AS 2014 1317
Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione
Concluso a Pechino il 6 luglio 2013 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20142 Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 giugno 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»), animati dal desiderio di consolidare le relazioni economiche e politiche che la Cina e la Svizzera intrattengono da lunga data; determinati a promuovere lo sviluppo sostenibile tenendo conto delle situazioni sociali, culturali ed economiche della Cina e della Svizzera e ribadendo che la pro- mozione della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile è essenziale ai fini della prosperità economica a lungo termine; intenzionati a rafforzare la cooperazione bilaterale al fine di contribuire alla realiz- zazione di approcci globali adatti ad affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile; richiamandosi alla Dichiarazione d’intenti del 15 giugno 2011 tra il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese e il Dipar- timento federale dell’economia, della formazione e della ricerca della Confede- razione Svizzera sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione; considerando gli obiettivi dell’Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata «OIL»), di cui la Cina e la Svizzera sono membri; convinti che la cooperazione tra le Parti in materia di lavoro e occupazione servirà ai loro interessi comuni e contribuirà a intensificare i legami di amicizia che uniscono la Cina e la Svizzera, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivi e campo d’applicazione
1. Le Parti convengono di migliorare le condizioni di lavoro, di promuovere il
lavoro dignitoso, di proteggere e promuovere i diritti fondamentali nel lavoro
RS 0.822.924.9
1 Dal testo originale francese (RO 2014 1317).
2 RU 2014 1315
2013-2106 1317
Cooperazione in materia di lavoro e di occupazione. Acc. con la Cina RU 2014
tenendo conto dei diversi contesti nazionali, compresi gli aspetti dello sviluppo, della società, della cultura e della storia. 2. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di lavoro e occupa- zione nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.
Art. 2 Disposizioni generali 1. Le Parti riaffermano gli obblighi della Cina e della Svizzera in qualità di membri dell’OIL, compresi i loro impegni derivanti dalla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti. 2. Le Parti riaffermano gli impegni della Cina e della Svizzera, assunti in virtù della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, a riconoscere la piena occupazione, la creazione di posti di lavoro produttivi e il lavoro dignitoso come elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile. 3. Le Parti richiamano gli obblighi della Cina e della Svizzera, derivanti dalla loro adesione all’OIL, di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato. 4. Le Parti riaffermano la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizza- zione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a ses- sione nel 2008. 5. Le Parti riconoscono che è inopportuno incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione garantito dalla legisla- zione, dai regolamenti, dalle politiche e dalle pratiche nazionali della Cina e della Svizzera in materia di lavoro. 6. Le Parti riconoscono che è inopportuno definire o utilizzare la legislazione, i regolamenti, le politiche e le pratiche nazionali in materia di lavoro a scopi protezio- nistici in Cina e in Svizzera. 7. Le Parti applicano in modo efficace le rispettive legislazioni nazionali in materia di lavoro.
Art. 3 Cooperazione 1. Le Parti riaffermano l’importanza della cooperazione per continuare a perfezio- nare le loro norme in materia di lavoro e le relative pratiche conformemente ai rispettivi obiettivi politici nazionali e agli obblighi definiti nelle convenzioni dell’OIL loro applicabili. 2. In funzione di tale obiettivo, le Parti convengono che la cooperazione in materia di lavoro e occupazione, compresi la cooperazione amministrativa e tecnica e il potenziamento delle risorse, sia condotta nel quadro della Dichiarazione d’intenti del 15 giugno 2011 tra il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese e il Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca della Confederazione Svizzera sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione.
Cooperazione in materia di lavoro e di occupazione. Acc. con la Cina RU 2014
Art. 4 Accordi istituzionali e consultazioni 1. Per facilitare l’attuazione del presente Accordo e le relative comunicazioni, ogni Parte designa appositi organi di contatto entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
2. In caso di controversie sull’interpretazione o sull’attuazione del presente
Accordo, una Parte può chiedere all’altra Parte l’avvio di consultazioni attraverso gli organi di contatto. Le Parti si adoperano per raggiungere un consenso sulla questione attraverso la cooperazione, la concertazione e il dialogo. 3. Se una Parte chiede l’avvio di consultazioni nell’ottica di contribuire alla risolu- zione di una tale questione, le Parti si riuniscono il più presto possibile e, salvo altrimenti convenuto dalle stesse, entro 90 giorni dalla richiesta.
4. La controversia può essere comunicata, a fini di consultazione, durante una
riunione congiunta delle Parti a cui possono presenziare anche ministri.
Art. 5 Disposizioni finali Le Parti si notificano a vicenda per scritto l’adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vista dell’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il sessantesimo giorno a decorrere dalla data dell’ultima notifica. Esso rimane in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti notifichi all’altra Parte la denuncia dell’Accordo con un preavviso di sei mesi.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Pechino, il 6 luglio 2013, in due esemplari originali in lingua cinese, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.
Per il Dipartimento federale dell’economia, Per il Ministero delle risorse umane della formazione e della ricerca e della sicurezza sociale della Confederazione Svizzera: della Repubblica Popolare Cinese: Johann N. Schneider-Ammann YIN Weimin
Cooperazione in materia di lavoro e di occupazione. Acc. con la Cina RU 2014