AS 2013 719
Ordinanza concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima
Ordinanza concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima
del 13 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 63 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione (LEspr), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai procedimenti di espropriazione attuati secondo le disposizioni della LEspr. 2 Se la LEspr è applicabile soltanto a titolo sussidiario, si applica la presente ordi- nanza nella misura in cui sia compatibile con la corrispondente legge e le relative disposizioni esecutive.
Art. 2 Lingua ufficiale 1 Se un circondario di stima comprende regioni plurilingui, le udienze sono dirette, di regola, nella lingua del luogo dove si trova l’oggetto dell’espropriazione. Nella stessa lingua sono redatti i verbali e, di regola, le comunicazioni e le decisioni desti- nate alle parti.
2 Le parti possono servirsi di una delle quattro lingue ufficiali.
Art. 3 Rappresentanza delle parti 1 I rappresentanti delle parti devono giustificare il loro mandato con procura scritta.
2 In caso di successione legale per eredità deve essere prodotto un elenco ufficiale di tutti gli eredi. Qualora la successione legale avvenga nel corso del procedimento davanti alla commissione, questo può essere sospeso fino al momento in cui l’eredità non può più essere oggetto di rinuncia. 3 La procura di una persona giuridica deve essere rilasciata da un organo autorizzato a rappresentarla.
RS 711.1 1 RS 711
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4 È richiesta un’esplicita procura per i riconoscimenti, le rinunce e le transazioni. Lo stesso vale quando la decisione sull’esistenza di un diritto contestato è deferita alla commissione.
Art. 4 Diritto procedurale applicabile Ai procedimenti davanti alla commissione o al suo presidente si applicano le dispo- sizioni del capo secondo della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa; ai procedimenti relativi all’accertamento dell’esistenza di un diritto (art. 69 cpv. 2 LEspr) si applicano le disposizioni della legge del 4 dicembre 19473 di procedura civile federale.
Art. 5 Multe disciplinari 1 Il presidente notifica al Tribunale amministrativo federale, mediante l’inoltro di una copia firmata della decisione, le multe disciplinari che egli stesso o la commis- sione ha pronunciato.
2 La riscossione incombe al Tribunale amministrativo federale.
3 Il provento spetta alla cassa del Tribunale amministrativo federale.
Art. 6 Incarto 1 Per ogni pratica il presidente o l’attuario costituisce un incarto. I moduli occorrenti sono messi a disposizione dal Tribunale amministrativo federale. 2 Sulla copertina dell’incarto vanno indicati la data del ricevimento, le parti e i loro rappresentanti, l’oggetto e il luogo dell’espropriazione, nonché il modo in cui la contestazione è stata evasa.
3 Figurano nell’incarto, in ordine cronologico:
a. gli atti ricevuti; b. i verbali firmati dal presidente o eventualmente dall’attuario; c. le copie di tutte le decisioni e di tutti gli atti scritti emanati; d. i verbali delle istanze e dei reclami formulati oralmente; e. gli esemplari giustificativi delle pubblicazioni; f. le attestazioni delle notifiche; g. un indice.
2 RS 172.021 3 RS 273
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Art. 7 Archiviazione Gli incarti delle pratiche evase devono essere inviati al Tribunale amministrativo federale per l’archiviazione secondo quanto prescritto dalla legge federale del 26 giugno 19984 sull’archiviazione.
Art. 8 Forma delle comunicazioni 1 Le comunicazioni sono notificate alle parti per iscritto. Se la parte ha un procura- tore, sono notificate a quest’ultimo. 2 Le decisioni e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della Posta Svizzera nel modo previsto per gli atti giudiziali. Altrimenti, le notifiche avvengono contro ricevuta. 3 Per le notificazioni all’estero, si procede secondo i trattati internazionali o, in loro assenza, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 9 Notificazione mediante pubblicazione 1 Se l’indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notificazione avviene mediante pubblicazione. Questa procedura è ammissibile anche nel caso in cui sia da presu- mere che la notificazione da effettuare all’estero non venga recapitata. 2 La pubblicazione avviene mediante inserzione nei fogli ufficiali dei Cantoni dove si trova l’oggetto espropriato e, se il presidente lo ritiene opportuno, in altri fogli. 3 Quale giorno della notificazione vale il giorno in cui è apparsa la prima pubblica- zione.
Art. 10 Ispezioni e rapporti 1 Il Tribunale amministrativo federale può accertarsi mediante ispezioni se le dispo- sizioni della presente ordinanza sono osservate. 2 I presidenti delle commissioni di stima devono fare pervenire al Tribunale ammini- strativo federale un rapporto sulla loro gestione e su quella della loro commissione al più tardi entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo al periodo d’esame; vanno altresì allegati i conti che non sono ancora stati fatti pervenire.
