AS 2013 915
Ordinanza su un'ulteriore entrata in vigore parziale della legge sulle professioni psicologiche
Ordinanza su un’ulteriore entrata in vigore parziale della legge sulle professioni psicologiche
del 15 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20111 sulle professioni psicologiche, ordina:
Articolo unico 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicolo- giche entra in vigore il 1° aprile 2013. Gli articoli 36 e 37 sono già entrati in vigore il 1° maggio 20122.
3 Gli articoli 38–43 entreranno in vigore in un secondo tempo.
15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 935.81 2 RU 2012 1944
2013-0292 915
Ulteriore entrata in vigore parziale della legge sulle professioni psicologiche RU 2013