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AS 2013 675

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti (SpG-TFB)

Modifica del 12 dicembre 2012

Il Tribunale federale dei brevetti ordina:

I Il regolamento del 28 settembre 20111 sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Nel limite degli importi di cui al capoverso 1 la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces- suale e della situazione finanziaria delle parti. Le spese forfettarie sono incluse nella tassa di giustizia eccetto eccetto le spese per traduzioni e per le indennità versate a periti e testimoni.

Art. 6 Concerne soltanto il testo francese

Art. 8 Concerne soltanto il testo francese

Art. 9 cpv. 2 2 Se il consulente in brevetti svolge esclusivamente un’attività consultiva, i suoi onorari devono essere richiesti in qualità di disborsi necessari ai sensi dell’articolo 3 lettera a.

Art. 11 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 15 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese

1 RS 173.413.2

2012-3212 675

Regolamento sulle spese giudiziarie presso il Tribunale federale dei brevetti RU 2013

Art. 16 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.

12 dicembre 2012 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi

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