AS 2014 1105
Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali
Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali
del 27 settembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta
1bis Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento pro- fessionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.
Art. 26 cpv. 1 lett. c e d
1 Le spese professionali deducibili sono:
c. le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’arti- colo 33 capoverso 1 lettera j. d. Abrogata
Art. 27 cpv. 2 lett. e
2 Sono tali segnatamente:
e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, com- prese le spese di riqualificazione.
2009-2693 1105
Trattamento fiscale delle spese di formazione RU 2014 e perfezionamento professionali. LF
Art. 33 cpv. 1 lett. j
1 Sono dedotti dai proventi:
j. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente:
1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti
fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
Art. 34 lett. b Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: b. Abrogata
Art. 59 cpv. 1 lett. e
1 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale comprendono anche:
e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, com- prese le spese di riqualificazione.
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv.1 1 Sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segna- tamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l’utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previ- denza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. In caso di divi- dendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coo- perativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposi- zione economica di società e titolari di quote.
Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. o 1 Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro con- seguimento e le deduzioni generali.
3 RS 642.14
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2 Sono deduzioni generali:
o. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente:
1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti
fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
Art. 10 cpv. 1 lett. f
1 Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall’uso commerciale o
professionale: f. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, com- prese le spese di riqualificazione.
Art. 25 cpv. 1 lett. e
1 Gli oneri consentiti dall’uso commerciale comprendono anche:
e. le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, com- prese le spese di riqualificazione.
Art. 72r Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 27 settembre 2013 1I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell’articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa. 2 A partire da tale data, l’articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013 Consiglio nazionale, 27 settembre 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
16 gennaio 2014.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.5
16 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 FF 2013 6337 5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 aprile 2014.