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AS 2013 851

Codice di diritto processuale civile svizzero e Codice di diritto processuale penale svizzero (Disposizioni sulla verbalizzazione)

Codice di diritto processuale civile svizzero e Codice di diritto processuale penale svizzero (Disposizioni sulla verbalizzazione)

Modifica del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile3

Art. 176 cpv. 1 e 3 1 Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a ver- bale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giu- dice. 3 Se durante un’udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici se- condo il capoverso 2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all’esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.

Titolo prima dell’art. 404 Titolo terzo: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008

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