.

Art. 32 Contestazione della graduatoria 1 Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull’articolo 250 LEF13.

2 Il termine di contestazione decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.

Sezione 5: Realizzazione

Art. 33 Modo di realizzazione 1 Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa.

12 RS 281.1 13 RS 281.1

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2 I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi.

3 I beni possono essere realizzati senza indugio se:

a. sono oggetti esposti a rapido deprezzamento; b. richiedono spese di amministrazione eccessive; c. sono negoziati su un mercato rappresentativo; oppure d. non hanno un valore significativo.

Art. 34 Realizzazione in caso di fallimento della direzione di un fondo 1 Se il proseguimento di uno o più fondi d’investimento è nell’interesse degli inve- stitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il o i fondi d’investimento corrispondenti, con tutti i diritti e gli obblighi, a un’altra direzione. 2 Se non si trova alcun’altra direzione disposta a riprendere i fondi d’investimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di liquidare il o i fondi d’investimento corrispondenti nell’ambito della procedura di fallimento della direzione del fondo.

Art. 35 Realizzazione in caso di fallimento di una SICAV 1 Se il proseguimento di uno o più segmenti patrimoniali è nell’interesse degli inve- stitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il o i segmenti patrimoniali corrispondenti, con tutti i diritti e gli obblighi, a un’altra SICAV. 2 Se non si trova alcun’altra SICAV disposta a riprendere i segmenti patrimoniali, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di liquidare il o i segmenti patrimonia- li corrispondenti nell’ambito della procedura di fallimento della SICAV.

Art. 36 Incanto pubblico 1 Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257–259 LEF14, salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 2 Il liquidatore del fallimento effettua l’incanto. Nelle condizioni d’incanto può fissare un’offerta minima per il primo incanto. 3 Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d’incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio di esecuzione o l’ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa.

Art. 37 Cessione dei diritti 1 Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell’articolo 260 LEF15 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue.

14 RS 281.1 15 RS 281.1

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2 I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell’azione proposta. 3 Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti tra- scorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della proce- dura di fallimento, la FINMA, decide sull’eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti.

Art. 38 Impugnazione di atti di realizzazione 1 Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla loro realizzazione. 2 Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione. 3 Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 37 non è considerata un atto di realiz- zazione. 4 Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto.

Sezione 6: Ripartizione e conclusione

Art. 39 Impegni della massa

1 Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:

a. gli impegni contratti dalla massa del fallimento nel corso della procedura di fallimento; b. tutte le spese per l’apertura e l’esecuzione della procedura di fallimento; c. gli impegni nei confronti di una banca depositaria.

2 Con il ricavato dei segmenti patrimoniali degli investitori di una SICAV sono

coperti di massima soltanto i costi d’inventario, amministrazione e realizzazione del segmento patrimoniale interessato.

Art. 40 Ripartizione 1 Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA. 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approva-

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zione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell’esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell’articolo 260 LEF16. 3 Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore del fallimento effet- tua i pagamenti ai creditori.

4 Non sono effettuati pagamenti per crediti:

a. il cui stato o entità non sono stati determinati definitivamente; b. i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente; c. che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all’estero o che sono coperti ai sensi dell’articolo 21; oppure d. che saranno probabilmente tacitati in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all’estero in relazione con il fallimento.

Art. 41 Ripartizione in caso di fallimento della direzione di un fondo 1 Con il ricavato della realizzazione dei valori patrimoniali della direzione del fondo sono soddisfatti i creditori. 2 Con il ricavato di un’eventuale realizzazione del fondo d’investimento sono soddi- sfatti gli investitori, in misura proporzionale alle rispettive quote.

Art. 42 Ripartizione in caso di fallimento di una SICAV 1 Con il ricavato della realizzazione dei valori patrimoniali sono soddisfatti i credito- ri del corrispondente segmento patrimoniale. 2 Un’eventuale eccedenza di un segmento patrimoniale spetta agli azionisti aventi diritto a questo segmento patrimoniale, in misura proporzionale alle rispettive quote.

Art. 43 Rapporto finale e deposito

1 Il liquidatore del fallimento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario

sull’andamento della procedura di fallimento.

2 Il rapporto finale contiene inoltre:

a. considerazioni sulla liquidazione di tutti i processi inerenti alla determina- zione dell’attivo e del passivo della massa; b. indicazioni sullo stato dei diritti ceduti ai creditori secondo l’articolo 260 c. un elenco dei riparti non versati nonché dei valori in deposito separati e non messi a disposizione, con l’indicazione dei motivi per i quali il versamento o la messa a disposizione non hanno ancora potuto essere effettuati.

16 RS 281.1 17 RS 281.1

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3 La FINMA adotta le disposizioni necessarie per il deposito dei riparti non versati nonché dei valori in deposito separati e non messi a disposizione.

4 Pubblica la chiusura della procedura di fallimento.

Art. 44 Attestato di carenza di beni 1 I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfeta- rio, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, con- formemente all’articolo 265 LEF18. 2 Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento dei loro riparti.

Art. 45 Conservazione degli atti 1 La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi al falli- mento e all’attività commerciale dopo la conclusione o la sospensione della procedu- ra di fallimento. 2 I documenti relativi al fallimento e quelli relativi all’attività commerciale ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiu- sura o la sospensione della procedura di fallimento. 3 Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.

Art. 46 Beni scoperti e depositati successivamente 1 Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la proce- dura di fallimento senza ulteriori formalità. 2 I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente vengono ripartiti tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine. 3 Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione. 4 I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti confor-

18 RS 281.1

Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale RU 2013

memente al capoverso 2, fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione previste da leggi specifiche. È fatto salvo il capoverso 3.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 47 Disposizione transitoria Alle procedure pendenti all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 48 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.

6 dicembre 2012 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat Il direttore, Patrick Raaflaub

Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale RU 2013

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICol-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia