AS 2013 979
Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC), decreta:
I Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:
Art. 17 lett. cbis Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate: cbis. che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP;
Art. 21 Occupazione a tempo parziale Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupa- zione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione determinante per l’assicurazione.
Art. 25 cpv. 5–7 5 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA senza indugio il versamento di un contri- buto volontario di risparmio, la modifica della sua entità o la rinuncia completa. 6 La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione. Un’ulteriore mutazione ha effetto al più presto sei mesi dopo la mutazione precedente. 7 I contributi volontari di risparmio sono accreditati all’avere proveniente da contri- buti volontari di risparmio (art. 36a).
1 RS 172.220.141.1
2012-2121 979
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Art. 29 cpv. 2 2 La persona assicurata può mantenere l’assicurazione a contare dal terzo mese di congedo anche per i soli rischi di decesso e di invalidità. In questo caso l’avere di vecchiaia e un avere proveniente da contributi volontari di risparmio sono rimunerati sino alla fine del congedo (art. 36b).
2bis I riscatti sono accreditati all’avere di vecchiaia (art. 36) fino al rispettivo importo massimo. I riscatti superiori a tale importo sono invece accreditati a un avere di vecchiaia proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) fino al rispettivo importo massimo. Ogni importo eccedente viene rimborsato.
Art. 36 cpv. 2 lett. d e cpv. 3 lett. a e b
2 L’avere di vecchiaia è composto:
d. dai riscatti accreditati ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2bis;
3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:
a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza, nella misura in cui questi non possano essere dedotti da un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 97 cpv. 1); b. la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio, nella misura in cui questa non possa essere dedotta da un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 100 cpv. 2);
Art. 36a Avere proveniente da contributi volontari di risparmio 1 Per ogni persona assicurata che versa contributi volontari di risparmio ai sensi dell’articolo 25 è costituito un avere individuale.
2 L’avere proveniente da contributi volontari di risparmio è composto:
a. dai contributi volontari di risparmio ai sensi dell’articolo 25; b. dai riscatti accreditati ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2bis; c. dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni e dai versa- menti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previ- denza, se non sono accreditati all’avere di vecchiaia; d. dagli interessi ai sensi dell’allegato 1.
3 Sono dedotti dall’avere proveniente da contributi volontari di risparmio:
a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni e provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 97 cpv. 1);
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b. la quota di prestazione di uscita trasferita nella previdenza del coniuge in seguito a divorzio (art. 100 cpv. 2); c. la quota dell’avere proveniente da contributi volontari di risparmio conver- tita in una prestazione di vecchiaia a seguito di pensionamento parziale (art. 38 cpv. 3).
Art. 38 cpv. 3 3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia (art. 36) e un avere prove- niente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) sono convertiti proporzional- mente in una prestazione parziale di vecchiaia secondo l’articolo 39. Le quote resi- due dell’avere di vecchiaia e di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio continuano a essere gestite. Il guadagno assicurato residuo è calcolato conformemente alle disposizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21).
Art. 39 cpv. 2 2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumen- tato di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) e moltipli- cato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento secondo l’allegato 3.
Art. 40 cpv. 1 1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione unica in capitale, fino al 50 per cento della somma dell’avere di vec- chiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un avere proveniente da contri- buti volontari di risparmio (art. 36a) disponibile a quel momento per la corrispon- dente prestazione di vecchiaia. Se la persona assicurata comunica il prelievo di capitale meno di tre mesi prima del pensionamento, le vengono fatturati i costi amministrativi conformemente al regolamento delle spese; la liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi.
Art. 43 cpv. 2, frase introduttiva 2 Un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente:
2 Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzial- mente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l’avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno.
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Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale.
Art. 49 cpv. 2 2 Non sono aventi diritto le persone di cui al capoverso 1 lettere a e b che percepi- scono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza.
Art. 51 cpv. 1 Abrogato
Art. 52 Nascita del diritto e inizio del pagamento 1 Per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della LAI (art. 26 cpv. 1 LPP).
