AS 2013 929
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 27 giugno 2012 Entrata in vigore il 1° aprile 2013 Traduzione1
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
Il nuovo testo della regola 53 (3) è il seguente: (3) Se la domanda anteriore non è redatta in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti e l’efficacia del diritto di priorità è rilevante per l’apprezza- mento della brevettabilità dell’invenzione, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare del brevetto europeo a presentare una traduzione della domanda in una delle lingue ufficiali entro un termine da stabilire. In luogo della traduzione può essere presentata una dichiarazione nella quale si attesti che la domanda di brevetto europeo è una traduzione integrale della domanda anteriore. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2. Se la traduzione della domanda anteriore non è presentata entro il termine stabilito, il diritto di priorità della domanda decade per la domanda di brevetto europeo o per il brevetto europeo. Il richiedente o il titolare del brevetto europeo viene informato di tale situazione.
Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2013. (2) La nuova regola 53 CBE come modificata dall’articolo 1 della presente deci- sione si applica alle domande di brevetto europeo e alle domande euro-PCT, nonché ai brevetti europei per i quali non è ancora stato emesso alcun invito ai sensi della regola 53 (3) CBE prima dell’entrata in vigore di tale disposizione.
1 Dal testo originale tedesco e francese (AS/RO 2013 929).
2012-1913 929
RE della Convenzione sul brevetto europeo RU 2013
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