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AS 2013 819

AS 2013 819

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Modifica del 7 marzo 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 2 ottobre 20003 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificato.

II La presente modifica entra in vigore il 9 marzo 20134.

7 marzo 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.203 4 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria l’8 mar. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2013-0554 819

Provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate RU 2013 a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

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