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AS 2013 9

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario

Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

del 28 dicembre 2012

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 949a capoverso 3 del Codice civile1 (CC); visti gli articoli 19 capoverso 4, 40 capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 settembre 20112 sul registro fondiario (ORF); visto l’articolo 6a capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 19923 concernente la misurazione ufficiale (OMU), ordinano:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. il modello di dati per il registro fondiario (eGRISMD; allegato 1); b. il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il regi- stro fondiario (MDMURF; allegato 2); c. l’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario (IEDRF; allegato 3); d. l’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario (IMURF); e. l’identificazione federale dei fondi (E-GRID); f. i formati di dati dei documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario; g. le procedure di trasmissione alternative per la comunicazione elettronica (allegato 4); h. la salvaguardia a lungo termine.

RS 211.432.11

2012-2710 9

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Sezione 2: Competenze

Art. 2 DFGP

1 Il DFGP definisce per il registro fondiario:

a. l’eGRISMD e i requisiti che devono soddisfare i dati ivi tenuti e l’inizio della validità delle nuove versioni; b. il linguaggio di descrizione dei dati; c. l’IEDRF e l’inizio della validità delle nuove versioni nonché la scadenza della validità delle versioni precedenti; d. il catalogo di criteri per il riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario. 2 Riconosce piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario.

Art. 3 DFGP e DDPS 1 Per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, il DFGP e il DDPS definiscono: a. il MDMURF e l’inizio della validità delle nuove versioni; b. il linguaggio di descrizione dei dati; c. l’IMURF.

2 Definiscono l’E-GRID.

Art. 4 Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario 1 L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) è incaricato di diffondere l’eGRISMD e l’IEDRF nonché la relativa documenta- zione. 2 Con la collaborazione dei Cantoni, dei produttori del sistema e di altri partecipanti, l’UFRF elabora una pianificazione per lo sviluppo del registro fondiario infor- matizzato e il suo collegamento con altri sistemi. Adegua annualmente tale piani- ficazione.

Art. 5 UFRF e Direzione federale delle misurazioni catastali 1 L’UFRF e la Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) sono incaricati di diffondere il MDMURF e l’IMURF nonché la relativa documentazione.

2 Garantiscono lo sviluppo del MDMURF, con la collaborazione dei Cantoni e dei

produttori del sistema.

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Art. 6 Cantoni 1I Cantoni integrano nei loro sistemi del registro fondiario gli elementi dell’eGRISMD designati come obbligatori nell’allegato 1. 2 Realizzano nei loro sistemi del registro fondiario gli elementi dell’IEDRF designati come obbligatori nell’allegato 3. 3 Garantiscono lo scambio di dati tra il registro fondiario e la misurazione ufficiale nella misura prevista dal MDMURF.

Sezione 3: Linguaggio di descrizione dei dati

Art. 7

1 L’eGRISMD e il MDMURF sono descritti nel linguaggio di descrizione

INTERLIS conformemente alla norma svizzera SN 612031, edizione 2006-054.

2 L’IEDRF è descritto in XML.

Sezione 4: Il modello di dati per il registro fondiario

Art. 8 1 L’eGRISMD fissa i tipi di dati e il livello di dettaglio dei dati del registro fondiario nonché le relazioni tra i dati. Funge da base per l’IEDRF.

2 Il livello di dettaglio degli elementi dell’eGRISMD designati come obbligatori

nell’allegato 1 non può essere ristretto. Gli ampliamenti non possono sostituire gli elementi obbligatori esistenti.

3 L’eGRISMD comprende i modelli parziali seguenti:

a. modelli parziali obbligatori:

1. libro mastro con le pertinenti tabelle dei codici,

2. libro giornale con le pertinenti tabelle dei codici;

b. modelli parziali facoltativi:

1. dati personali di base,

2. note.

4 Le parti obbligatorie dell’eGRISMD devono essere installate e messe a disposi-

zione nella loro versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro

24 mesi dall’entrata in vigore.

4 La norma può essere consultata e richiesta presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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Sezione 5: Il modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario

Art. 9

1 Il MDMURF descrive i dati che devono essere scambiati tra la misurazione uffi-

ciale e il registro fondiario. 2 Il livello di dettaglio del MDMURF non può essere ristretto. Gli ampliamenti non possono sostituire gli elementi esistenti.

