AS 2013 855
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE
Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)
dell’8 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 355e del Codice penale1; visto l’articolo 16 della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), ordina:
Capitolo 1: Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
a. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d’informazione di Schen- gen (N-SIS), sull’architettura del sistema N-SIS e sul sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE; b. i diritti d’accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS; c. l’organizzazione e i compiti dell’ufficio SIRENE; d. lo scambio di informazioni supplementari eseguito dall’ufficio SIRENE; e. le procedure, le condizioni, le misure e l’aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti in N-SIS; f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati; g. i diritti delle persone interessate; h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigi- lanza sul trattamento dei dati. 2 La presente ordinanza si applica per quanto gli Accordi di associazione alla norma- tiva di Schengen non dispongano altrimenti. 3 Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’alle- gato 1.
RS 362.0
2011-1704 855
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Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. segnalazione: un insieme di dati non ancora o già memorizzato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o della ricerca di persone e oggetti; b. segnalazione in uscita: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità svizzere; c. segnalazione in entrata: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla norma- tiva di Schengen3 (Stato Schengen); d. informazioni supplementari: le informazioni non memorizzate nel SIS, col- legate alle segnalazioni e scambiate fra gli uffici SIRENE; e. dati complementari: i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS; f. Stato terzo: ogni Stato che non è membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); g. indicatore di validità: il contrassegno di una segnalazione in base al quale un determinato Stato Schengen non esegue la misura richiesta nella segnala- zione oppure esegue una misura sussidiaria; h. SIRENE: richiesta di informazioni supplementari presentata all’ufficio nazionale di contatto (Supplementary Information REquest at the National Entry).
Capitolo 2: Responsabilità, architettura del sistema nonché sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE
Art. 3 Responsabilità del sistema N-SIS
1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS.
2 In un regolamento sul trattamento dei dati esso statuisce segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. 3 I Cantoni sono responsabili nella loro sfera di competenza delle misure di cui al capoverso 2.
3 Tali accordi sono elencati nell’all. 1.
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Art. 4 Architettura del sistema 1 N-SIS comprende un archivio di record che consiste in una copia dei record di dati contenuti nel sistema centrale dell’UE (copia nazionale). 2 N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall’UE.
3 La copia nazionale serve in particolare per la consultazione informatizzata.
4 I dati SIS sono trattati tramite N-SIS.
5 Ai dati N-SIS si accede tramite:
a. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all’articolo 15 LSIP; b. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all’arti- colo 1 della legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo; c. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE. 6 Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 stabilisce:
a. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE sono trasferiti in N-SIS per via informatizzata; b. la trasmissione automatizzata dei dati di RIPOL e di SIMIC nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE, in particolare in caso di segnalazioni multiple constatate.
Art. 5 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti 1 Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è gestito come un sistema informatizzato per eseguire la transazione delle pratiche. Esso attesta l’attività dell’ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni e con lo scambio di informazioni supplementari.
2 Il sistema racchiude le informazioni supplementari scambiate nonché le altre
comunicazioni che sono in relazione con una segnalazione, in particolare le comuni- cazioni telefoniche, via e-mail, per posta o via fax in entrata e in uscita presso l’ufficio SIRENE. 3 I dati trattati nel sistema possono essere resi accessibili in base alle segnalazioni, alle persone e agli oggetti. I dati possono essere collegati con N-SIS, RIPOL e SIMIC.
4 Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nel sistema.
5 L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento dei collaboratori di fedpol, dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) per quanto riguarda i dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE è disciplinata nell’allegato 2.
4 RS 142.51
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Capitolo 3: Diritti delle autorità in N-SIS
Art. 6 Autorità con diritto di comunicare Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS: a. le autorità di cui all’articolo 16 capoverso 4 lettere a–j LSIP; b. le autorità cantonali di giustizia, le autorità preposte alle successioni eredita- rie e le autorità tutorie, per quanto svolgano compiti ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettere c e d LSIP.
Art. 7 Autorità con diritto di accesso 1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo: a. presso fedpol:
1. il Servizio giuridico: per pronunciare misure di allontanamento e di
respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr),
2. i servizi responsabili del sistema di ricerca RIPOL: per controllare e
diffondere le segnalazioni di persone e oggetti,
3. i servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, la Centrale ope-
rativa e l’ufficio SIRENE: per svolgere i loro compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per controllare e diffondere le segnalazioni di persone,
4. la Polizia giudiziaria federale,
5. la sezione Documenti d’identità e ricerche di persone disperse: per
individuare il luogo di dimora delle persone e per trattare le segnala- zioni di documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,
6. il servizio responsabile della gestione del sistema automatico d’iden-
tificazione delle impronte digitali (AFIS): per trattare i dati segnaletici,
7. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
b. il Ministero pubblico della Confederazione: nell’ambito delle sue compe- tenze per combattere i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale;
5 RS 142.20
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c. nell’UFG:
1. la divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con le
procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge del 20 marzo 19816 sull’assistenza in materia penale,
2. l’Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori: in
relazione ai suoi compiti ai sensi della Convenzione del 25 ottobre
19807 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori;
d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale; e. nell’Amministrazione federale delle dogane:
1. il Corpo delle guardie di confine,
2. le sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e la
divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane: per ese- guire i loro compiti nell’ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perseguimento e dell’esecuzione penale, nonché dell’assi- stenza amministrativa e giudiziaria internazionale,
3. gli uffici doganali:
– l’Ispettorato doganale: per sorvegliare e controllare il traffico delle persone e delle merci, – tutti gli altri uffici doganali: per sorvegliare e controllare il traffico delle merci; f. l’ambito direzionale Immigrazione e integrazione dell’UFM: per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per ordinare e verifica- re i divieti d’entrata nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché per con- trollare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione; g. le rappresentanze svizzere all’estero: per controllare le domande di visto; h. le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione compe- tenti per l’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19978 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI): per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli in virtù dei compiti conferitigli dalla LMSI; i. le autorità cantonali di migrazione: per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per ordinare e verificare i divieti d’entrata nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché per controllare e diffondere nel SIS le segnalazioni ai fini della non ammissione; j. gli uffici della circolazione stradale: per verificare se i veicoli loro presentati sono stati rubati o altrimenti sottratti o se sono ricercati ai fini di prova in un procedimento penale. 2 L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda le categorie di segnalazione nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 1.
