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AS 2013 65

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni

Traduzione1

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni

Concluso a New York il 31 maggio 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20112 Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 27 novembre 2012 Entrato in vigore per la Svizzera il 27 dicembre 2012

Preambolo Gli Stati Parte del presente Protocollo, consapevoli dell’urgenza di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, dato che tali atti- vità sono pregiudizievoli per la sicurezza di ogni Stato, di ogni regione e del mondo intero e costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, il loro sviluppo sociale ed economico e il loro diritto di vivere in pace, convinti, pertanto, della necessità che tutti gli Stati prendano tutte le misure appro- priate a tal fine, comprese le attività di cooperazione internazionale e altre misure a livello regionale e mondiale, ricordando la risoluzione 53/111 dell’Assemblea generale del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale gene- rale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale per combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, considerando il principio della parità dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli sancito nello Statuto delle Nazioni Unite3 e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite, convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale4 con uno strumento internazionale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di criminalità, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.311.544

1 Dal testo originale francese (RO 2013 65).

2 RU 2012 6777 3 RS 0.120 4 RS 0.311.54

2011-0069 65

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (1) Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione. (2) Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria. (3) I reati previsti conformemente all’articolo 5 del presente Protocollo sono consi- derati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo Lo scopo del presente Protocollo è di promuovere, agevolare e rafforzare la coope- razione fra gli Stati Parte, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbrica- zione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Art. 3 Terminologia Ai fini del presente Protocollo: a) «arma da fuoco» indica qualsiasi arma portatile a canna, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di una carica propulsiva. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite nella legislazione interna. In nes- sun caso, tuttavia, le armi antiche includono armi da fuoco fabbricate dopo il 1899; b) «parti ed elementi» indica qualsiasi elemento o elemento di ricambio speci- ficatamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzio- namento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato dallo sparo di un’arma da fuoco; c) «munizione» indica l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, com- presi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, uti- lizzati in un’arma da fuoco, a condizione che essi siano soggetti ad autoriz- zazione nello Stato Parte interessato; d) «fabbricazione illecita» indica la fabbricazione o l’assemblaggio di armi da fuoco, loro parti ed elementi o munizioni: i) mediante parti ed elementi che sono stati oggetto di traffico illecito, ii) senza licenza o autorizzazione di un’autorità competente dello Stato Parte in cui ha luogo la fabbricazione o l’assemblaggio, oppure

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iii) senza marcare, al momento della fabbricazione, le armi da fuoco in conformità all’articolo 8, la licenza o l’autorizzazione per la fabbricazione di parti e di elementi è rila- sciata in base alla legislazione interna; e) «traffico illecito» indica l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest’ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte, se uno dei due Stati interessati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono munite di una marcatura confor- memente all’articolo 8; f) «rintracciamento» indica il controllo sistematico del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, laddove possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all’acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parte a individuare, controllare e analizzare la fabbri- cazione e il traffico illeciti.

Art. 4 Ambito di applicazione (1) Il presente Protocollo contempla, salvo disposizione contraria, la prevenzione della fabbricazione e del traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché le attività di indagine e il perseguimento penale dei reati di cui all’articolo 5, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato. (2) Il presente Protocollo non contempla le transazioni tra Stati o i trasferimenti ad opera di uno Stato nei casi in cui l’applicazione del Protocollo lede il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell’interesse della sicurezza interna, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5 Penalizzazione (1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per confe- rire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente: a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; b) al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; c) alla falsificazione oppure alla cancellazione, all’asportazione o all’altera- zione illecite della/e marcatura/e di un’arma da fuoco necessaria/e in virtù dell’articolo 8. (2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per confe- rire il carattere di reato: a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato di cui al paragrafo 1 o alla partecipazione a un tale reato in veste di coautore o di complice; e

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b) all’organizzazione, alla direzione, al favoreggiamento, all’incoraggiamento, all’agevolazione o al fatto di consigliare la commissione di un reato di cui al paragrafo 1.

Art. 6 Sequestro, confisca ed eliminazione (1) Fatto salvo l’articolo 12 della Convenzione, gli Stati Parte adottano, nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per consentire il sequestro di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti. (2) Gli Stati Parte adottano, nel rispetto dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti entrino in possesso di persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, loro parti, elementi e munizioni salvo se è stato ufficialmente autorizzato un’altro tipo di eliminazione e a condizione che le armi da fuoco siano marcate e le modalità di eliminazione delle armi da fuoco e della munizione siano state registrate.

II. Prevenzione

Art. 7 Conservazione delle informazioni Ogni Stato Parte garantisce la conservazione, per un periodo di almeno dieci anni, delle informazioni sulle armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, su loro parti, elementi e munizioni necessari al fine di rintracciare e identificare le armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione e traffico illeciti, nonché di prevenire e individuare tali attività. Le informazioni comprendono: a) le relative marcature necessarie in virtù dell’articolo 8; b) per transazioni internazionali con armi da fuoco, loro parti, elementi e muni- zioni, le date di rilascio e di scadenza della relativa licenza o autorizzazione, il Paese d’esportazione, il Paese d’importazione, gli eventuali Paesi di tran- sito, il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Art. 8 Marcatura delle armi da fuoco (1) Per identificare e rintracciare ogni arma da fuoco, gli Stati Parte: a) esigono al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco, che essa sia provvista di una marcatura inconfondibile recante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, oppure mantengono un altro tipo di marcatura inconfondibile e di facile impiego composta di sem- plici simboli geometrici e di un codice numerico e/o alfanumerico che con- senta a tutti gli Stati d’identificare facilmente il Paese di fabbricazione;

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b) esigono una marcatura semplice e appropriata su ogni arma da fuoco impor- tata che consenta d’identificare il Paese importatore e possibilmente l’anno d’importazione, permettendo alle autorità competenti di tale Paese di rin- tracciare l’arma da fuoco, nonché un contrassegno inconfondibile in assenza di una tale marcatura. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili; c) assicurano che, al momento del trasferimento dalle scorte dello Stato verso un uso civile permanete, l’arma da fuoco sia provvista di una marcatura unica e adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il Paese che effettua il trasferimento. (2) Gli Stati Parte incoraggiano i fabbricanti di armi da fuoco a elaborare misure per impedire che le marcature siano asportate o alterate.

Art. 9 Disattivazione delle armi da fuoco Uno Stato Parte che secondo la sua legislazione interna non considera un’arma da fuoco disattivata come arma da fuoco, adotta le misure necessarie, compresa l’eventuale definizione di reati specifici, per prevenire la riattivazione illecita delle armi da fuoco disattivate conformemente ai seguenti principi generali: a) tutte le parti essenziali di un’arma da fuoco disattivata devono essere rese definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modifi- care ai fini di un’eventuale riattivazione dell’arma da fuoco; b) un’autorità competente deve verificare, se necessario, le misure di disattiva- zione per garantire che le modifiche apportate a un’arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile; c) la verifica da parte di un’autorità competente comporta il rilascio di un certi- ficato o l’iscrizione in un registro che attesta la disattivazione dell’arma da fuoco, oppure l’applicazione a tal fine di una marcatura chiaramente visibile sull’arma da fuoco.

Art. 10 Requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito (1) Ogni Stato Parte istituisce o mantiene un sistema efficace di licenze o autorizza- zioni per l’esportazione e l’importazione, nonché di misure per il transito internazio- nale, applicabili al trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. (2) Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte verifica che: a) gli Stati importatori abbiano rilasciato le licenze o le autorizzazioni di importazione; e b) gli Stati di transito, prima della spedizione, abbiano perlomeno notificato per iscritto di non opporsi al transito, fatti salvi gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali che favoriscono gli Stati senza sbocco sul mare.

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(3) La licenza o l’autorizzazione di esportazione e di importazione, nonché la documentazione di accompagnamento devono contenere almeno le informazioni sul luogo e la data di rilascio, la data di scadenza, il Paese d’esportazione, il Paese d’importazione, il destinatario finale, una descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni e, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni contenute nella licenza di importazione devono essere fornite in anti- cipo agli Stati di transito. (4) Lo Stato Parte importatore informa, su richiesta, lo Stato Parte esportatore della ricezione della spedizione di armi da fuoco, loro parti, elementi o munizioni. (5) Ogni Stato Parte adotta, entro i limiti delle sue possibilità, le misure necessarie a garantire che le procedure per la concessione di licenze o autorizzazioni siano sicure e che l’autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata e con- validata. (6) Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l’importazione e l’esportazione temporanee e il transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e muni- zioni, per fini legittimi e verificabili quali le attività di caccia, tiro sportivo, perizia, esposizione o riparazione.

