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AS 2013 735

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

Ordinanza sulle tasse e indennità della procedura di espropriazione

del 13 febbraio 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 113 della legge federale del 20 giugno 19301 sull’espropriazione (LEspr), ordina:

Sezione 1: Tasse

Art. 1 1 Per ogni scritto necessario non specificato nella presente ordinanza può essere riscossa una tassa di 10 franchi. 2 Se uno scritto comprende più di una pagina e non è possibile utilizzare un modulo prestampato, la tassa ammonta a 5 franchi per ogni ulteriore pagina.

Art. 2 La tassa per una citazione è di 5 franchi.

Art. 3 Per una pubblicazione si riscuote una tassa di 25 franchi, più un supplemento di

2 franchi per ogni esemplare che deve essere spedito.

Art. 4 1 Nelle tasse di cui agli articoli 1–3 è compresa l’indennità per la copia da allegare agli atti come documento giustificativo. 2 Per ogni fotocopia si può inoltre applicare una tassa di 50 centesimi per pagina, sempre che questa prestazione non sia indennizzata in altro modo.

Art. 5 Per coprire gli oneri della Confederazione, all’atto del conteggio delle spese è messa a carico della parte che sopporta le spese una tassa di Stato corrispondente al 10 per cento delle diarie ma, al minimo, a 100 franchi.

RS 711.3 1 RS 711

2012-3165 735

Tasse e indennità della procedura di espropriazione RU 2013

Sezione 2: Diarie, indennità e spese

1. Commissione di stima

Art. 6 1 Il presidente della commissione di stima o il supplente riscuote una diaria di 800 franchi per i compiti conferitigli dalla LEspr e dall'ordinanza del 13 febbraio 20132 concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima. Se è avvocato libero professionista, riscuote una diaria di 1300 franchi. 2 La diaria si applica a tutte le mansioni che il presidente della commissione di stima o il supplente svolge per gestire un caso di espropriazione, segnatamente per esami- nare tutte le domande, le allegazioni e i conteggi relativi a tasse e indennità, per emanare disposizioni e decisioni, per assumere prove, per eseguire ispezioni oculari, per dirigere l’udienza di conciliazione e le deliberazioni della commissione di stima, nonché per tenere il verbale di tali deliberazioni e dell’udienza di conciliazione, nella misura in cui non ci si avvalga di un attuario speciale. 3 Se non riesce a gestire con i normali mezzi a disposizione i compiti derivanti da progetti di notevole portata, il presidente della commissione di stima o il supplente può ricorrere a personale ausiliario, per il quale ha diritto a un’indennità supplemen- tare calcolata in base agli onorari professionali usuali. 4 Il presidente della commissione di stima o il supplente ha diritto alle tasse di cui agli articoli 1 e 2 solo se la diaria messa in conto non comprende anche la redazione di scritti e citazioni.

Art. 7 I membri della commissione di stima e l’attuario riscuotono una diaria di 650 franchi per la loro partecipazione alle udienze, per i preparativi e per lavori particolari. I membri specializzati di condizione indipendente hanno diritto agli onorari profes- sionali usuali. Se l’attuario è un avvocato libero professionista, riscuote una diaria di

800 franchi.

Art. 8 1 Per mezza giornata di udienza o per un giorno incominciato va conteggiata mezza diaria. 2 Ai fini della diaria si tiene conto anche del tempo impiegato per recarsi al luogo dell’udienza e per rientrare.

2 RS 711.1

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Art. 9

1 Il presidente, il supplente e i membri della commissione di stima come pure

l’attuario hanno diritto, per i viaggi di servizio, alle indennità per i pasti, il pernotta- mento e il trasporto conformemente all’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20013 concernente l’ordinanza sul personale federale. 2 In caso di utilizzo di un veicolo a motore privato, sono applicabili le istruzioni speciali4 emanate dal Dipartimento federale delle finanze concernenti l’uso di vei- coli a motore privati per scopi di servizio.

Art. 10 Il presidente della commissione di stima, il supplente e l’attuario hanno diritto a un’indennità per le spese da essi sopportate per: a. l’impiego temporaneo di archivi supplementari per il deposito di atti volu- minosi relativi a progetti di notevole portata; b. il ricorso a installazioni o prestazioni di terzi, per quanto ciò sia necessario ai fini di un’organizzazione razionale del lavoro; c. acquisti che consentono di agevolare o accelerare i lavori riducendo di con- seguenza le diarie.

Art. 11 1 Per i lavori e le spese (rapporto d’attività, conferenze ecc.) che non sono diretta- mente in relazione con un determinato caso di espropriazione, va allestito un conto da inviare annualmente alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 2 Gli stampati e i moduli vanno richiesti al Tribunale amministrativo federale; trami- te quest’ultimo il materiale di cancelleria è ottenibile all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

3 Il Tribunale amministrativo federale emana istruzioni in merito.

2. Commissione superiore di stima

Art. 12 1 I membri della commissione superiore di stima ricevono una diaria di 950 franchi. I membri di condizione indipendente appartenenti a professioni tecniche quali archi- tetti, ingegneri e geometri hanno diritto agli onorari professionali usuali.

2 Gli articoli 8 e 9 sono applicabili.

3 RS 172.220.111.31

4 Non pubblicate nella RU.

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3. Periti speciali

Art. 13 1 Se la commissione di stima consulta periti speciali, il presidente fissa l’indennità cui hanno diritto per il lavoro e le spese. 2 Il giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale fissa l’indennità dei periti speciali che consulta.