6 RS 351.1 7 RS 0.211.230.02 8 RS 120
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Capitolo 4: Ufficio SIRENE
Art. 8 Organizzazione
1 Fedpol dirige l’ufficio SIRENE svizzero conformemente alle disposizioni del
manuale SIRENE9 (decisioni 2008/333/CE10 e 2008/334/GAI11). Esso è autorizzato a emanare ulteriori direttive organizzative e tecniche che precisano i compiti dell’ufficio SIRENE.
2 L’ufficio SIRENE è l’interlocutore e il servizio di collegamento per:
a. le diverse autorità della Svizzera; b. gli uffici SIRENE e altre autorità degli Stati Schengen responsabili della cooperazione nell’ambito del SIS.
3 L’ufficio SIRENE assicura un servizio permanente 24 ore su 24.
Art. 9 Compiti L’ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti: a. nell’ambito di una segnalazione, si occupa della procedura di consultazione delle autorità svizzere e delle autorità degli altri Stati Schengen; b. diffonde, su incarico dell’UFG, segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradi- zione; c. diffonde nel SIS tutte le restanti segnalazioni di persone; sono eccettuate le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione e del divieto di soggior- no nei confronti di cittadini di Stati terzi; d. verifica le segnalazioni in uscita compresi i dati complementari, nonché le informazioni supplementari controllandone l’ammissibilità formale, l’esat- tezza, la completezza e l’attualità; sono eccettuate le segnalazioni dell’UFM ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di citta- dini di Stati terzi; e. ordina, su incarico dell’UFG, di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l’arresto ai fini dell’estradizione; f. ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata di persone scomparse e alle segnalazioni in entrata ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato; g. aggiunge, su richiesta di altri uffici SIRENE, un indicatore di validità alle segnalazioni in uscita;
9 GU L 186 del 15.7.2011, pag. 1
10 Decisione 2008/333/CE della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione secondo GU L 123 dell’8.5.2008, pag. 1. 11 Decisione 2008/334/GAI della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione secondo GU L 123 dell’8.5.2008, pag. 39.
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h. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 13 capoverso 4 su inca- rico dell’autorità segnalante; i. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 su inca- rico dell’autorità segnalante; j. riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari; k. consiglia e assiste le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché i partner internazionali in merito a questioni correlate al SIS; l. crea connessioni tra le segnalazioni ai sensi dell’articolo 14; m. verifica l’esistenza di segnalazioni multiple; n. esegue la procedura applicata ai casi di usurpazione di identità e completa le segnalazioni in uscita conformemente all’articolo 42.
Capitolo 5: N-SIS Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 10 Condizione per la diffusione dei dati Una segnalazione può essere diffusa soltanto se l’insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.
Art. 11 Dati
1 I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo
esaustivo nell’allegato 3 capitolo 2. 2 Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all’allegato 3 capitolo 2 numero 2.1, per quanto siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti: a. cognomi e nomi, eventualmente cognomi alla nascita, cognomi precedenti o pseudonimi; b. data di nascita; c. sesso; d. motivo della segnalazione; e. misura da adottare. 3 Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare un riferimento alla decisione che è alla base della segnalazione.
Art. 12 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d’informazioni hanno sempre la prio- rità sulle segnalazioni e lo scambio d’informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.
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Art. 13 Indicatore di validità
1 L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della
segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con: a. il diritto svizzero; b. gli obblighi sanciti in trattati internazionali; o c. interessi nazionali essenziali. 2 L’ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione se, in virtù dei trattati interna- zionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l’estradizione e se il diritto sviz- zero non consente l’estradizione. 3 Con l’aggiunta dell’indicatore di validità la Svizzera non è tenuta a eseguire la misura richiesta nella segnalazione. 4 Se, in casi particolarmente gravi e urgenti, lo Stato Schengen autore della segnala- zione chiede di eseguire la misura, l’ufficio SIRENE trasmette senza indugio la richiesta all’autorità svizzera responsabile della segnalazione. Quest’ultima verifica la propria richiesta iniziale di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione.
Art. 14 Connessioni tra segnalazioni
1 L’ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnala-
zioni, se sussiste una reale esigenza operativa. 2 Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conserva- zione delle segnalazioni interconnesse.
3 La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d’accesso.
4 Le autorità possono vedere le connessioni soltanto se dispongono del diritto
d’accesso alle segnalazioni interconnesse. 5 Se una connessione tra segnalazioni creata da un altro Stato Schengen non è com- patibile con il diritto svizzero o con gli obblighi internazionali della Svizzera, l’ufficio SIRENE è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché le autorità svizzere non possano vedere tale connessione.
