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AS 2014 1111

Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)

Legge federale sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (Legge sul corridoio di quattro metri)

del 13 dicembre 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20132, decreta:

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina la realizzazione e il finanziamento di un corridoio per il trasporto di semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri (corridoio di quat- tro metri) sulle tratte di accesso alla nuova ferrovia transalpina (NFTA).

Art. 2 Provvedimenti edili in Svizzera 1 I provvedimenti edili in Svizzera prevedono di ampliare la sagoma di spazio libero in modo tale che corrisponda a uno standard che consenta il trasporto su rotaia di semirimorchi con un’altezza agli angoli di quattro metri.

2 La sagoma di spazio libero è ampliata sulle seguenti tratte:

a. Basilea–San Gottardo nord; b. Olten–Othmarsingen; c. San Gottardo sud–Giubiasco; d. Giubiasco–Chiasso; e. Giubiasco–Lugano Vedeggio; f. Giubiasco–Ranzo.

Art. 3 Provvedimenti in Italia 1 Per finanziare provvedimenti sulle tratte di accesso alla NFTA in Italia possono essere concessi mutui. Se è giustificato da un interesse preponderante della Svizzera, possono essere concessi anche contributi a fondo perso. 2 Il Consiglio federale può concludere autonomamente i relativi accordi con l’Italia.

RS 742.140.4

2013-0562 1111

Legge sul corridoio di quattro metri RU 2014

Art. 4 Finanziamento Il corridoio di quattro metri è finanziato con i mezzi previsti dall’articolo 196 numero 3 della Costituzione federale.

Art. 5 Credito complessivo L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale il credito complessivo necessario per la realizzazione dei provvedimenti.

Art. 6 Diritto applicabile 1 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla progettazione e all’esecu- zione, all’assegnazione di mandati, alla vigilanza e al controllo nonché alle proce- dure e alle competenze si applicano le disposizioni della legge federale del 20 marzo

20093 sullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF).

2 La presentazione di rapporti sui progetti è disciplinata per analogia dall’articolo 14 LSIF.

Art. 7 Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

1 Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di

40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t;

l’altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consen- tita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.

Art. 8 Disposizioni finali

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RS 742.140.2 4 RS 741.01

Legge sul corridoio di quattro metri RU 2014

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 aprile 2014.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2014.6

30 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2013 8361 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 28 aprile 2014.

Legge sul corridoio di quattro metri RU 2014

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