3 Gli ampliamenti del MDMURF non possono essere contrari al modello di dati

della misurazione ufficiale (art. 6 OMU) e all’eGRISMD.

4 Il MDMURF è suddiviso nei seguenti modelli parziali:

a. proprietà; b. descrizione del fondo; c. tabella di mutazione; d. oggetti legati all’esecuzione.

5 Il MDMURF identifica i fondi mediante l’E-GRID.

6 Il MDMURF deve essere installato e messo a disposizione nella sua versione in

vigore in tutti i registri fondiari e nella misurazione ufficiale entro 24 mesi dall’en- trata in vigore.

Sezione 6: L’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario

Art. 10

1 L’IEDRF consente:

a. il trasferimento dei dati giuridicamente efficaci e di quelli cancellati del libro mastro, del libro giornale e dei documenti giustificativi in una forma struttu- rata ed elettronicamente leggibile; b. l’allestimento dell’indice svizzero dei fondi secondo l’articolo 27 capo- verso 3 ORF; c. l’esportazione dei dati giuridicamente efficaci e di quelli cancellati del libro mastro per la salvaguardia a lungo termine da parte della Confederazione; d. la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario. 2 Per quanto concerne il contenuto e il livello di dettaglio, la struttura dei dati è retta dal modello di dati eGRISMD. 3 L’UFRF o un’organizzazione da esso incaricata esterna all’Amministrazione fede- rale può, con la collaborazione dei Cantoni, sviluppare l’IEDRF. A tal fine, l’UFRF può istituire un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti dei Canto-

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ni, della misurazione ufficiale, dei produttori del sistema interessati e di altre cerchie di specialisti. 4 I produttori del sistema ricevono le proposte di modifica, ne stilano un elenco epurato e lo sottopongono per adozione al gruppo di accompagnamento. Dopo attuazione delle proposte adottate, verifica pratica della nuova versione ed esame da parte del gruppo di accompagnamento, la nuova versione è sottoposta al DFGP per approvazione. 5 L’IEDRF deve essere installata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

Sezione 7: L’interfaccia per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario

Art. 11 Definizione L’IMURF è definita mediante il MDMURF e il formato di trasferimento risultante dal MDMURF e dalla SN 612031, edizione 2006-055.

Art. 12 Impiego 1 L’IMURF deve essere installata e messa a disposizione nella sua versione in vigore in tutti i sistemi del registro fondiario entro 24 mesi dall’entrata in vigore.

2 Al posto dell’IMURF i Cantoni possono provvedere in altro modo affinché i dati

della misurazione ufficiale definiti nel MDMURF siano trasferiti integralmente nel registro fondiario nell’ambito della gestione ordinaria.

Sezione 8: Requisiti dei sistemi informatici

Art. 13 Requisiti per la tenuta del registro fondiario I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario devono essere in grado di: a. fornire i dati mediante l’IEDRF; b. esportare i dati giuridicamente efficaci e quelli cancellati del libro mastro in un file IEDRF, ai fini della salvaguardia a lungo termine; c. creare e attribuire tutti gli identificatori obbligatori conformemente all’eGRISMD.

5 La norma può essere consultata e richiesta presso l’Associazione svizzera di normalizza- zione SNV, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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Art. 14 Tenuta dei dati dei sistemi del registro fondiario 1 Per quanto concerne il contenuto, il livello di dettaglio e la completezza dei dati, la tenuta dei dati del registro fondiario è retta dall’eGRISMD.

2 In occasione del passaggio dalla versione cartacea a quella informatizzata del

registro fondiario devono essere ripresi tutti i dati giuridicamente efficaci delle singole rubriche. Non è necessario rilevare i dati cancellati e i rinvii ai documenti giustificativi corrispondenti.

Art. 15 Requisiti della tenuta del registro fondiario e della misurazione ufficiale I sistemi informatici impiegati per la tenuta del registro fondiario e per la misura- zione ufficiale devono essere in grado di estrarre e fornire dati dell’estensione e del livello di dettaglio del MDMURF.

Sezione 9: Identificazione federale dei fondi

Art. 16 Principi 1 L’E-GRID è univoca in tutta la Svizzera, non contiene elementi classificatori ed è attribuita una sola volta. 2 Serve per identificare i fondi nel modello di dati della misurazione ufficiale, nell’eGRISMD e nel MDMURF.

