AS 2014 1339
Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)
del 14 maggio 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 8 capoversi 2 e 6 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale, ordina:
Titolo 1: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza definisce le condizioni alle quali sono ammessi gli atterraggi esterni nonché le costruzioni e gli impianti a essi destinati. 2 Per atterraggio esterno si intende il decollo o l’atterraggio fuori degli aerodromi, nonché l’imbarco o lo sbarco di persone o cose fuori degli aerodromi quando l’aero- mobile non ha contatto col suolo. 3 La presente ordinanza si applica soltanto agli aeromobili civili con occupanti.
4 La presente ordinanza non si applica alla costruzione e all’esercizio delle seguenti aree d’atterraggio, nonché ai decolli e agli atterraggi sulle medesime: a. eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d’atterraggio per operazioni di soccorso; a questi si applica l’articolo 56 dell’ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA); b. aree d’atterraggio in montagna; a queste si applicano l’articolo 8 capo- versi 3–5 LNA e l’articolo 54 OSIA. 5 La presente ordinanza non si applica neppure agli atterraggi esterni nell’ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche; si applicano gli articoli 85–91 dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea (ONA).
RS 748.132.3
2010-0182 1339
O sugli atterraggi esterni RU 2014
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. volo commerciale: volo di cui all’articolo 100 capoversi 1 e 2 ONA5; b. trasporti di persone a scopo turistico o sportivo: trasporti commerciali di persone che:
1. servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalente-
mente carattere di svago, o
2. non presentano una relazione stretta col luogo in cui avvengono gli
atterraggi esterni e il cui punto di partenza o di destinazione si situa a più di 1100 m di altitudine; c. voli a scopo di lavoro: voli commerciali eccetto i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo; voli effettuati da imprese per scopi propri sono considerati voli commerciali; d. notte: periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l’inizio del crepuscolo civile mattutino;6 e. giorni festivi: Capodanno, Ascensione, 1° agosto, Natale, nonché i giorni equiparati alla domenica secondo il diritto cantonale applicabile; f. zona residenziale: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abi- tati, compresa l’area nel raggio di 100 m attorno agli edifici.
Titolo 2: Disposizioni comuni per gli atterraggi esterni per tutte le categorie di voli Capitolo 1: Ammissibilità
Art. 3 Principio 1 Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni. 2 Essi necessitano dell’autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (titolo 2) oppure per singole categorie di voli (titolo 3).
Art. 4 Diritto privato È fatto salvo, in particolare, il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di chiedere il risarcimento dei danni.
5 RS 748.01 6 I limiti diurni e notturni sono fissati nel Manuale d’informazione aeronautica (Aeronau- tical Information Publication, AIP). L’AIP può essere ottenuto contro pagamento presso Skyguide all’indirizzo www.skyguide.ch oppure consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, www.ufac.admin.ch.
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Art. 5 Divieto di atterraggi esterni sul luogo dell’infortunio Gli atterraggi esterni nel raggio di 500 m attorno a luoghi d’infortunio di qualsiasi tipo sono vietati finché le operazioni di salvataggio e le inchieste sono in corso.
Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Regime generale delle autorizzazioni
Art. 6 Obbligo di autorizzazione
1 Gli
atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): a. aeroplani ed eliplani, salvo nel quadro di esercizi d’atterraggio d’emergenza se a bordo vi è un istruttore di volo; b. dirigibili; c. elicotteri che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (elicotteri stranieri), salvo se sono impiegati da un’impresa con sede o sta- bile organizzazione in Svizzera. 2 Gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono ammessi soltanto con un’autorizzazione dell’UFAC. 3 Agli atterraggi esterni nel quadro di voli transfrontalieri si applica l’articolo 142 dell’ordinanza del 1° novembre 20067 sulle dogane.
Art. 7 Autorizzazioni per determinate categorie di aeromobili 1 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l’atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna. 2 Le autorizzazioni per gli elicotteri stranieri sono rilasciate se il richiedente:
a. prova che il comandante ha la necessaria esperienza aeronautica o forma- zione per effettuare atterraggi esterni su terreni con topografia complessa, in particolare in montagna; e b. attesta che il comandante conosce le basi legali determinanti e conosce a fondo le pubblicazioni aeronautiche pubbliche determinanti. 3 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili stranieri sono rilasciate se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
7 RS 631.01
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Art. 8 Autorizzazioni per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche
1 Le autorizzazioni per gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese
d’acqua pubbliche sono rilasciate se il richiedente prova che: a. l’atterraggio esterno è necessario per mantenere un’abilitazione di volo; e b. l’autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici. 2 Gli atterraggi esterni indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio necessitano soltanto di autorizzazione dell’autorità cantonale competente. L’autorità cantonale può dero- gare alle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura se prevale l’interesse della formazione o della forma- zione continua. L’autorità cantonale informa l’UFAC delle autorizzazioni rilasciate.
