AS 2014 1263
Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India
del 23 maggio 2014
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 52 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali, ordina:
Art. 1 Divieto di importazione L’importazione di vegetali di Colocasia Schott, ad eccezione delle sementi e delle radici, e di vegetali di Mangifera L., Momordica L., Solanum melongena L. e Trichosanthes L., ad eccezione delle sementi, originari dell’India è vietata.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2015.
23 maggio 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
RS 916.207.142.3 1 RS 916.20
2014-1161 1263
Divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India. RU 2014 O dell’UFAG
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