AS 2013 949
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Modifica del 15 marzo 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:
Art. 45 cpv. 1
1 Contro le decisioni del servizio veterinario di confine la persona soggetta
all’obbligo di dichiarazione e il proprietario degli animali o dei prodotti animali contestati possono fare opposizione per iscritto presso l’UFV entro dieci giorni. L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato dal- l’UFV su domanda.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2013.
15 marzo 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.443.10
2012-3043 949
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2013
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