Art. 15 Scambio di informazioni supplementari
1 Conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE12, l’ufficio SIRENE scam-
bia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti le informazioni supplementari, necessarie nell’ambito della segnalazione: a. quando diffonde una segnalazione; b. in seguito a un riscontro positivo, affinché si possano adottare le misure necessarie;
12 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1.
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c. nei casi in cui non è possibile adottare le misure necessarie; d. con riguardo alla qualità dei dati; e. con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni; f. nei casi di connessione tra segnalazioni; g. nei casi di usurpazione di identità; h. con riguardo al diritto di informazione; i. nel quadro di procedure di consultazione prima del rilascio di un titolo di soggiorno a cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o volte a verificare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno ai cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno valido per uno Stato dell’UE, ma che sono segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. 2 Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. È fatto salvo l’articolo 26.
Sezione 2: Procedura
Art. 16 Segnalazioni di persone 1 Le autorità registrano le segnalazioni di persone in RIPOL e trasmettono all’ufficio SIRENE tutte le informazioni supplementari rilevanti. 2 L’UFM registra le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di sog- giorno in SIMIC e trasmette all’ufficio SIRENE tutte le informazioni supplementari rilevanti. 3 In casi urgenti le autorità di cui al capoverso 1 si rivolgono direttamente all’ufficio SIRENE. 4 Sono fatte salve le procedure disciplinate in modo speciale per le segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione (art. 24 e 25).
Art. 17 Segnalazioni di oggetti 1 Le autorità registrano le segnalazioni di oggetti in RIPOL e le trasmettono al set- tore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL. Le segnalazioni di oggetti sono immediatamente visibili nel SIS. 2 Se sussistono le condizioni per una segnalazione, il settore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL diffonde i dati e la segnalazione è mantenuta. Se il settore rinvia i dati all’autorità segnalante, la segnalazione è automaticamente cancellata senza indugio.
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3 RIPOL diffonde automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti che sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d’informazione: a. il registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) di cui all’articolo 104a della legge federale del 19 dicembre 195813 sulla circola- zione stradale; b. il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) di cui all’arti- colo 11 della legge del 22 giugno 200114 sui documenti d’identità; c. il sistema d’informazione per documenti di viaggio (ISR) di cui all’arti- colo 111 LStr15.
Art. 18 Procedura in caso di riscontro positivo in Svizzera 1 In caso di riscontro positivo relativo a una persona o un oggetto, l’autorità che ha effettuato la consultazione contatta senza indugio l’ufficio SIRENE. L’autorità trasmette per scritto all’ufficio SIRENE tutte le informazioni necessarie in relazione alla segnalazione, in particolare: a. i dati personali o le caratteristiche per identificare gli oggetti; b. il momento e le circostanze della consultazione; c. le misure adottate. 2 L’ufficio SIRENE richiede, su domanda dell’autorità che ha effettuato la consulta- zione, informazioni supplementari all’ufficio SIRENE dello Stato autore della segnalazione. Comunica all’autorità che ha effettuato la consultazione le infor- mazioni supplementari ricevute e le fornisce consulenza in merito alle misure da adottare. 3 Esso informa senza indugio l’UFG quando viene fermata una persona segnalata per l’arresto ai fini dell’estradizione. 4 Esso informa senza indugio il Servizio giuridico di fedpol in merito a un divieto d’entrata pronunciato in virtù degli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr16 quando viene fermata una persona segnalata ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.
Art. 19 Procedura in caso di riscontro positivo all’estero 1 In caso di riscontro positivo all’estero inerente a una segnalazione svizzera, l’uffi- cio SIRENE contatta l’autorità segnalante e concorda con essa le misure da adottare. 2 Se necessario, l’ufficio SIRENE chiede all’autorità segnalante di fornirgli informa- zioni supplementari e le trasmette all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto il riscontro positivo.
13 RS 741.01 14 RS 143.1 15 RS 142.20 16 RS 142.20
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3 In caso di segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno è consentito rinunciare a prendere contatto ai sensi del capoverso 1, se la misura pre- vista dalla segnalazione è stata adottata.
Capitolo 6: Categorie di segnalazione Sezione 1: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno
Art. 20 Condizione I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste un divieto d’entrata pronunciato da un’autorità amministrativa o giudiziaria.
Art. 21 Procedura di segnalazione 1 L’UFM registra le segnalazioni sui cittadini di Stati terzi ai fini della non ammis- sione e del divieto di soggiorno. 2 Ai divieti d’entrata pronunciati dal Servizio giuridico di fedpol secondo gli arti- coli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr17, si applica la procedura di segnalazione di cui all’articolo 16 capoverso 1. 3 L’UFM e il Servizio giuridico di fedpol garantiscono che l’ufficio SIRENE, al fine di scambiare le informazioni supplementari, riceva senza indugio le informazioni necessarie relative ai divieti d’entrata da loro pronunciati o al massimo entro le 12 ore successive alla ricezione della domanda.
Art. 22 Misure 1 In caso di riscontro positivo alla frontiera, l’entrata è negata sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3. 2 In caso di riscontro positivo sul territorio nazionale, le autorità competenti per l’esecuzione della LStr18 stabiliscono la misura da adottare nel caso concreto con- formemente alle basi giuridiche, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3. 3 Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell’Accordo del 21 giugno 199919 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196020 istitutiva dell’Asso- ciazione europea di libero scambio, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen
17 RS 142.20 18 RS 142.20 19 RS 0.142.112.681 20 RS 0.632.31
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autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base della segnalazione.
Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione
Art. 23 Condizioni La segnalazione di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione è consentita soltanto: a. su incarico dell’UFG; e b. se esiste un mandato d’arresto, un documento dal medesimo effetto giuridico o una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva.
Art. 24 Procedura di segnalazione 1 L’UFG interviene su richiesta scritta dell’autorità cantonale o federale di perse- guimento penale, di giustizia o di esecuzione penale.
2 Esso trasmette all’ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la
segnalazione. 3 Se constata che i documenti della segnalazione sono incompleti o inesatti, l’ufficio SIRENE ne informa senza indugio l’UFG.
4 L’UFG garantisce che l’ufficio SIRENE, al fine di scambiare le informazioni
supplementari, possa sempre consultare i documenti originali.
Art. 25 Procedura urgente
1 Sela segnalazione non può essere ritardata, l’UFG può ordinarla all’ufficio
SIRENE anche per e-mail, per fax o per telefono. 2 In casi urgenti al di fuori degli orari d’ufficio, l’autorità di cui all’articolo 24 capo- verso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione direttamente all’ufficio SIRENE. 3 Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all’ufficio SIRENE, esso consulta l’UFG e, su incarico di quest’ultimo, diffonde la segnalazione. 4 Se mancano documenti o dati oppure se sono incompleti, l’ufficio SIRENE consul- ta le autorità responsabili della Confederazione o dei Cantoni. 5 La richiesta scritta e i relativi documenti devono essere inviati all’UFG in ogni caso al più tardi il giorno feriale successivo; in caso contrario la segnalazione è cancellata.
Art. 26 Informazioni supplementari
1 L’ufficio SIRENE informa automaticamente tutti gli Stati Schengen, tramite lo
scambio di informazioni supplementari, sulle nuove segnalazioni di persone da arrestare ai fini dell’estradizione.
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2 L’ufficio SIRENE trasmette a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla
segnalazione, le seguenti informazioni supplementari: a. l’autorità che chiede l’arresto; b. l’esistenza di un mandato di arresto, di un documento dal medesimo effetto giuridico o di una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva; c. la natura e la qualificazione giuridica del reato; d. la descrizione delle circostanze del reato, compresi l’ora, il luogo e il grado di partecipazione; e. per quanto possibile, le conseguenze del reato; f. tutte le altre informazioni di cui all’allegato 4 che sono necessarie o utili per l’esecuzione della segnalazione.
3 Possono essere trasmesse esclusivamente le informazioni di cui all’allegato 4.
Art. 27 Conversione di segnalazioni contrassegnate Se uno Stato Schengen chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnala- zione in uscita, l’ufficio SIRENE, dopo aver consultato l’UFG, converte per conto di questo Stato la segnalazione in una segnalazione ai fini dell’accertamento del luogo di dimora.
Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse
Art. 28 Persone scomparse Possono essere segnalate le persone scomparse: a. che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce; o b. di cui si deve accertare il luogo di dimora.
Art. 29 Condizioni È consentito segnalare persone scomparse secondo l’articolo 28 lettera a soltanto se: a. devono essere assolutamente internate per decisione di un’autorità compe- tente; o b. sono minorenni.
Art. 30 Misure 1 L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.
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2 Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata. 3 Se l’ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all’autorità segnalante e chiede la cancellazione della segnalazione corrispondente.
4 È consentito porre sotto protezione le persone segnalate secondo l’articolo 28
lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se sono date le condizioni per un internamento forzato ai sensi della legislazione svizzera. L’adempimento delle con- dizioni è verificato concretamente nel singolo caso.
5 Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre
sotto protezione i minorenni scomparsi e impedire loro di proseguire il viaggio se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto.
Sezione 4: Segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale
Art. 31 Condizioni 1 È consentito segnalare persone nell’ambito di in un procedimento penale soltanto su domanda di un’autorità di perseguimento penale o di un tribunale.
2 È consentito segnalare soltanto le persone seguenti:
a. i testimoni; b. gli imputati citati a comparire, nell’ambito di un procedimento penale, dinanzi all’autorità di perseguimento penale o in tribunale; c. gli imputati o i condannati cui devono essere notificati una sentenza penale, altri documenti o un’ingiunzione di presentarsi per espiare una pena deten- tiva.
Art. 32 Misura L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il domi- cilio o il luogo di dimora della persona.
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Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato
Art. 33 Condizioni 1 Ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato possono essere segna- lati persone, veicoli, natanti, aeromobili e container. 2 La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perse- guimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se: a. sussistono indizi concreti che la persona interessata pianifichi o commetta un reato grave; b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi; o c. sussistono indizi concreti che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all’origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna. 3 L’ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnala- zione ai sensi del capoverso 2 lettera c. 4 La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorve- glianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2. 5 Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 4 s’intendono i reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale21.
Art. 34 Misure 1 Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l’ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito rac- colte in occasione dei controlli di polizia: a. il luogo, il momento e il motivo del controllo; b. l’itinerario e la destinazione del viaggio; c. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
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d. il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usati; e. gli oggetti trasportati; f. le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l’aeromobile o il con- tainer sono stati trovati. 2 Un’autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch’essa della facoltà di procedere a sorveglianze discrete o a controlli mirati. 3 Se non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell’ambito di una sorveglianza discreta, sempre che l’autorità sia abilitata a procedere a una sorveglianza discreta.