3 Costituisce la base per lo scambio di dati relativi ai fondi.

4 Deve poter essere utilizzata come parola chiave di ricerca nei sistemi di informa- zione relativi ai fondi.

Art. 17 Attribuzione ai fondi 1 L’E-GRID per gli immobili come pure per i diritti per sé stanti e permanenti limi- tati per superficie e per le miniere è allestita e attribuita dalla misurazione ufficiale. Per gli altri fondi è allestita e attribuita dall’ufficio del registro fondiario. I Cantoni possono emanare norme derogatorie. 2 In caso di modifica dell’entità o del territorio dei Comuni, tutti i fondi interessati conservano la loro E-GRID. 3 In caso di divisione di un fondo, una parte conserva di norma l’E-GRID esistente. In caso di riunione di vari fondi, l’E-GRID di uno dei fondi interessati è di norma riutilizzata per il nuovo fondo.

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Sezione 10: Formati di dati di documenti per la comunicazione elettronica con gli uffici del registro fondiario

Art. 18 Richieste destinate all’ufficio del registro fondiario I formati di dati ammessi per le richieste destinate all’ufficio del registro fondiario sono: a. per le notificazioni dell’iscrizione nel registro fondiario che non sono già contenute nell’attestazione del titolo giuridico: PDF provvisto di firma elet- tronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni6 (CO); i dati contenuti nella notificazione possono inoltre essere allegati in formato XML; b. per le attestazioni del titolo giuridico documentate da un atto pubblico: i formati secondo l’ordinanza del DFGP del 2 dicembre 20117 sui formati elettronici riconosciuti nell’ambito degli atti pubblici in forma elettronica; c. per le attestazioni del titolo giuridico in forma scritta, allegati inclusi: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capo- verso 2bis CO; d. per le domande di rilascio di un estratto del registro fondiario o di un’atte- stazione dell’iscrizione: PDF provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO; sono fatte salve le domande di par- tecipanti autentificati nell’ambito di procedure alternative di trasmissione e di sistemi cantonali d’informazione del registro fondiario.

Art. 19 Notifiche dell’ufficio del registro fondiario I formati per le notifiche dell’ufficio del registro fondiario alle parti sono: a. per le attestazioni dell’iscrizione e gli avvisi delle operazioni effettuate nel registro fondiario: PDF/A o XML; su richiesta del destinatario il documento in formato PDF/A può essere provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO8; al documento possono inoltre essere allegati dati in formato XML; b. per fissare i termini e per le decisioni di rifiuto: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO; c. per gli estratti del registro fondiario: PDF/A o XML; su richiesta del desti- natario l’estratto può essere provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2bis CO; all’estratto possono inoltre essere allegati dati in formato XML.

6 RS 220 7 RS 943.033.1 8 RS 220

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Art. 20 Formati ammessi di dati 1 Le versioni ammesse del formato di dati PDF/A sono rette dall’allegato dell’ordi- nanza del DFGP del 2 dicembre 20119 sui formati elettronici riconosciuti nell’am- bito degli atti pubblici in forma elettronica.

2 I formati PDF e XML possono essere utilizzati in tutte le versioni in uso.

Sezione 11: Procedure di trasmissione alternative

Art. 21 Riconoscimento di piattaforme alternative Una piattaforma alternativa per la comunicazione elettronica con l’ufficio del regi- stro fondiario è riconosciuta se: a. per la firma e il criptaggio applica certificati macchina (certificati SSL) che provengono da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 19 dicembre 200310 sulla firma elettronica (prestatore ricono- sciuto); b. può attestare quali documenti sono stati trasmessi o sono stati utilizzati per il disbrigo dei compiti specificati; c. protegge adeguatamente le richieste e le notifiche dall’accesso non autoriz- zato da parte di terzi; d. è in grado di comunicare conformemente alle regole riconosciute in materia di trasmissione sicura; tiene conto dello stato della tecnica come espresso in particolare negli standard eCH11; e. possiede risorse o garanzie finanziarie sufficienti.

Art. 22 Procedura di riconoscimento

1 Le domande di riconoscimento vanno presentate all’UFRF.

2 La domanda contiene informazioni concernenti:

a. l’adempimento del catalogo di criteri, in particolare le misure tecniche e organizzative per garantire l’integrità, la protezione e la sicurezza dei dati durante la trasmissione e sulla piattaforma; b. la tracciabilità della trasmissione; c. la disponibilità del sistema.

