AS 2013 677
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l'informazione
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione (RInfo-TFB)
Modifica del 12 dicembre 2012
Il Tribunale federale dei brevetti ordina:
I Il regolamento del 28 settembre 20111 del Tribunale federale dei brevetti concer- nente l’informazione è modificato come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3
2 Concerne soltanto il testo francese
3 Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che l’anonimizzazione non s’imponga per proteggere interessi privati o pubblici. L’anonimizzazione può avvenire d’ufficio. In caso di interessi privati vi si procede se richiesto e se il motivo è giustificato.
Art. 6 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo francese
Art. 9, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a, g, cpv. 2 e 3
1 I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
a. la comunicazione delle date delle udienze pubbliche; g. Concerne soltanto il testo francese 2 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione in Internet; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa. 3 L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, con- temporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.
Art. 10 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
1 RS 173.413.4
2012-3213 677
Regolamento del Tribunale federale dei brevetti concernente l’informazione RU 2013
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.
12 dicembre 2012 In nome del Tribunale federale dei brevetti: Il presidente, Dieter Brändle Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi
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