Sezione 6: Segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale
Art. 35 Condizioni È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o di prova in un pro- cedimento penale: a. i veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cm3, i natanti e gli aeromobili; b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo e i container; c. le armi da fuoco; d. i documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti; e. i documenti d’identità rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e docu- menti di viaggio; f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore rubati, altrimenti sot- tratti, smarriti o invalidati; g. le banconote; h. i titoli di credito e i mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, azioni e quote, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.
Art. 36 Misure In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione. A questo scopo è consentito anche trasmettere dati personali.
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Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati
Art. 37 Principio del trattamento 1 Soltanto l’autorità che ha segnalato i dati nel SIS è legittimata a modificarli, com- pletarli, rettificarli, aggiornarli o cancellarli. 2 Sono eccettuate le verifiche relative a segnalazioni multiple effettuate dall’ufficio SIRENE in virtù dell’articolo 9 lettera m e i complementi di segnalazioni in casi di usurpazione di identità in virtù dell’articolo 9 lettera n.
Art. 38 Trattamento per altri scopi 1 Ogni trattamento dell’informazione contenuta in una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui la segnalazione è stata diffusa, presuppone il consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e deve essere correlato a un caso specifico.
2 Il trattamento è consentito soltanto:
a. per prevenire una minaccia grave e imminente per la sicurezza e l’ordine pubblici; b. per motivi gravi di sicurezza interna; o c. per prevenire un reato grave. 3 Per reati gravi ai sensi del capoverso 2 lettera c s’intendono i reati di cui all’arti- colo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale22.
Art. 39 Qualità dei dati 1 L’autorità segnalante è responsabile dell’esattezza e dell’attualità dei dati nonché della legittimità della registrazione nel SIS. 2 Se esistono indizi su dati inesatti o trattati illecitamente, occorre informarne senza indugio l’ufficio SIRENE; i documenti pertinenti gli sono trasmessi per scritto. 3 Per le segnalazioni in uscita l’ufficio SIRENE prende senza indugio le disposizioni necessarie per eseguire la rettifica non appena è informato dell’esistenza di dati inesatti o di un trattamento illecito dei dati. Se si tratta di segnalazioni in entrata, trasmette entro dieci giorni l’informazione allo Stato Schengen autore della segnala- zione.
Art. 40 Distinzione tra persone con caratteristiche simili
1 L’ufficio SIRENE prende contatto con gli altri uffici SIRENE o con l’autorità
segnalante se, quando registra o diffonde una nuova segnalazione, constata che è già segnalata una persona con i medesimi elementi di descrizione dell’identità. Verifica se si tratta della medesima persona.
22 RS 312.0
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2 Se dalla verifica risulta che la persona della nuova segnalazione corrisponde vera- mente alla persona già segnalata, l’ufficio SIRENE applica la procedura di cui all’articolo 41. 3 Se dalla verifica risulta che si tratta di due persone distinte, alla nuova segnala- zione occorre aggiungere le informazioni necessarie onde evitare errori di identifica- zione.
Art. 41 Segnalazioni multiple
1 Una persona o un oggetto non può essere oggetto di più di una segnalazione in
uscita. 2 Se in occasione della segnalazione di una persona o di un oggetto risulta che è già oggetto di una segnalazione in uscita, l’ufficio SIRENE stabilisce, in base al manuale SIRENE23 e dopo aver consultato le autorità segnalanti, quale segnalazione ha la priorità. 3 Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in entrata, l’ufficio SIRENE si accorda sull’inserimento della nuova segnalazione con l’ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha segnalato per primo la persona.
4 Se uno Stato Schengen chiede di parificare una propria segnalazione con una
segnalazione in uscita già diffusa, l’ufficio SIRENE esegue lo scambio di opinioni d’intesa con l’autorità segnalante.
Art. 42 Procedura nei casi di usurpazione di identità 1 Se una persona afferma di non essere la persona segnalata, gli uffici SIRENE si scambiano informazioni supplementari. Se dalla verifica risulta che si tratta vera- mente di due persone distinte, l’ufficio SIRENE chiede la cancellazione dei dati personali interessati o integra la segnalazione con i dati della persona la cui identità è stata usurpata, purché vi sia il suo consenso esplicito. 2 I dati di persone la cui identità è stata usurpata possono essere utilizzati soltanto per: a. permettere di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla per- sona effettivamente oggetto della segnalazione; b. permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di comprovare la pro- pria identità e di provare di essere stata vittima di un’usurpazione di identità. 3 Nel caso di persone la cui identità è stata usurpata, possono essere registrati e trat- tati soltanto i seguenti dati personali: a. cognomi e nomi, cognomi alla nascita, cognomi precedenti e pseudonimi; b. segni fisici particolari inalterabili; c. data e luogo di nascita;
23 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1.
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d. sesso; e. fotografie; f. impronte digitali; g. cittadinanze; h. numeri e date di rilascio dei documenti d’identità. 4 I dati di cui al capoverso 3 sono cancellati insieme alla segnalazione corrispon- dente o su richiesta della persona interessata. 5 Possono vedere i dati di cui al capoverso 3 soltanto le autorità che dispongono del diritto di accedere alla segnalazione pertinente.
Art. 43 Durata delle segnalazioni di persone 1 Le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto. 2 Esse sono cancellate automaticamente dopo tre anni. Le segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato sono cancellate automati- camente dopo un anno. 3 L’ufficio SIRENE e, per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno, l’UFM sono informati automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.