2 Ilpagamento delle prestazioni di invalidità presuppone una decisione dell’AI
passata in giudicato. Esso inizia il primo giorno dopo l’estinzione del diritto della persona invalida alla continuazione del versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Art. 52a Estinzione del diritto 1 Il diritto del beneficiario della rendita alle prestazioni di invalidità si estingue:
a. in caso di decesso; b. nella misura in cui egli recupera la capacità al guadagno, fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2; oppure c. al raggiungimento del 65° anno di età. 2 Dopo il compimento del 65° anno di età è erogata una rendita di vecchiaia al posto della rendita di invalidità. Tale rendita di vecchiaia non può essere prelevata sotto forma di capitale.
Art. 52b Diritto in caso di riduzione o soppressione della rendita AI 1 Se la rendita AI è ridotta o soppressa in seguito all’abbassamento del grado di invalidità, il beneficiario della rendita continua per tre anni ad essere assicurato, alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della ren- dita AI egli abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione o che la rendita AI gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o dell’aumento del grado di occupazione (art. 26a cpv. 1 LPP). 2 La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, fintanto che il beneficiario della rendita percepisce una prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI, anche se il termine di tre anni di cui al capoverso 1 non è ancora trascorso (art. 26a cpv. 2 LPP).
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3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni conti- nuano a sussistere, la rendita di invalidità viene ridotta fino a concorrenza dell’importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, tuttavia solo nella misura in cui tale riduzione è compensata da un reddito supplementare del beneficiario della rendita (art. 26a cpv. 3 LPP). 4 Se una rendita dell’AI è ridotta o soppressa sulla base di un riesame ai sensi della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI, il diritto alle prestazioni di invalidità si riduce o estingue nel momento in cui il benefi- ciario della rendita non percepisce alcuna rendita dell’AI o tale rendita è ridotta.
Art. 53 cpv. 1 1 Fintanto che il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste, la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita.
Art. 55 Trattamento di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio in caso di invalidità 1 In caso di invalidità parziale l’avente diritto può disporre di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a) nei seguenti modi: a. conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure b. riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liqui- dazione unica in capitale. 2 In caso di invalidità totale un avere proveniente da contributi volontari di risparmio è versato come liquidazione unica in capitale.
3 In caso di decesso un avere proveniente da contributi volontari di risparmio è
versato conformemente all’articolo 43 capoverso 2.
Art. 57 cpv. 2 2 L’avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia sono rimunerati con un interesse del due per cento. Si applica l’articolo 36b capoversi 1 e 2.
Art. 60 cpv. 4, frase introduttiva, e cpv. 4bis
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della
riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota: 4bis Se la comunicazione della persona assicurata perviene a PUBLICA meno di tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento delle spese.
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8bis Per il trattamento di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio si applica per analogia l’articolo 55.
Art. 64 1 Se un datore di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61, finanziata dal datore di lavoro. 2 L’entità della rendita di vecchiaia è retta dall’articolo 63 capoverso 2. L’articolo 62 capoverso 9 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria. Un avere proveniente da contributi volontari di risparmio può essere impiegato per aumentare l’avere di vecchiaia. 3 L’avere di vecchiaia e un avere proveniente da contributi volontari di risparmio possono essere prelevati sotto forma di liquidazione unica in capitale in applicazione dell’articolo 40.
Art. 71 cpv. 2 2 Se ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, PUBLICA procede immedia- tamente al pagamento delle prestazioni arretrate in seguito alla rettifica senza inte- resse. Se PUBLICA è posta in mora, paga gli interessi di mora secondo l’allegato 1.
Art. 77 cpv. 3 lett. g
3 Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1:
g. ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevol- mente ancora conseguibili del beneficiario di prestazioni di invalidità, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell’articolo 8a LAI.
Art. 84a frase introduttiva e lett. b Se per motivi diversi dall’invalidità il suo stipendio annuo determinante si riduce dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata può optare, oltre alle possibilità di cui all’articolo 84, tra: b. il mantenimento della previdenza secondo le condizioni dell’articolo 18c.