Art. 11 Misure di sicurezza e di prevenzione Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o sottrazione nonché la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte adotta le misure appropriate: a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell’importazione, dell’esportazione e del transito attraverso il suo territorio; e b) per accrescere l’efficacia dei controlli di importazione, esportazione e tran- sito, eventualmente compresi i controlli alle frontiere, nonché l’efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e doganali.

Art. 12 Informazioni (1) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell’ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni perti- nenti sui singoli casi specifici riguardanti in particolare fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e, possibilmente, trasportatori autorizzati di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. (2) Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell’ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni perti- nenti riguardanti in particolare: a) i gruppi criminali organizzati di cui è noto o si presume il coinvolgimento nella fabbricazione e nel traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

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b) i metodi utilizzati per occultare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché i modi per individuarli; c) le metodologie e i mezzi, i luoghi di spedizione e di destinazione nonché gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedi- cano al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; e d) le esperienze maturate in ambito legislativo, le prassi e le misure volte a pre- venire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. (3) Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, all’occorrenza, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili alle autorità di perseguimento penale per rafforzare reciprocamente le loro capacità di prevenire e individuare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per svolgere indagini e per perseguire penalmente le persone coinvolte in tali attività illecite. (4) Gli Stati Parte cooperano per rintracciare le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono eventualmente stati oggetto di fabbricazione o traffico illeciti. Tale cooperazione comprende la risposta rapida degli Stati Parte, entro i limiti delle proprie possibilità, alle domande di assistenza per rintracciare tali armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. (5) Fatti salvi i principi dell’ordinamento giuridico interno o di qualsiasi accordo internazionale, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in virtù del presente articolo, comprese informazioni confidenziali concernenti transa- zioni commerciali, ne garantisce la riservatezza e rispetta tutte le restrizioni imposte all’utilizzo delle informazioni, qualora lo Stato Parte che le fornisce lo richieda. Se non è possibile mantenere la riservatezza, lo Stato Parte che ha fornito le informa- zioni deve esserne avvertito prima della loro divulgazione.

Art. 13 Cooperazione (1) Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. (2) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 13 della Convenzione, ogni Stato Parte designa un’autorità nazionale o un organo centrale incaricato di mante- nere i contatti con gli altri Stati Parte per le questioni inerenti al presente Protocollo. (3) Gli Stati Parte si adoperano per ottenere il sostegno e la cooperazione di fabbri- canti, commercianti, importatori, esportatori, intermediari e trasportatori commer- ciali di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e indivi- duare le attività illecite di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Istruzione e assistenza tecnica Gli Stati Parte collaborano tra di loro e, all’occorrenza, con le organizzazioni inter- nazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, l’istruzione e l’assistenza tecnica necessarie per potenziare le loro capacità di prevenire, combattere ed elimi-

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nare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, compresa l’assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Art. 15 Intermediari e attività di mediazione (1) Per prevenire e combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto consi- derano la possibilità d’istituire un sistema per disciplinare le attività delle persone che svolgono le attività di mediazione. Questo sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: a) la registrazione obbligatoria degli intermediari attivi sul loro territorio; b) la richiesta obbligatoria di una licenza o di un’autorizzazione per l’attività di mediazione; oppure c) l’indicazione obbligatoria sulle licenze o sulle autorizzazioni di importa- zione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, dei nomi e delle sedi degli intermediari coinvolti nelle transazioni. (2) Si raccomanda agli Stati Parte che hanno istituito un sistema d’autorizzazione in materia di mediazione in virtù del paragrafo 1, di indicare anche le informazioni sugli intermediari e sulle attività di mediazione quando si scambiano informazioni ai sensi dell’articolo 12, e di conservare tali dati conformemente all’articolo 7.