4 Prima della cancellazione automatica della segnalazione, l’ufficio SIRENE con-
trolla, d’intesa con l’autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga.
5 Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per il suo scopo. La
condizione per la proroga consiste in una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
6 In caso di proroga i capoversi 1–3 si applicano per analogia.
Art. 44 Durata delle segnalazioni di oggetti 1 Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto. 2 Le segnalazioni di oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato sono cancellate automaticamente al più tardi dopo cinque anni. 3 Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale sono cancellate automaticamente al più tardi dopo dieci anni.
4 Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per il suo scopo. La
condizione per la proroga consiste in una valutazione individuale; quest’ultima è verbalizzata.
5 In caso di proroga i capoversi 1–3 si applicano per analogia.
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Art. 45 Durata di conservazione delle informazioni supplementari 1 Le informazioni supplementari che si riferiscono a persone identificate o identifi- cabili sono cancellate quando lo scopo perseguito è stato raggiunto. 2 Esse sono cancellate al più tardi un anno dopo la cancellazione delle segnalazioni concernenti la persona interessata. 3 A prescindere dal capoverso 2, è consentito conservare nei sistemi d’informazione federali o cantonali i dati: a. sulle segnalazioni in uscita; b. sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure. 4 Nei casi di cui al capoverso 3 la durata di conservazione è retta dalle disposizioni sui relativi sistemi d’informazione.
Art. 46 Rifiuto di comunicare i dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali Non è consentito comunicare i dati trattati nel SIS a uno Stato terzo o a un’organiz- zazione internazionale.
Art. 47 Scambio di dati con Europol ed Eurojust 1 Nell’ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 32 e 34. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all’appro- vazione dell’autorità segnalante. Il trattamento deve rispettare le disposizioni dell’Accordo del 24 settembre 200424 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia essa ad aver effettuato la segnalazione. 2 Nell’ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti pos- sono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 27, 30 e 34. Qualora da una consultazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust risulti la presenza di una segnalazione svizzera nel SIS, tale membro ne informa la Svizzera. Le informazioni ottenute tramite tale consultazione possono essere comunicate a Stati od organismi terzi soltanto con l’approvazione dell’autorità segnalante. 3 Gli utenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono accedere soltanto ai dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti.
Art. 48 Archiviazione 1 Fedpol offre all’Archivio federale i seguenti dati di cui non ha più bisogno o che sono destinati alla cancellazione, assieme a tutti i documenti che vi si riferiscono:
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a. i dati sulle segnalazioni in uscita; b. i dati sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l’adozione di misure. 2 I dati e i documenti che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 49 Statistica
1 L’ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le
indicazioni sul numero: a. delle segnalazioni per categoria di segnalazione; b. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione; c. degli accessi al SIS; d. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata. 2 L’UFM e la sezione N-SIS e sistemi internazionali forniscono all’ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche. 3 Nell’ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen25, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell’UE.
Sezione 2: Diritti degli interessati
Art. 50 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione 1 Una persona che intende esercitare il proprio diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione deve comprovare la propria identità e presentare una richiesta scritta a fedpol. 2 Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l’autorità segnalante. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di esprimere un parere.
3 Se ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una
richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, il Servizio giuridico di fedpol redige il parere d’intesa con le autorità segnalanti. 4 Se una persona presenta una richiesta di informazione, in linea di principio dev’es- sere informata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l’informazione entro questo termine, occorre avvertire la persona. Tuttavia l’informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione.
25 Tali accordi sono elencati nell’all. 1.
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5 Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, dev’essere informata sulle misure adottate al più tardi tre mesi dopo la ricezione della sua richiesta.
Art. 51 Diritto di informazione in caso d’ingiunzione di divieto di entrata 1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199226 sulla protezione dei dati (LPD). 2 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capo- verso 1 se: a. i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino interessato dello Stato terzo e informarlo si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzio- nati; b. il cittadino interessato dello Stato terzo è già informato; o c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell’articolo 9 LPD.
Art. 52 Risarcimento dei danni La responsabilità per danni correlati alla gestione del SIS è retta dagli articoli 19a–19c della legge del 14 marzo 195827 sulla responsabilità.
Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati
Art. 53 Sicurezza dei dati
1 La sicurezza dei dati è retta da:
a. l’ordinanza del 14 giugno 199328 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. l’ordinanza del 9 dicembre 201129 sull’informatica nell’Amministrazione federale; c. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settem- bre 2004 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione federale. 2 Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all’articolo 3 capo- verso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non
26 RS 235.1 27 RS 170.32 28 RS 235.11 29 RS 172.010.58
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autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.
Art. 54 Consulenza in materia di protezione dei dati 1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati coordinando l’esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP coinvolti. 2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP si occupano di: a. informare le persone che trattano i dati; b. istruire queste persone; c. effettuare i controlli necessari; d. colmare tempestivamente le lacune; e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.
Art. 55 Vigilanza sul trattamento dei dati 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano attivamente nell’ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali. 2 L’IFPDT esercita in particolare la vigilanza sul trattamento dei dati personali nel SIS. Egli coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati. 3 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera strettamente con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 56 Modifica degli allegati Il DFGP può modificare gli allegati d’intesa con i dipartimenti interessati.
Art. 57 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 maggio 200830 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE è abrogata.
