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AS 2014 1109

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali)

Modifica del 16 aprile 2014

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del 10 febbraio 19931 sulle spese professionali è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 1 Sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

Art. 8 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

16 aprile 2014 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

1 RS 642.118.1

2014-0198 1109

Spese professionali. O RU 2014

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