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AS 2013 783

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 25 febbraio 2013

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Lavoratori

Art. 1 cpv. 1 e 3 1 Per la ritenuta d’imposta alla fonte, ai lavoratori indicati di seguito vengono attri- buiti i seguenti tariffari: a. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone biso- gnose di sostentamento; b. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un’attività lucrativa; c. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un’attività lucrativa; d. tariffario D:

1. persone che esercitano un’attività accessoria, per i redditi derivanti da

tale attività,

2. persone che percepiscono proventi compensativi dall’assicuratore con-

formemente all’articolo 3, per detti proventi; e. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 17a–17d; f. tariffario F: lavoratori frontalieri secondo l’Accordo del 3 ottobre 19742 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risie-

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Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2013

dono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un’attività lucrativa al di fuori della Svizzera; g. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone biso- gnose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; h. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell’11 agosto 19713 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A; i. tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B; j. tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C; k. tariffario O: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D; l. tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H. 3 All’interno dei tariffari, l’Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce le singole tariffe in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe applicabili all’imposta sul reddito. Per la determinazione dell’aliquota, i proventi periodici sono calcolati su un anno.

Art. 2 cpv. 2 e 3 2 Su richiesta dei contribuenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 che rientrano nel tariffario A, B, C o H e che versano alimenti, nell’applicazione della tariffa l’autorità fiscale può prendere in considerazione deduzioni per i figli fino all’ammontare degli alimenti, al fine di attenuare i casi di rigore. 3 Se nell’applicazione della tariffa vengono presi in considerazione alimenti confor- memente al capoverso 2, l’anno successivo viene ricalcolata d’ufficio l’imposta effettiva dovuta dai contribuenti che rientrano nel tariffario A, B, C o H.

Art. 3a Obbligo di annuncio dei datori di lavoro 1I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97 LIFD hanno l’obbligo di annunciarle all’autorità fiscale competente, entro otto giorni dall’inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito. 2 Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell’imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile.

3 RS 0.672.913.62

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Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2013

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 1a: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 4 cpv. 2 Abrogato

Art. 13 Provvigione di riscossione 1 La provvigione di riscossione per il debitore della prestazione imponibile non deve essere inferiore all’1 per cento né superare il 3 per cento dell’ammontare comples- sivo dell’imposta alla fonte. 2 L’autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali. 3 I Cantoni stabiliscono l’aliquota e le modalità della provvigione di riscossione; possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell’ammontare delle entrate imponibili e stabilire un importo massimo per prestazione imponibile.

Art. 13a Abrogato

Art. 18 Abrogato

II L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L’articolo 13 capoversi 1 e 3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

25 febbraio 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

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Ordinanza sull’imposta alla fonte RU 2013

Appendice (art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 e 17)

N. 1, 1bis e 3, frase introduttiva

1. L’imposta alla fonte delle persone che rientrano nel tariffario D ammonta

all’1 per cento delle entrate lorde. 1bis. Se alle persone che rientrano nel tariffario L, M, N, O oppure P è applicata un’aliquota d’imposta del 4,5 per cento, la quota dell’imposta federale diretta ammonta allo 0,5 per cento delle entrate lorde. 3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in capi- tale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli arti- coli 36, 38 e 204 LIFD, come segue:

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