Art. 85 cpv. 2 e 6 2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo di cui all’articolo 17 LFLP si compone almeno della somma:
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a. delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse, secondo l’articolo 36b capoversi 3 e 4 let- tera b (all. 1 n. 2 e 6); b. dei contributi versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assi- curata, senza interesse e aumentati del quattro per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; l’avere prove- niente da contributi volontari di risparmio di cui all’articolo 36a non è preso in considerazione; c. gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 87, con interesse, secondo l’articolo 36b capoversi 3 e 4 lettera b (all. 1 n. 2). 6 La prestazione di uscita calcolata secondo il capoverso 1 è aumentata di un avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 36a).
Art. 97 cpv. 1 1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno, un avere proveniente da contributi volontari di risparmio e, se necessario, l’avere di vecchiaia sono diminuiti dell’importo corrispondente. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione dell’avere di vecchiaia ai sensi del presente regolamento. Le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispon- dente.
Art. 100 cpv. 2 2 Un avere proveniente da contributi volontari di risparmio e, se necessario, l’avere di vecchiaia si riducono in misura pari all’importo corrispondente. L’avere di vec- chiaia ai sensi della LPP è ridotto nella stessa proporzione dell’avere di vecchiaia ai sensi del presente regolamento.
Art. 105 cpv. 4 4 L’articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 52a capoverso 1 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capo- verso 2.
2 La rimunerazione applicabile al calcolo della prestazione di uscita (art. 36b cpv. 4 lett. b) nel 2011 è retta dal tasso di interesse stabilito alla fine del 2010.
II Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
26 giugno 2012 In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Paul Ackermann La segretaria, Sibylle Schmid
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Allegato 1 (art. 8)
Interessi
Stato 01.01.2013
1. Art. 36b Rimunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno da definire
in corso
2. Art. 36b Rimunerazione applicabile al calcolo della presta- 1,50 %
zione di uscita nell’anno in corso
3. Art. 71 Interesse di mora in caso di pagamento di 2,50 %
prestazioni arretrate
4. Art. 72 Interesse in caso di restituzione 1,50 %
Interesse di mora in caso di restituzione 2,50 %
5. Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate 1,50 %
in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età
6. Art. 82 e Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,50 %
art. 85 Interesse di mora sulle prestazioni di uscita 2,50 %
7. Art. 86 Interesse di mora sul pagamento di prestazioni 2,50 %
di uscita arretrate
8. Art. 90 Interesse in caso di restituzione di prestazioni 1,50 %
di uscita
Nel 2013 l’interesse minimo LPP ammonta a: da definire. Remunerazione dell’avere di vecchiaia nell’anno precedente: 1,50%.
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Allegato 2 (art. 32 cpv. 1)
Riscatto AV max. = importo massimo dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 ACVR max. = importo massimo dell’avere proveniente da contributi volontari di risparmio ai sensi dell’articolo 36a
Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %)
Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR max. Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR max. Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) max. (in % GA)
22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0,00% 22 0.00% 23 11,70% 23 2,00% 23 4,00% 23 11,70% 23 2,00% 23 4,00% 23 14,30% 23 1,00% 23 2.00% 24 22,96% 24 3,93% 24 7,86% 24 23,04% 24 3,94% 24 7,87% 24 28,16% 24 1,97% 24 3.94% 25 33,81% 25 5,78% 25 11,56% 25 34,03% 25 5,81% 25 11,63% 25 41,59% 25 2,91% 25 5.81% 26 44,25% 26 7,57% 26 15,13% 26 44,68% 26 7,63% 26 15,27% 26 54,60% 26 3,82% 26 7.64% 27 54,31% 27 9,28% 27 18,56% 27 54,43% 27 9,31% 27 18,61% 27 66,53% 27 4,65% 27 9.30% 28 63,98% 28 10,94% 28 21,88% 28 63,96% 28 10,94% 28 21,87% 28 78,18% 28 5,47% 28 10.93% 29 73,88% 29 12,63% 29 25,26% 29 74,19% 29 12,68% 29 25,37% 29 90,68% 29 6,34% 29 12.68% 30 83,50% 30 14,27% 30 28,55% 30 83,35% 30 14,25% 30 28,50% 30 101,87% 30 7,13% 30 14.25% 31 91,85% 31 15,87% 31 31,74% 31 92,62% 31 15,83% 31 31,66% 31 113,20% 31 7,92% 31 15.83% 32 101,93% 32 17,43% 32 34,85% 32 101,83% 32 17,41% 32 34,81% 32 124,46% 32 8,70% 32 17.40% 33 111,70% 33 19,10% 33 38,19% 33 109,58% 33 18,73% 33 37,46% 33 133,93% 33 9,36% 33 18.73% 34 121,28% 34 20,74% 34 41,47% 34 117,38% 34 20,06% 34 40,12% 34 143,46% 34 10,03% 34 20.06% 35 130,68% 35 22,34% 35 44,68% 35 126,71% 35 21,66% 35 43,32% 35 154,87% 35 10,83% 35 21.66% 36 144,33% 36 24,13% 36 48,25% 36 139,25% 36 23,26% 36 46,52% 36 169,49% 36 11,63% 36 23.25% 37 157,85% 37 25,90% 37 51,79% 37 150,13% 37 24,58% 37 49,17% 37 182,09% 37 12,29% 37 24.58% 38 171,24% 38 27,65% 38 55,30% 38 161,02% 38 25,93% 38 51,86% 38 194,73% 38 12,96% 38 25.93% 39 186,15% 39 29,65% 39 59,30% 39 171,96% 39 27,29% 39 54,58% 39 207,44% 39 13,64% 39 27.29% 40 201,04% 40 31,65% 40 63,30% 40 182,76% 40 28,64% 40 57,27% 40 219,99% 40 14,32% 40 28.64% 41 217,90% 41 33,96% 41 67,91% 41 195,18% 41 30,25% 41 60,51% 41 234,51% 41 15,13% 41 30.25% 42 234,93% 42 36,29% 42 72,57% 42 207,64% 42 31,88% 42 63,75% 42 249,08% 42 15,94% 42 31.87% 43 254,46% 43 39,00% 43 78,00% 43 220,16% 43 33,51% 43 67,02% 43 263,72% 43 16,76% 43 33.51%
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Standard (+0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Quadri_1 (+0 %) Quadri_1 (+2 %) Quadri_1 (+4 %) Quadri_2 (+0 %) Quadri_2 (+1 %) Quadri_2 (+2 %)
Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR max. Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR max. Età AV max. Età ACVR max. Età ACVR (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) max. (in % GA)
44 274,37% 44 41,77% 44 83,54% 44 230,60% 44 34,83% 44 69,66% 44 275,88% 44 17,42% 44 34.83% 45 294,68% 45 44,59% 45 89,19% 45 241,20% 45 36,18% 45 72,35% 45 288,23% 45 18,09% 45 36.18% 46 322,24% 46 47,47% 46 94,94% 46 262,35% 46 37,70% 46 75,39% 46 311,45% 46 18,85% 46 37.70% 47 350,33% 47 50,41% 47 100,82% 47 280,81% 47 38,84% 47 77,68% 47 331,50% 47 19,42% 47 38.84% 48 378,99% 48 53,40% 48 106,80% 48 299,31% 48 40,02% 48 80,05% 48 351,64% 48 20,01% 48 40.02% 49 408,21% 49 56,45% 49 112,90% 49 319,46% 49 41,46% 49 82,91% 49 373,75% 49 20,72% 49 41.45% 50 438,00% 50 59,56% 50 119,13% 50 350,16% 50 44,27% 50 88,54% 50 408,21% 50 22,14% 50 44.27% 51 468,38% 51 62,74% 51 125,48% 51 381,46% 51 47,14% 51 94,29% 51 443,35% 51 23,58% 51 47.15% 52 499,36% 52 65,97% 52 131,95% 52 413,38% 52 50,07% 52 100,14% 52 479,19% 52 25,04% 52 50.07% 53 530,95% 53 69,27% 53 138,55% 53 