III. Disposizioni finali

Art. 16 Composizione delle controversie (1) Gli Stati Parte si impegnano a comporre in via negoziale le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo. (2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta in via negoziale entro un arco di tempo ragionevole, sarà oggetto di arbitrato se uno degli Stati Parte coinvolti lo richiede. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno di essi può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte. (3) Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approva- zione del presente Protocollo, o dell’adesione ad esso, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 nei confronti di ogni Stato Parte che abbia espresso tale riserva. (4) Ogni Stato Parte che ha espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 può revocare in qualsiasi momento tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

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Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione (1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, a partire dal trentesimo giorno dalla sua adozione da parte dell’Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002. (2) Il presente Protocollo è inoltre aperto alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1. (3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione econo- mica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, l’organizzazione dichiara l’ambito della sua compe- tenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell’ambito della sua competenza. (4) Il presente Protocollo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione d’integrazione economica regio- nale dichiara, al momento della sua adesione, l’ambito della sua competenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

Art. 18 Entrata in vigore (1) Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del pre- sente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato integrativo degli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. (2) Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratifi- cherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il tren- tesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento da parte di tale Stato o organizzazione o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1, se quest’ultima è successiva alla prima.

Art. 19 Emendamento (1) Alla scadenza del quinto anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato Parte del Protocollo ha la facoltà di proporre un emendamento e di depo- sitarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti

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aderenti alla Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti a un accordo, per adottare l’emendamento, in ultima istanza, occorre un voto di maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti alla Conferenza delle Parti e che esprimono il loro voto. (2) Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, esercitano, in relazione a questioni di loro competenza, il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa. (3) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a ratifica, accetta- zione o approvazione da parte degli Stati Parte. (4) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento. (5) Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emen- damenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 20 Denuncia (1) Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. (2) Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 21 Depositario e lingue (1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo. (2) L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 3 dicembre 2012 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Albania 8 febbraio 2008 A 9 marzo 2008 Algeria* 25 agosto 2004 A 3 luglio 2005 Antigua e Barbuda 27 aprile 2010 A 27 maggio 2010 Arabia Saudita* 11 marzo 2008 A 10 aprile 2008 Argentina* 18 dicembre 2006 17 gennaio 2007 Armenia** 26 gennaio 2012 A 25 febbraio 2012 Azerbaigian* 3 dicembre 2004 A 3 luglio 2005 Bahamas* 26 settembre 2008 26 ottobre 2008 Belgio* 24 settembre 2004 3 luglio 2005 Benin 30 agosto 2004 3 luglio 2005 Bielorussia 6 ottobre 2004 A 3 luglio 2005 Bosnia ed Erzegovina 1° aprile 2008 A 1° maggio 2008 Brasile 31 marzo 2006 30 aprile 2006 Bulgaria 6 agosto 2002 3 luglio 2005 Burkina Faso 15 maggio 2002 3 luglio 2005 Burundi 24 maggio 2012 A 23 giugno 2012 Cambogia 12 dicembre 2005 A 11 gennaio 2006 Capo Verde 15 luglio 2004 A 3 luglio 2005 Centrafricana, Repubblica 6 ottobre 2006 A 5 novembre 2006 Cile 17 giugno 2010 A 17 luglio 2010 Costa Rica 9 settembre 2003 3 luglio 2005 Croazia 7 febbraio 2005 A 3 luglio 2005 Cuba* 9 febbraio 2007 A 11 marzo 2007 Dominicana, Repubblica 7 aprile 2009 7 maggio 2009 El Salvador* 18 marzo 2004 3 luglio 2005 Estonia 12 maggio 2004 3 luglio 2005 Etiopia* 22 giugno 2012 A 22 luglio 2012 Finlandia* 17 maggio 2011 16 giugno 2011 Gabon 22 settembre 2010 A 22 ottobre 2010 Giamaica 29 settembre 2003 3 luglio 2005 Grecia 11 gennaio 2011 10 febbraio 2011 Grenada 21 maggio 2004 A 3 luglio 2005 Guatemala* 1° aprile 2004 A 3 luglio 2005 Guyana 2 maggio 2008 A 1° giugno 2008 Haiti 19 aprile 2011 A 19 maggio 2011 Honduras 1° aprile 2008 A 1° maggio 2008 India 5 maggio 2011 4 giugno 2011 Italia 2 agosto 2006 1° settembre 2006 Kazakistan 31 luglio 2008 A 30 agosto 2008 Kenya 5 gennaio 2005 A 3 luglio 2005 Kuwait 30 luglio 2007 A 29 agosto 2007

