AS 2013 947
Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Modifica del 15 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 53 capoverso 1, 56a capoverso 2 e 62 capoverso 3 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,
Art. 3 cpv. 2 2 Al momento del loro versamento, i contributi destinati ai macelli vengono ridotti di un importo pari alle tasse di macellazione che questi ultimi riscuotono secondo l’articolo 38a dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
Art. 4 cpv. 1 1 Chi non è d’accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova