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AS 2014 1325

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 14 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificato secondo la versione qui annessa.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

2 L’allegato 1 cifra II numero 5.3 seconda parte del periodo entra in vigore il 1° gen- naio 2015.

14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.042.110

2013-2565 1325

Emolumenti in materia di stato civile. O RU 2014

Allegato 1 (art. 4 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Cifra II n. 5.3 Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

5.3 Dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta e

la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC) 30 Per la consulenza è competente l’autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)

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