AS 2013 757
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Modifica del 27 febbraio 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 20134.
27 febbraio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.209.2 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 feb. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2013-0496 757
Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe RU 2013
758