AS 2014 1309
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull’insolvenza bancaria, OIB-FINMA)
Modifica del 27 marzo 2014
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:
I L’ordinanza FINMA del 30 agosto 20121 sull’insolvenza bancaria è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1
1 Sono depositi privilegiati secondo l’articolo 37a LBCR:
a. tutti i crediti dei clienti derivanti da un’attività bancaria o di negoziazione di titoli che sono contabilizzati o dovrebbero essere contabilizzati nella posta di bilancio Impegni risultanti da depositi della clientela; b. le obbligazioni di cassa contabilizzate nella posta di bilancio Obbligazioni di cassa, depositate presso la banca a nome del deponente.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
27 marzo 2014 In nome dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: La presidente, Anne Héritier Lachat
1 RS 952.05
2014-1022 1309
O FINMA sull’insolvenza bancaria RU 2014