AS 2013 675
Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti
Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti (SpG-TFB)
Modifica del 12 dicembre 2012
Il Tribunale federale dei brevetti ordina:
I Il regolamento del 28 settembre 20111 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti è modificato come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti. Le spese forfettarie sono incluse nella tassa di giustizia eccetto eccetto le spese per traduzioni e per le indennità versate a periti e testimoni.
Art. 6 Concerne soltanto il testo francese
Art. 8 Concerne soltanto il testo francese
Art. 9 cpv. 2 2 Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un’attività consultiva, i suoi onorari devono essere richiesti in qualità di disborsi necessari ai sensi dell’articolo 3 lettera a.
Art. 11 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 15 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese
1 RS 173.413.2
2012-3212 675
Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti RU 2013
Art. 16 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.
12 dicembre 2012 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi
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