4. Municipi

Art. 14 1 Per ciascun caso di espropriazione i municipi riscuotono una tassa di 50 franchi per il deposito dei piani, indipendentemente dal numero degli espropriati. 2 Le spese per informazioni speciali fornite agli espropriati sono a carico di questi ultimi.

5. Amministrazione federale e Tribunale amministrativo federale

Art. 15 1 La procedura davanti all’Amministrazione federale è considerata, in merito alle spese procedurali, come procedura di ricorso; sono applicabili, per analogia, gli articoli 1–5 e 7 dell’ordinanza del 10 settembre 19695 sulle tasse e spese nella pro- cedura amministrativa. 2 Per quanto riguarda la riscossione di tasse per la collaborazione dell’Ispettorato all’espropriazione, sono fatti salvi gli articoli 6 e seguenti dell’ordinanza del 7 dicembre 19926 sull’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte. 3 Le tasse del Tribunale amministrativo federale sono determinate in base al Rego- lamento del 21 febbraio 20087 sulle tasse amministrative del Tribunale amministra- tivo federale.

5 RS 172.041.0 6 RS 734.24 7 RS 173.320.3

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6. Ufficio del registro fondiario e ufficio di ripartizione

Art. 16 1 Le tasse da pagare per i provvedimenti di qualsiasi genere presi dall’ufficio del registro fondiario in seguito all’espropriazione, come pure per la rettifica e l’annul- lamento di titoli di pegno, sono determinate in base alle tariffe cantonali in materia di registro fondiario. 2 In caso di ricorso contro la fissazione di una tassa, fa stato il diritto cantonale.

Art. 17 Per l’allestimento e il deposito del piano di ripartizione, l’ufficio del registro fondia- rio o l’ufficio di ripartizione designato in vece sua dal Cantone riscuote una tassa di

50 franchi, più un supplemento di 5 franchi per ogni richiesta.

Art. 18 1 Per la ricezione, la custodia e il versamento delle indennità di espropriazione, 1’ufficio del registro fondiario o l’ufficio di ripartizione riscuote una tassa di 20 centesimi ogni 1000 franchi di indennità, ma in ogni caso non meno di 25 franchi e non più di 500 franchi per ogni fondo.

2 Sono fatte salve le tasse dovute all’istituto di deposito.

Sezione 3: Riscossione delle tasse e indennità

Art. 19 1 Le diarie, le tasse e le spese sono a carico della parte che sopporta le spese.

2 Conformemente alle disposizioni della legge, possono essere chiesti anticipi per il procedimento. La parte che soggiace a tale obbligo deve essere avvertita che le sue conclusioni sono dichiarate irricevibili qualora l’anticipo non sia versato entro il termine fissato.

Art. 20 1 I membri della commissione superiore di stima e i periti speciali consultati dal Tribunale amministrativo federale presentano alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale il conto delle indennità cui hanno diritto.

2 La fissazione delle indennità spetta al giudice dell'istruzione.

Art. 21 1 Il supplente del presidente e i membri della commissione di stima, i periti speciali da essa consultati, come pure l’attuario presentano al presidente della commissione di stima il conto delle indennità cui hanno diritto.

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2 Il presidente, esaminati tali conti, allestisce e approva il conto complessivo e lo trasmette alla parte che sopporta le spese. Contemporaneamente, addebita a quest’ultima la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali. Due copie del conto vanno trasmesse alla cassa del Tribunale amministrativo federale. 3 La parte che sopporta le spese versa l’importo complessivo del conto al presidente della commissione di stima, che si occupa della ripartizione e versa alla cassa del Tribunale amministrativo federale la tassa di Stato e i contributi per le assicurazioni sociali inerenti al conto.

4 Non è ammessa la compensazione mediante crediti presso la cassa del Tribunale

amministrativo federale.

Art. 22 1 In conformità con le istruzioni del Tribunale amministrativo federale, la cassa del Tribunale amministrativo federale vigila sull’osservanza delle presenti disposizioni. In ogni momento può richiedere le informazioni e i documenti che ritiene utili.

2 Sono fatte salve le competenze del Controllo federale delle finanze.

Art. 23 1 I municipi presentano il conto delle loro tasse e spese all’ufficio del registro fon- diario del circondario cui appartiene il Comune. 2 L’ufficio del registro fondiario trasmette i conti all’espropriante, unitamente a quello delle proprie tasse, affinché li paghi direttamente. 3 L’ufficio di ripartizione presenta direttamente all’espropriante il conto delle pro- prie tasse. Se l’ufficio del registro fondiario è al contempo ufficio di ripartizione, nel conto si distinguono le tasse di cui all’articolo 16 da quelle di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 24 1 Se il presidente della commissione di stima non approva un conto, i richiedenti possono interporre ricorso entro dieci giorni davanti al Tribunale amministrativo federale. 2 La parte che sopporta le spese può interporre ricorso davanti al Tribunale ammini- strativo federale, entro 30 giorni dalla ricezione del conto, contro le tasse e le inden- nità fissate dalla commissione di stima, dal municipio, dall’ufficio del registro fondiario, dall’ufficio di ripartizione o dal giudice dell'istruzione del Tribunale amministrativo federale.

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Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 25

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2013.

2 A decorrere da tale data, tutte le tasse e indennità vanno calcolate in base alla presente ordinanza, a meno che il conto sia già stato presentato. 3 L’ordinanza del 10 luglio 19688 sulle tasse e indennità nella procedura di espro- priazione è abrogata.

13 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RU 1968 882, 1969 777, 1982 893, 1990 1971, 1993 1330

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