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AS 2013 757

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Modifica del 27 febbraio 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 20134.

27 febbraio 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.209.2 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 28 feb. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2013-0496 757

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe RU 2013

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