Capitolo 2: Procedura davanti al presidente Sezione 1: In generale
Art. 11 Ricusazione o impedimento 1 Se deve ricusarsi o se è impossibilitato per altri motivi, il presidente viene rappre- sentato da un supplente. Se anche quest’ultimo non può esercitare la funzione di presidente, questa è svolta dall’altro supplente.
4 RS 152.1
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2 Se entrambi i supplenti non possono agire per causa di ricusazione o di impedi- mento, il presidente chiede al Tribunale amministrativo federale di nominare un supplente straordinario.
Art. 12 Verbale
1 Il presidente o l’attuario da lui nominato tiene verbale di tutte le udienze.
2 Nel verbale devono figurare:
a. le istanze e i reclami formulati oralmente al presidente e per i quali la LEspr non prevede esplicitamente la forma scritta; b. le dichiarazioni delle parti concernenti il ritiro dell’opposizione sollevata nell’udienza di conciliazione, eventualmente di stima; c. i riconoscimenti, le rinunce, le riserve di diritti o gli accordi bonali; d. un accordo delle parti che conferisce al presidente la facoltà di decidere da solo in merito alla richiesta d’indennità litigiosa; e. la dichiarazione di deferire alla commissione la decisione sull’esistenza del diritto (art. 69 cpv. 2 LEspr).
3 Le parti devono firmare le dichiarazioni messe a verbale.
4 Il verbale deve essere firmato dal presidente e dall’attuario e notificato alle parti entro 30 giorni dall’udienza.
Art. 13 Forma delle domande Se la LEspr non prescrive esplicitamente la forma scritta, istanze e reclami possono essere presentati al presidente oralmente.
Art. 14 Osservazioni e assunzione delle prove Di regola, prima di decidere, il presidente invita l’espropriante o la persona contro cui la decisione è diretta a presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se è neces- saria l’assunzione di prove, il presidente può chiedere rapporti ufficiali e convocare testimoni.
Art. 15 Esecuzione Se l’espropriante non si conforma a una decisione del presidente entro il termine fissato, il presidente la fa eseguire d’ufficio a spese dell’espropriante.
Sezione 2: Procedura in particolare
Art. 16 Picchettamento in generale Se l’espropriante non osserva le disposizioni dell’articolo 28 LEspr, ogni espropriato ha diritto sino all’udienza di conciliazione di interporre ricorso davanti al presidente.
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Art. 17 Picchettamento nella procedura abbreviata 1 Nella procedura abbreviata il presidente, ricevuta copia degli avvisi, esamina d’ufficio se un picchettamento è necessario e, se del caso, lo ordina. 2 Entro il termine per le notifiche, le persone interessate dall’espropriazione possono interporre ricorso davanti al presidente contro vizi degli avvisi o dei piani.
Art. 18 Opposizioni e pretese formulate dopo il termine 1 Il presidente decide sull’ammissibilità delle opposizioni e su altre pretese formu- late dopo il termine ai sensi degli articoli 39 e 40 LEspr nonché sulle pretese d’indennità formulate dopo il termine secondo l’articolo 41 LEspr.
2 La sua decisione può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni dalla notificazione.
Art. 19 Procedura in caso di opposizioni e pretese formulate dopo il termine
1 Se è riconosciuta l’ammissibilità di un’opposizione formulata dopo il termine,
l’autorità giudicante trasmette l’opposizione al Dipartimento competente. 2 Il presidente avvia la procedura di conciliazione al più tardi al momento in cui è ammessa la pretesa formulata dopo il termine. Se necessario, può ordinare un’udienza già prima della decisione.
Art. 20 Procedura di conciliazione Se l’opera si estende al territorio di più circondari di stima, i presidenti esaminano se non sia opportuno incaricare uno di essi del procedimento di conciliazione per tutti gli espropriati; in tal caso decidono chi assume detta funzione. In caso di accordo, sottopongono la loro proposta al Tribunale amministrativo federale.
Art. 21 Comunicazione delle notifiche Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica presentata al Municipio, il presidente ne invia una copia all’espropriante, sempre che questi non vi rinunci immediata- mente.
