AS 2013 809
AS 2013 809
Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI)
Modifica del 19 marzo 2010 (RU 2011 1167)
Cifra II 3
3. Legge sull’IVA del 12 giugno 20091
Invece di: Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 Fino all’entrata in vigore della corrispondente disposizione della legge sull’IVA, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni reciproche degli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché le prestazioni fornite da tali organi in base ai compiti assegnati loro dalla legge o a favore della previ- denza professionale e sociale nonché della formazione e del perfezionamento pro- fessionale.
Leggasi: Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 Fino all’entrata in vigore della corrispondente disposizione della legge sull’IVA, sono escluse dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni reciproche degli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché le prestazioni fornite da tali organi in base ai compiti assegnati loro dalla legge o a favore della previdenza professionale e sociale nonché della formazione e del perfezionamento professionali.
20 febbraio 2013 Commissione di redazione dell’Assemblea federale
1 RS 641.20
2013-0563 809
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Correzione RU 2013