30 RU 2008 2229 4943 6305, 2009 6937
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Art. 58 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 2013.
8 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente del Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)
Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen sono: a. l’Accordo del 26 ottobre 200431 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS); b. l’Accordo del 26 ottobre 200432 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. la Convenzione del 22 settembre 201133 tra l’Unione europea e la Repub- blica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. l’Accordo del 17 dicembre 200434 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. l’Accordo del 28 aprile 200535 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’ac- quis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che isti- tuisce la Comunità europea; f. il Protocollo del 28 febbraio 200836 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
31 RS 0.362.31 32 RS 0.362.1 33 RS 0.362.11 34 RS 0.362.32 35 RS 0.362.33 36 RS 0.362.311
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Allegato 2 (art. 5 cpv. 5)
Diritti d’accesso e di trattamento concernenti il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell’ufficio SIRENE Livelli d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione, ad eccezione del commissariato Identificazioni internazionali.) UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale UFM Ufficio federale della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione
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Ordinanza N-SIS RU 2013
fedpol I fedpol II* UFG I UFM
Scopo della segnalazione a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno A B (A) B b. Persone per l’arresto ai fini dell’estradizione A B (A) B c. Persone scomparse A B (A) d. Persone ricercate nell’ambito di un procedimento penale A B (A) e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato A B (A) f. Segnalazioni di oggetti A B (A)
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Allegato 3 (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)
1 Diritti d’accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS
Livelli d’accesso A = consultare B = trattare vuoto = nessun diritto d’accesso
Abbreviazioni delle autorità fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.) fedpol III Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione di AFIS fedpol IV Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale fedpol V Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d’identità e ricerche di persone disperse fedpol VI Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL fedpol VII Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swis- spol Index) SIC Servizio delle attività informative della Confederazione MPC Ministero pubblico della Confederazione UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale UFG II Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori
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UFM Ufficio federale della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione Cgcf Corpo delle guardie di confine AFD I Amministrazione federale delle dogane: sezioni inquirenti delle direzioni di circondario delle dogane e divisione Cause penali della Direzione generale delle dogane AFD II Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali AFD III Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH) PoCa Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale PolStr Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri UCS Uffici della circolazione stradale RES Rappresentanze svizzere all’estero
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI UFG I UFG II AFD I AFD II AFD III fedpol VII* SIC MPC UFM Cgcf PoCa PolStr UCS RES
1. Segnalazioni di persone
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non A A A A A B A A B A A A A A A ammissione e del divieto di soggiorno b. Persone per l’arresto ai fini A B A A A B A A A A A A A A B A A dell’estradizione (A) c. Persone scomparse B A (A) A A A B A A A A A A B A d. Persone ricercate nell’ambito di un pro- A B A A A B A A A A A A A A B A A cedimento penale (A) e. Persone ai fini di una sorveglianza di- A B A A A B A A A A A A A A B A A screta o di un controllo mirato (A)
2. Segnalazioni di oggetti
a. Veicolo a motore di cilindrata > 50 cm3 A A A B A A A A A A A B A b. Natante A A A B A A A A A A A B A c. Aeromobile A A A B A A A A A A A B A d. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg A A A B A A A A A A A B A e. Roulotte A A A B A A A A A A A B A f. Apparecchiatura industriale (p. es. mac- chinari) A A A B A A A A A A A B A g. Motore fuoribordo A A A B A A A A A A A B A h. Container A A A B A A A A A A A B A i. Arma da fuoco A A A B A A A A A A B j. Documento vergine A A A A B A A A A A A B A A k. Documenti d’identità quali passaporti, carte d’identità, licenze di condurre, titoli A A A A B A A A A A A B A A di soggiorno e documenti di viaggio l. Documenti dei veicoli A A A A B A A A A A B A
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Denominazione per campo di dati Confederazione Cantoni Este- ro
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI UFG I UFG II AFD I AFD II AFD III fedpol VII* SIC MPC UFM Cgcf PoCa PolStr UCS RES m. Targhe dei veicoli A A A B A A A A A A A B A n. Banconota A A A B A A A A A B o. Titoli di credito e mezzi di pagamento A A A B A A A A A B p. Oggetti ai fini di una sorveglianza discre- A A A B A A A A A A A A A A B A A ta o di un controllo mirato
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2 Dati memorizzati nel SIS
2.1 Segnalazioni di persone
2.1.1 Persona
Avvertimento Insieme di dati principale Categoria d’identità Cognomi Nomi Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza Motivo dell’arresto Numero dello pseudonimo Cognomi alla nascita Cognomi utilizzati precedentemente Barba, baffi Colore dei capelli Tipo di capelli Caratteristica fisica 1 Caratteristica fisica 2 Statura Forma del viso Colore degli occhi Forma degli occhi Colore della pelle Tipo di pelle Naso Orecchie Mento Denti Andatura