Art. 22 Citazioni 1 Le citazioni all’udienza di conciliazione sono fatte mediante pubblicazione nei fogli di cui all’articolo 109 capoversi 2 e 3 LEspr. Qualora l’indirizzo dell’espro- priato sia conosciuto o possa essere determinato da uffici pubblici, l’espropriato deve essere citato personalmente mediante notificazione del testo pubblicato o in altro modo idoneo. 2 Tra la data della pubblicazione e quella dell’udienza devono trascorrere almeno dieci giorni. 3 In caso di procedura abbreviata (art. 33 LEspr) o di avvio della procedura giusta l’articolo 41 LEspr, si prescinde da una citazione pubblica, purché anche gli even-
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tuali titolari di pegni immobiliari, di oneri fondiari o di usufrutto siano conosciuti. Questi vanno resi attenti, mediante avviso personale, sul disposto dell’arti- colo 47 LEspr.
Art. 23 Unità del procedimento 1 Tutti gli espropriati sono citati contemporaneamente alla stessa udienza. Se non possono essere raggruppati in un’unica udienza perché troppo numerosi, gli espro- priati sono citati, singolarmente o in gruppo, a udienze diverse.
2 Ogni espropriato ha la facoltà di assistere alle udienze di tutti i gruppi.
Art. 24 Conseguenze dell’inosservanza 1 Se l’espropriante non dà seguito alla citazione, il presidente indice una nuova udienza. Se un espropriato non dà seguito alla citazione, la procedura di concilia- zione viene a cadere nei suoi confronti, a meno che il presidente non reputi necessa- ria una seconda udienza. 2 Se l’espropriante non dà seguito a una seconda citazione, la procedura di concilia- zione è ritenuta fallita; se non sono più pendenti opposizioni si avvia immediatamen- te la procedura di stima.
3 Se un’udienza non ha potuto tenersi a causa dell’assenza dell’espropriante, il
presidente gli ingiunge, su domanda, di rifondere le spese agli espropriati comparsi.
Art. 25 Assunzione delle prove Il presidente dispone le indagini necessarie, possibilmente già prima dell’udienza di conciliazione. Se del caso, può sospendere l’udienza in attesa di maggiori accerta- menti.
Art. 26 Trattazione delle opposizioni e delle pretese 1 L’udienza di conciliazione verte in primo luogo sulle opposizioni all’espropria- zione, sulle domande di modifica dei piani e su quelle fondate sugli artico- li 7‒10 LEspr. 2 Se le opposizioni e le domande di cui al capoverso 1 restano litigiose, il presidente le trasmette al Dipartimento competente, allegando eventuali perizie che ha redatto.
3 Se la procedura di conciliazione non consente di liquidare in via bonale
un’opposizione o una domanda fondata sugli articoli 7‒10 LEspr, la commissione continua, a seconda della possibilità, il procedimento riguardo alle relative pretese d’indennità.
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Art. 27 Immissione in possesso, prestazione di garanzie e pagamento di acconti 1 In caso di anticipata immissione in possesso (art. 76 LEspr), il presidente deter- mina, su richiesta dell’espropriato, la garanzia che l’espropriante deve fornire in contanti o in titoli sicuri. 2 I valori che servono da garanzia vanno depositati in una banca designata dal presi- dente.
3 In merito al pagamento di acconti decide la commissione.
4 Eventuali ricorsi contro tali decisioni sono retti dagli articoli 77 e seguenti LEspr.
Art. 28 Anticipo
1 Se l’espropriato chiede un anticipo conformemente all’articolo 19bis LEspr, il
presidente convoca immediatamente la commissione. Questa, uditi gli interessati ed eseguite le eventuali indagini necessarie, decide sull’ammontare dell’anticipo. 2 La decisione sull’ammontare dell’anticipo deve indicare che essa non è impugnabi- le davanti al Tribunale amministrativo federale.
Art. 29 Accordo bonale provvisorio 1 Se si giunge a un accordo provvisorio sulla pretesa d’indennità con singoli espro- priati, questi hanno la facoltà di prendere conoscenza di tutti gli accordi di altri espropriati con l’espropriante e di dichiarare se considerano definitivo il loro accordo.
2 Laddove ciò sembri opportuno nell’interesse di un esame uniforme di tutte le
pretese d’indennità, anche il presidente può rimettere in discussione un accordo provvisorio, a meno che le parti, d’intesa fra di loro, insistano per mantenerlo.
Art. 30 Cointeressati 1 Il verbale relativo agli accordi bonali deve indicare, per ogni fondo, se i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari o di usufrutti hanno preso parte o meno al procedimento di conciliazione. Se erano presenti e hanno aderito all’ac- cordo bonale, devono anch’essi firmare il verbale. 2 I titolari di detti diritti devono provarli mediante un estratto del registro fondiario o di registri pubblici ad esso equiparati conformemente al diritto cantonale.
