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AS 2014 1333

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Ordinanza sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Ordinanza sugli emolumenti dell’AFC, OEm-AFC)

del 21 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 84 capoverso 2 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA; visti gli articoli 183 e 195 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1 Principi

1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in

particolare per le seguenti prestazioni: a. perizie e informazioni scritte; b. corsi di formazione; c. informazioni dettagliate o complesse che il richiedente può riutilizzare sul piano economico; d. statistiche dettagliate o complesse che devono essere allestite appositamente; e. riproduzione di documenti e di dati in relazione alle richieste di consulta- zione di atti, comprese le richieste di consultazione di atti in caso di provve- dimenti speciali d’inchiesta ai sensi degli articoli 190–195 LIFD.

2 Riscuote anche emolumenti nel settore dell’IVA per:

a. decisioni, la cui emanazione ha richiesto dispendiose procedure probatorie imputabili al contribuente; b. operazioni inutili causate dal contribuente.

3 Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie

concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale.

RS 642.31

2013-1544 1333

O sugli emolumenti dell’AFC RU 2014

Art. 2 Applicabilità di altre ordinanze 1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm).

2 L’ordinanza del 25 novembre 19745 sulle tasse e spese nella procedura penale

amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d’inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e.

Art. 3 Calcolo degli emolumenti

1 Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.

2 La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze

specialistiche richieste. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l’AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. 4 Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’allegato.

Art. 4 Esborsi 1 Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un’attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm6 nonché le indennità ai testimoni.

2 I testimoni ricevono un’indennità:

a. fra 30 e 100 franchi, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore a mezza giornata; b. fra 50 e 150 franchi al giorno, se il tempo dedicato al processo, compreso quello necessario alla trasferta, è superiore a mezza giornata.

3 In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa, di

regola, fra 25 e 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’inden- nità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata. 4 Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni.

4 RS 172.041.1 5 RS 313.32 6 RS 172.041.1

O sugli emolumenti dell’AFC RU 2014

Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi L’ordinanza del 23 agosto 19897 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RU 1989 1769, 1993 1494, 2006 4705

O sugli emolumenti dell’AFC RU 2014

Allegato (art. 3 cpv. 4)

Emolumenti per la riproduzione di documenti e di dati in relazione a una domanda di consultazione di atti

Franchi al pezzo

Riproduzione di documenti in forma cartacea – Copie A4 in bianco e nero 0,20 Copie A3 in bianco e nero 0,40 Copie A4 a colori 1.— Copie A3 a colori 1,20 – Copie A4 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali 2.— – Copie A3 di documenti rilegati o pinzati oppure per pagina in caso di formati speciali 2,20

Riproduzione di dati in forma elettronica – Supporto elettronico, a seconda della capacità del supporto di memorizzazione Da 5.– a 80.–