2.1.2 Informazioni supplementari in caso di usurpazione
di identità Informazioni sull’avvertimento Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Cognomi utilizzati precedentemente Pseudonimi Caratteristica fisica Numero del documento
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Data di rilascio Autorità di rilascio
2.1.3 Informazioni su dati binari
Tipo di immagine Grandezza del file Tipo di file Risoluzione Data in cui è stata scattata l’immagine Luogo in cui è stata scattata l’immagine Immagine più importante Qualità per il processo di automazione Qualità per l’utente Caratteristica fisica visibile Immagine della persona Mandato d’arresto europeo/documento d’identità Immagine/documento d’identità scansionato Immagine di oggetto
2.2 Segnalazioni di oggetti
2.2.1 Documento d’identità vergine
Numero del documento d’identità Categoria Stato Numero di serie (range)
2.2.2 Arma
Numero dell’arma Categoria Marca Modello Calibro RFID set ID37 Numero del tag RFID
37 RFID: Radio frequency identification (tecnologia d’identificazione tramite radio- frequenza)
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2.2.3 Documento d’identità
Numero del documento 1 Numero del documento 2 Categoria Stato Rilasciato a Rilasciato il Cognomi Nomi Data di nascita Sesso Furto/Perdita
2.2.4 Banconota
Numero della banconota 1 Numero della banconota 2 Numero fissato Valuta Valore nominale Numero di serie (range) Osservazione
2.2.5 Veicolo
Categoria Marca Modello Stato Colore Anno di produzione Targa Numero d’identificazione (VIN) del veicolo RFID set ID Numero del tag RFID Avvertimento
2.2.6 Apparecchiatura industriale
Categoria Marca Modello Stato Colore
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Numero di serie Numero di flotta Numero del motore Capacità del motore Marca del motore Numero d’immatricolazione RFID set ID Numero del tag RFID VIN Avvertimento
2.2.7 Aeromobile
Categoria Marca Modello Stato Colore Compagnia aerea Numero di serie Codice di registrazione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Codice di registrazione OACI) Anno Nome Lunghezza (m) Larghezza (m) Numero di motori RFID set ID Numero del tag RFID Avvertimento
2.2.8 Natante
Categoria Marca Modello Numero d’immatricolazione N. di certificazione Stato Anno Nome Colore Lunghezza (m) Quantità di motori Quantità di alberi
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Numero di marca Numero di scafo Quantità di scafi Materiale dello scafo Numero della vela Numero d’identificazione esterno RFID set ID Numero del tag RFID Avvertimento Numero di serie Marca e numero di serie Categoria Marca Tipo Anno di produzione Colore Potenza del motore Tipo di carburante
2.2.9 Motore del natante
Numero di serie Marca e numero di serie Categoria Marca Tipo Anno di produzione Colore Potenza del motore Tipo di carburante
2.2.10 Container
Numero del Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (numero BIC) Altri numeri Altezza (m) Larghezza (m) RFID set ID Numero del tag RFID Avvertimento
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Ordinanza N-SIS RU 2013
2.2.11 Targa
Targa Stato Furto/perdita
2.2.12 Titolo
International Securities Identification Number (numero ISIN) Numero del conto Numero di serie (range) Valuta Valore nominale Categoria Rilasciato da Rilasciato il Data di scadenza Serie Ufficio di pagamento Codice d’identificazione bancaria (BIC, Bank Identifier Code) Giurisprudenza Importo originario Mercato valutario Unit Osservazione Furto/perdita
2.2.13 Licenza di circolazione
Numero di licenza 1 Numero di licenza 2 Categoria Stato Rilasciata a Rilasciata il Cognomi Nomi Sesso Data di nascita Marca Modello Targa VIN Furto/perdita
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Ordinanza N-SIS RU 2013
Allegato 4 (art. 26 cpv. 2 e 3)
Informazioni supplementari relative alle segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione
1 Identità
Cognomi Nomi Cognomi alla nascita Cognomi utilizzati precedentemente Data di nascita Luogo di nascita Sesso Nazionalità Pseudonimo Identità usurpate
2 Ulteriori informazioni sull’identità
Luogo di domicilio / ultimo indirizzo conosciuto Lingue parlate o comprese dalla persona Descrizione della persona ricercata, comprese le caratteristiche fisiche imalterabili o altri dati biometrici Fotografie Impronte digitali Profilo del DNA Stato di rilascio del passaporto o del documento d’identità Numero del documento d’identità Data di rilascio Luogo di rilascio Autorità di rilascio Data di scadenza Cognome e nome del padre Cognome e nome della madre
3 Informazioni sul mandato d’arresto/sulla sentenza
Mandato d’arresto, sentenza passata in giudicato ed esecutiva o documento dal medesimo effetto giuridico Data del mandato d’arresto Denominazione dell’autorità/del tribunale che ha emesso il mandato o pronunciato la sentenza Indirizzo Numero del fascicolo/numero di riferimento Data della sentenza o del documento dal medesimo effetto giuridico Pena massima comminata Pena inflitta
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Ordinanza N-SIS RU 2013
Pena rimanente da scontare Misure Durata della pena o della misura Liberazione condizionale, successo del periodo di prova, revisione della sentenza penale Sentenza contumaciale, informazioni sulla sentenza contumaciale, garanzie legali
4 Informazioni sui reati
Numero di reati Data/periodo di commissione dei reati Luoghi dei reati Descrizione dei fatti e delle conseguenze Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro) Disposizioni di legge applicabili Qualificazione giuridica dei reati
5 Ulteriori informazioni
Altre circostanze pertinenti inerenti al caso Informazioni sulla confisca di beni patrimoniali Descrizione dei beni patrimoniali (compresa la loro ubicazione)
6 Informazioni specifiche sull’Autorità centrale (UFG)
Denominazione dell’Autorità centrale Indirizzo/casella postale Persona di contatto Numero di telefono Numero di fax E-mail
7 Allegati
Formato del file Nome del file
8 Altre informazioni
Connessioni con altre segnalazioni Avvisi di pericolo (persona armata, violenta, in fuga)
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