Art. 31 Accordo diretto tra le parti 1 Se, dopo l’avvio della procedura di espropriazione, una parte trasmette al presiden- te un accordo scritto sull’indennità, questi stabilisce, facendosi consegnare dal competente ufficio un estratto del registro fondiario e se del caso interpellando l’espropriato, chi sono i titolari dei diritti di pegno immobiliare, degli oneri fondiari e dei diritti di usufrutto.
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2 Se vi è da presumere che singoli titolari di diritti non possano essere indennizzati in base alla pretesa e agli interessi, il presidente dà loro comunicazione dell’accordo, facendo presente che esso è vincolante anche per loro se non chiedono l’avvio della procedura di stima entro 30 giorni.
Art. 32 Decisione sulle opposizioni Se i piani sono stati completati o modificati, il presidente, sentito l’espropriante, decide se e con quale procedura (ordinaria o abbreviata) essi devono essere nuova- mente depositati.
Capitolo 3: Procedura davanti alla commissione di stima Sezione 1: In generale
Art. 33 Elenco dei membri 1 Il presidente della commissione di stima tiene un elenco di tutti i membri e sup- plenti della commissione e comunica prontamente ogni vacanza al Tribunale ammi- nistrativo federale, che provvede alla nomina sostitutiva. 2 Il Tribunale amministrativo federale tiene un elenco dei membri e dei supplenti di tutte le commissioni di stima e lo pubblica su Internet e nell’annuario federale.
Art. 34 Attuariato 1 La funzione di attuario della commissione può essere esercitata dal presidente o da un altro membro, dietro specifica retribuzione. 2 La commissione può anche designare un attuario ad hoc, che deve firmare i verbali con il presidente.
Art. 35 Ricusazione 1 Il presidente, i membri e l’attuario della commissione sottostanno alle norme sulla ricusazione di cui agli articoli 34‒38 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale (LTF).
2 Le domande di ricusazione devono essere inoltrate per iscritto, a meno che si
venga a conoscenza più tardi del loro motivo: a. prima dell’udienza di conciliazione se dirette contro il presidente, il sup- plente o l’attuario; b. entro l’inizio dell’udienza di stima se dirette contro un altro membro.
5 RS 173.110
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Art. 36 Domanda e avviso
1 I motivi della ricusazione devono essere menzionati nella domanda e, possibil-
mente, corredati da documenti probatori. 2I membri per i quali sussiste un motivo di ricusazione elencato nell’arti- colo 34 LTF6 o che intendono ricusarsi devono darne avviso al presidente non appena ricevuta la convocazione.
Art. 37 Esame della domanda e competenza 1 Se sussiste un motivo di ricusazione verso il presidente, questi viene rappresentato da un supplente. Se quest’ultimo non può esercitare la sua funzione, funge da presi- dente l’altro supplente. 2 Se l’esistenza del motivo di ricusazione non viene riconosciuta, la decisione spetta in prima istanza alla commissione di stima, che statuisce eventualmente per circola- zione degli atti. 3 La decisione della commissione può essere impugnata mediante ricorso al Tribuna- le amministrativo federale.
4 Per deliberare sulla domanda di ricusazione proposta contro un membro, deve
essere convocato un altro membro designato dall’autorità di nomina.
Art. 38 Composizione della commissione di stima Il presidente o il supplente costituisce la commissione per ogni caso di stima atte- nendosi a quanto previsto nell’articolo 60 LEspr in modo che i membri dispongano delle conoscenze specifiche necessarie.
Art. 39 Impedimento 1 I membri convocati dal presidente che sono impossibilitati a partecipare per malat- tia o per altri motivi rilevanti ne danno comunicazione al presidente appena ricevuta la convocazione, affinché questi possa tempestivamente sostituirli convocando altri membri. 2 Se un membro non si presenta all’udienza, le parti possono convenire di discutere davanti alla commissione incompleta.
Art. 40 Competenza territoriale 1 La parte che intende chiedere di dichiarare competente per l’esame delle pretese d’indennità una commissione di stima al di fuori del proprio circondario deve inol- trare al presidente della commissione competente la relativa domanda al più tardi dopo aver ricevuto la citazione. 2 Questi trasmette la domanda corredata delle osservazioni al Tribunale amministra- tivo federale.