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

Laos* 26 settembre 2003 A 3 luglio 2005 Lesotho 24 settembre 2003 A 3 luglio 2005 Lettonia 28 luglio 2004 A 3 luglio 2005 Libano 13 novembre 2006 13 dicembre 2006 Liberia 22 settembre 2004 A 3 luglio 2005 Libia 18 giugno 2004 3 luglio 2005 Lituania* 24 febbraio 2005 3 luglio 2005 Macedonia 14 settembre 2007 A 14 ottobre 2007 Madagascar 15 settembre 2005 15 ottobre 2005 Malawi* 17 marzo 2005 A 3 luglio 2005 Mali 3 maggio 2002 3 luglio 2005 Marocco 8 aprile 2009 A 8 maggio 2009 Mauritania 22 luglio 2005 A 21 agosto 2005 Maurizio 24 settembre 2003 A 3 luglio 2005 Messico 10 aprile 2003 3 luglio 2005 Moldova* 28 febbraio 2006 A 30 marzo 2006 Mongolia 27 giugno 2008 A 27 luglio 2008 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 20 settembre 2006 A 20 ottobre 2006 Nauru 12 luglio 2012 11 agosto 2012 Nicaragua 2 luglio 2007 A 1° agosto 2007 Nigeria 3 marzo 2006 2 aprile 2006 Norvegia 23 settembre 2003 3 luglio 2005 Oman 13 maggio 2005 A 3 luglio 2005 Paesi Bassia 8 febbraio 2005 A 3 luglio 2005 Panama 18 agosto 2004 3 luglio 2005 Paraguay 27 settembre 2007 A 27 ottobre 2007 Perù 23 settembre 2003 A 3 luglio 2005 Polonia 4 aprile 2005 3 luglio 2005 Portogallo 3 giugno 2011 3 luglio 2011 Romania 16 aprile 2004 A 3 luglio 2005 Ruanda 4 ottobre 2006 A 3 novembre 2006 Saint Kitts e Nevis 21 maggio 2004 A 3 luglio 2005 Saint Vincent e Grenadine 29 ottobre 2010 A 28 novembre 2010 Senegal 7 aprile 2006 7 maggio 2006 Serbia 20 dicembre 2005 A 19 gennaio 2006 Slovacchia 21 settembre 2004 3 luglio 2005 Slovenia 21 maggio 2004 3 luglio 2005 Spagna* 9 febbraio 2007 A 11 marzo 2007 Sudafrica* 20 febbraio 2004 3 luglio 2005 Svezia 28 giugno 2011 28 luglio 2011 Svizzera* 27 novembre 2012 A 27 dicembre 2012 Swaziland 24 settembre 2012 24 ottobre 2012

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)

São Tomé e Príncipe 12 aprile 2006 A 12 maggio 2006 Tanzania 24 maggio 2006 A 23 giugno 2006 Togo 17 luglio 2012 A 16 agosto 2012 Trinidad e Tobago 6 novembre 2007 A 6 dicembre 2007 Tunisia* 10 aprile 2008 10 maggio 2008 Turchia 4 maggio 2004 3 luglio 2005 Turkmenistan 28 marzo 2005 A 3 luglio 2005 Uganda 9 marzo 2005 A 3 luglio 2005 Ungheria 13 luglio 2011 A 12 agosto 2011 Uruguay 3 aprile 2008 A 3 maggio 2008 Zambia 24 aprile 2005 A 3 luglio 2005 * Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d’applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati Partecipanti relative alle autorità centrali secondo l’art. 13 par. 2) ** Obiezioni Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pub- blico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa.

Riserve e dichiarazioni Svizzera Art. 10 par. 2 lett. b In assenza di opposizione al transito comunicata entro 30 giorni a decorrere dal giorno della domanda scritta di non opposizione al transito, lo Stato di transito consultato è ritenuto non essersi opposto e aver accordato tacitamente il transito.

Art. 10 par. 3 I dati concernenti gli Stati di transito non saranno menzionati sistematicamente nelle autorizzazioni di esportazione né nella corrispondente documentazione di accompa- gnamento, conformemente alla legislazione svizzera che non esige sempre tale menzione.

Art. 13 par. 2 L’autorità designata dalla Svizzera è l’Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale armi, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berna, telefono +41 31 324 54 00, fax +41

31 324 79 48, indirizzo mail zsw@fedpol.admin.ch.

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

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Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, RU 2013 elementi e munizioni. Prot. add.

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni | Lexipedia | Lexipedia