AS 2013 681
AS 2013 681
Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica del 5 febbraio 2013
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificata come segue:
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 febbraio 20134.
5 febbraio 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 1, n. 1
Categoria Testo normativo dell’UE
1. artiodattili, perissodattili Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del (senza equidae) e probosci- 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o dati; carni fresche di animali loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determi- dell’ordine artiodattili, nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di perissodattili e proboscidati certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; e della famiglia equidae; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione api e bombi (UE) n. 71/2013, GU L 26 del 26.1.2013, pag. 7. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/302/UE, GU L 152 del 13.6.2012, pag. 42.
Cap. 2, n. 8
Categoria Testo normativo dell’UE
8. sottoprodotti di origine Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del
animale 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1063/2012, GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2013
Cap. 3, n. 1, 3 (concerne solo il testo francese) e 9
Categoria Testo normativo dell’UE
1. artiodattili, perissodattili Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, (senza equidae) e probosci- che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e dati; carni fresche di animali il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che dell’ordine artiodattili, modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga perissodattili, proboscidati e la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; della famiglia equidae; api e modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione bombi 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 71/2013, GU L 26 del 26.1.2013, pag. 7. Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
9. sperma di animali dome- Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, stici della specie bovina del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell’Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/415/UE, GU L 194 del 21.7.2012, pag. 26. Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l’importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della deci- sione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2013
Allegato 3
Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari
I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’arti- colo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:
Fonte valido dal valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi 4.3.2011
per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione di animali da pelliccia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/20115.
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di 4.3.2011
origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non 4.3.2011
destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011. 5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento UE) n. 142/2011. 6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici 4.3.2011 non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione 4.3.2011
dell’importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1063/2012, GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2013
Fonte valido dal valido fino al
8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti 4.3.2011
a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l’allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Ordinanza sui controlli OITE RU 2013