6 RS 173.110
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3 Se ritiene opportuna una stima uniforme, il presidente si mette in contatto con i presidenti delle altre commissioni competenti per sottoporre una proposta comune al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 2: In particolare
Art. 41 Avvio della procedura di stima 1 Il procedimento di stima per fissare le indennità rimaste litigiose e per liquidare le questioni connesse può seguire immediatamente il procedimento di conciliazione. Altrimenti, esso viene avviato d’ufficio dal presidente. 2 Le domande delle parti volte a rinviare l’udienza di stima sino a opera ultimata devono essere presentate immediatamente, non appena ne è sorto il motivo.
Art. 42 Espropriazioni connesse Nella misura del possibile, le espropriazioni fra loro connesse sono esaminate con- temporaneamente.
Art. 43 Domande scritte 1 Le pretese e le domande che non possono essere liquidate nella procedura principa- le di stima (art. 66 lett. b LEspr) devono essere inoltrate alla commissione di stima per iscritto, con l’indicazione dei mezzi di prova. 2 Il presidente trasmette le domande alla controparte, fissando un termine da dieci a
30 giorni per rispondere e per indicare le controprove.
3 Se il presidente ordina che si proceda a uno scambio di allegati conformemente
all’articolo 68 LEspr, l’espropriato agisce in qualità di attore.
Art. 44 Citazioni
1 In ogni caso le parti sono messe nella condizione di esporre oralmente le loro
ragioni alla commissione di stima, di regola sul luogo dell’espropriazione. Le parti menzionate nell’articolo 67 LEspr sono citate con attestazione di ricevuta. 2 Nella procedura ordinaria di stima gli espropriati interessati allo stesso oggetto sono, nella misura del possibile, citati in modo che tutte le pretese d’indennità pos- sano essere discusse in successione e senza interruzioni di rilievo.
3 I membri della commissione di stima devono essere avvisati almeno dieci giorni
prima della data dell’udienza.
Art. 45 Circolazione degli atti Per quanto necessario, gli atti sono trasmessi per circolazione ai membri della com- missione prima dell’udienza.
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Art. 46 Procedura probatoria 1 Il presidente ordina, per quanto possibile già prima dell’udienza di stima, l’assun- zione delle prove necessarie. 2 In particolare accerta i prezzi dei beni pagati nella regione, nella misura in cui siano rilevanti per la stima. 3 Ordina la presentazione di documenti, consulta i registri pubblici, le pubblicazioni e gli altri atti ufficiali (piani regolatori, prescrizioni di zona ecc.) e richiede rapporti ufficiali.
4 Può incaricare di questi compiti un membro della commissione.
Art. 47 Perizie Perizie di terzi possono essere richieste, di regola, solo se la commissione non di- spone di esperti propri.
Art. 48 Comunicazione 1 Il risultato delle indagini deve essere notificato alle parti in un’udienza, mediante esposizione degli atti o con comunicazione scritta.
2 Alle parti è accordata la facoltà di esprimersi al riguardo.
Art. 49 Prova a futura memoria Se in un procedimento già avviato o da avviare si rivela necessaria una prova a futura memoria, il presidente la ordina e la assume.
Art. 50 Parti costitutive e accessori Se una parte chiede di escludere dall’espropriazione parti costitutive o accessori, la commissione di stima procede a due stime distinte.
Art. 51 Votazione Se la commissione cui spetta la decisione non è completa e i due membri della commissione non si accordano sulla stima, il presidente decide entro i limiti delle loro proposte.
Art. 52 Notificazione della decisione 1 La decisione deve essere notificata alle parti mediante copia del verbale firmato dal presidente ed eventualmente dall’attuario. 2 La notificazione deve avvenire entro quattro settimane dalla decisione. La data della notificazione deve essere indicata nella copia del verbale e le relative attesta- zioni devono essere allegate al verbale originale.
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Art. 53 Notificazione dell’incarto In caso di ricorso il presidente trasmette al Tribunale amministrativo federale, su richiesta, l’incarto come pure le sue osservazioni.
Art. 54 Spese procedurali 1 Concluso il procedimento, il presidente inoltra alla parte che sostiene le spese il conteggio delle spese dei procedimenti di conciliazione e di stima, la tassa di Stato e i contributi sociali. 2 Può pure allestire periodicamente conti intermedi e, in casi importanti o che richie- dono un grande dispendio di tempo, esigere anticipi dall’espropriante.
3 Le parti possono chiedere di esaminare i conti.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 55 Abrogazione del diritto vigente Il Regolamento del 24 aprile 19727 concernente le commissioni federali di stima è abrogato (cpv. 1 delle disp. fin. relative alla mod. del 17 giugno 2005 della LEspr).
Art. 56 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.
13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 RU 1972 1087, 1997 2779
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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