445,92% 53 53,06% 53 106,12% 53 515,73% 53 26,53% 53 53.06% 54 563,16% 54 72,64% 54 145,28% 54 479,11% 54 56,10% 54 112,21% 54 552,99% 54 28,06% 54 56.11% 55 596,01% 55 76,07% 55 152,14% 55 512,95% 55 59,21% 55 118,42% 55 590,99% 55 29,61% 55 59.21% 56 636,45% 56 79,57% 56 159,14% 56 554,35% 56 62,38% 56 124,76% 56 636,63% 56 31,19% 56 62.38% 57 677,69% 57 83,14% 57 166,28% 57 596,58% 57 65,60% 57 131,21% 57 683,18% 57 32,80% 57 65.61% 58 719,75% 58 86,77% 58 173,55% 58 639,63% 58 68,90% 58 137,80% 58 730,64% 58 34,45% 58 68.90% 59 762,63% 59 90,48% 59 180,97% 59 683,54% 59 72,25% 59 144,51% 59 779,04% 59 36,13% 59 72.26% 60 806,36% 60 94,26% 60 188,53% 60 728,31% 60 75,68% 60 151,36% 60 828,39% 60 37,84% 60 75.68% 61 850,94% 61 98,13% 61 196,26% 61 773,96% 61 79,17% 61 158,34% 61 878,71% 61 39,59% 61 79.17% 62 896,41% 62 102,06% 62 204,12% 62 820,51% 62 82,73% 62 165,46% 62 930,03% 62 41,36% 62 82.73% 63 942,77% 63 106,08% 63 212,15% 63 867,97% 63 86,37% 63 172,73% 63 982,35% 63 43,18% 63 86.36% 64 990,05% 64 110,16% 64 220,32% 64 916,38% 64 90,06% 64 180,13% 64 1035,71% 64 45,03% 64 90.06% 65 1038,26% 65 114,33% 65 228,66% 65 965,73% 65 93,84% 65 187,68% 65 1090,12% 65 46,92% 65 93.83% 66 1087,42% 66 118,58% 66 237,17% 66 1016,06% 66 97,69% 66 195,38% 66 1145,60% 66 48,84% 66 97.68%
Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età.
Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite RU 2013
Esempio:
Età Avere di vecchiaia Guadagno assicurato: Standard (0%) Standard (+2%) Standard (+4%) AV max. ACVR max.* ACVR max.*
50 Fr. 350 000.00 Fr. 100 000.00 438.00 % 59.56 %** 119.13 %**
AV max. = importo massimo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36 * ACVR max. = importo massimo dell’avere proveniente da contributi volontari di risparmio ai sensi dell’articolo36a ** = importo supplementare massimo dell’avere proveniente da contributi volonta- ri di risparmio del 2 % o del 4 % rispetto all’importo massimo dell’avere di vecchiaia (senza contributi volontari di risparmio)
AV max. piano standard (senza contributi volontari di risparmio) all’età di 50 anni: Fr. 438 000.00 (Fr. 100 000.00 × 438.00 %) Avere di vecchiaia accumulato all’età di 50 anni: – Fr. 350 000.00 Differenza: Fr. 88 000.00 Riscatto massimo all’età di 50 anni, standard (0 %): Fr. 88 000.00
AV max. piano standard (senza contributi volontari di risparmio) all’età di 50 anni: Fr. 438 000.00 ACVR max. piano standard (+2%) all’età di 50 anni: Fr. 59 560.00 (Fr. 100 000.00 × 59.56 %) Avere di vecchiaia accumulato all’età di 50 anni: – Fr. 350 000.00 Differenza: Fr. 147 560.00 Riscatto massimo all’età di 50 anni, standard (+2%): Fr. 147 560.00
AV max. supplementare proveniente da contributi volontari di risparmio nel piano standard (+2%) rispetto all’importo massimo dell’avere di vecchiaia nel piano standard (senza contributi volontari di Fr. 59 560.00 risparmio)
AV max. piano standard (senza contributi volontari di risparmio) all’età di 50 anni: Fr. 438 000.00 ACVR max. piano standard (+4%) all’età di 50 anni: Fr. 119 130.00 (Fr. 100 000.00 × 119.13 %) Avere di vecchiaia accumulato all’età di 50 anni: – Fr. 350 000.00 Differenza: Fr. 207 130.00 Riscatto massimo all’età di 50 anni, standard (+4%): Fr. 207 130.00
AV max. supplementare proveniente da contributi volontari di risparmio nel piano standard (+4 %) rispetto all’importo massimo dell’avere di vecchiaia nel piano standard (senza contributi volontari di Fr. 119 130.00 risparmio)