3 Alla domanda vanno allegati:

a. una descrizione del sistema; b. i risultati dei test e dei controlli effettuati.

9 RS 943.033.1 10 RS 943.03

11 www.eCH.ch

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4 Per la verifica delle condizioni di riconoscimento, l’UFRF può fare capo a specia- listi esterni all’Amministrazione. Le spese sono a carico del richiedente. 5 Il DFGP revoca il riconoscimento se constata che le condizioni di riconoscimento non sono più adempiute. 6 L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’or- dinanza generale dell’8 settembre 200412 sugli emolumenti.

Sezione 12: Salvaguardia a lungo termine

Art. 23 1 Ai fini della salvaguardia a lungo termine, i Cantoni consegnano all’Ufficio fede- rale di giustizia (UFG) almeno una volta per anno civile, in un momento da loro liberamente scelto, l’integralità dei dati giuridicamente efficaci e dei dati cancellati del libro mastro, strutturati conformemente a quanto richiesto dall’IEDRF. 2 La consegna comprende un file per tutto il Cantone oppure svariati file, ciascuno relativo a una parte del Cantone (p. es. circondario del registro fondiario). 3 I file sono trasmessi mediante un collegamento sicuro con un programma informa- tico messo a disposizione dalla Confederazione, mediante un certificato qualificato ai sensi della legge del 19 dicembre 200313 sulla firma elettronica e un certificato di autentificazione del medesimo prestatore. 4 Per ciascuna unità del loro territorio, i Cantoni designano e notificano all’UFG una persona incaricata della salvaguardia a lungo termine dei dati, che trasmette alla Confederazione il file da essa firmato e conferma, con la sua firma, che si tratta dell’insieme di dati del sistema del registro fondiario da salvaguardare.

Sezione 13: Requisiti minimi per la sicurezza d’esercizio dei sistemi del registro fondiario

Art. 24 1 Il DFGP elabora, insieme a rappresentanti dei Cantoni e in base a una valutazione metodica dei rischi, un catalogo di criteri contenente misure adeguate, efficaci e formalmente verificabili per la gestione sicura di un sistema del registro fondiario. 2 Il catalogo contiene requisiti relativi agli auditori, alla frequenza e alla modalità di verifica.

3 È messo a disposizione dei Cantoni a titolo di raccomandazione.

12 RS 172.041.1 13 RS 943.03

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Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 25 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 6 giugno 200714 sul registro fon- diario è abrogata.

Art. 26 Disposizione transitoria 1 I Cantoni devono rendere disponibili nei loro sistemi informatici entro il 1° gen- naio 2014: a. per il registro fondiario e la misurazione ufficiale: l’IMURF o un metodo di trasmissione dei dati equivalente e l’E-GRID; b. per il registro fondiario: gli elementi obbligatori dell’eGRISMD e le parti informazione/estrazione di dati e salvaguardia a lungo termine dell’IEDRF.

2 In casi motivati, il DFGP può prorogare i termini.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2013.

Dipartimento federale Dipartimento federale della difesa, di giustizia e polizia: della protezione della popolazione e dello sport:

7 dicembre 2012 28 dicembre 2012 Simonetta Sommaruga Ueli Maurer

14 RU 2007 3353

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Allegato 115 (art. 1 lett. a, 2 cpv. 1 lett. a e art. 8)

Descrizione in INTERLIS del modello di dati per il registro fondiario eGRISMD

15 Il presente allegato contiene il modello di dati nella versione eGRISMD11. Il testo dell’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’ordinanza con l’allegato può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fon- diario & registro del naviglio.

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Allegato 216 (art. 1 lett. b, 3 cpv. 1 lett. a e art. 9)

Descrizione in INTERLIS del modello di dati per lo scambio di dati tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario MDMURF

16 Il presente allegato contiene il modello di dati nella versione MDMURF05. Il testo dell’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’ordinanza con l’allegato può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fon- diario & registro del naviglio.

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Allegato 317 (art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

Descrizione in XML dell’interfaccia per l’estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario IEDRF

17 Il presente allegato contiene la versione 2.0.5 dell’interfaccia. Il testo dell’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’ordinanza con l’allegato può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

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Allegato 418 (art. 1 lett. g e 2 cpv. 1 lett. d)

Catalogo di criteri per il riconoscimento di piattaforme alternative

18 Il testo dell’allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. L’ordinanza con l’allegato può essere consultata in Internet sul sito www.bj.admin.ch > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

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