Art. 9 Rapporto con le disposizioni dei titoli 3–6 Le disposizioni dei titoli 3–6 si applicano anche agli atterraggi esterni soggetti ad autorizzazione secondo l’articolo 6.
Sezione 2: Autorizzazioni eccezionali
Art. 10 1 In singoli casi motivati, l’UFAC può autorizzare deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34. 2 Per i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m di altitudine sono ammesse soltanto le deroghe previste nell’articolo 26 capoverso 1.
Sezione 3: Campo d’applicazione delle autorizzazioni
Art. 11 Campo d’applicazione temporale e geografico delle autorizzazioni 1 Le autorizzazioni sono valide per un determinato numero di atterraggi esterni in un determinato periodo e in una determinata area. 2 Per gli atterraggi esterni di elicotteri stranieri possono essere rilasciate autoriz- zazioni con validità per tutto il territorio svizzero o per una parte di esso. Tali auto- rizzazioni sono rilasciate per la durata massima di un anno.
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Art. 12 Campo d’applicazione personale e materiale delle autorizzazioni 1 Le autorizzazioni sono rilasciate al comandante o all’impresa di trasporti aerei. Le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3) sono rilasciate al coman- dante.
2 L’autorizzazione può essere limitata a determinati aeromobili.
3 Le autorizzazioni cantonali per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle opera- zioni di salvataggio e di lotta antincendio (art. 8 cpv. 2) sono rilasciate all’impresa di trasporti aerei che effettua gli atterraggi esterni a scopo di formazione e formazione continua. 4 Le autorizzazioni per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4) sono rilasciate all’esercente dell’area d’atter- raggio.
Sezione 4: Procedura
Art. 13 Domanda
1 L’UFAC rilascia autorizzazioni su domanda scritta.
2 Esso decide il prima possibile, di regola però al più tardi entro dieci giorni lavo- rativi a decorrere dalla presentazione della domanda completa. Se questo termine ordinatorio non è rispettato, il richiedente può esigere dall’UFAC che giustifichi per scritto il ritardo e che gli comunichi entro quando prenderà presumibilmente una decisione.
Art. 14 Pubblicazione delle autorizzazioni L’UFAC pubblica il numero e il tipo di autorizzazioni periodicamente su Internet8.
Art. 15 Comunicazione alla Direzione generale delle dogane L’UFAC trasmette alla Direzione generale delle dogane copia di tutte le autorizza- zioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3).
Capitolo 3: Stazionamento di aeromobili fuori degli aerodromi
Art. 16 1 Fuori degli aerodromi, gli aeromobili non possono stazionare per più di 48 ore nel luogo del decollo o dell’atterraggio.
8 www.ufac.admin.ch
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2 Per i voli a scopo di lavoro è consentito un periodo di stazionamento più lungo, corrispondente alla durata dell’effettuazione dei voli nell’ambito di uno stesso incarico. 3 Per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni l’UFAC può autorizzare un periodo di stazionamento più lungo.
Capitolo 4: Responsabilità per gli atterraggi esterni
Art. 17
1 Della sicurezza di un atterraggio esterno è responsabile il comandante d’aero-
mobile conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 22 gennaio 19609 su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile. 2 Se è previsto che più di due aeromobili effettuino atterraggi esterni nello stesso periodo sulla stessa area, gli utenti devono redigere congiuntamente un piano con- cernente la sicurezza e l’esercizio. 3 Nelle autorizzazioni che rilascia per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4), l’UFAC designa un eser- cente responsabile per l’area d’atterraggio in questione.
Capitolo 5: Prescrizioni ambientali
Art. 18 Precauzioni Nel rispetto della sicurezza dell’aviazione, il comandante fissa le traiettorie e le quote di volo in relazione a un atterraggio esterno in modo da non creare inconve- nienti eccessivi per le zone residenziali, gli ospedali, le scuole e le zone protette di cui all’articolo 19.
Art. 19 Atterraggi esterni nelle zone protette 1 Fatto salvo il capoverso 3 e l’articolo 28, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone: a. zone centrali dei parchi nazionali di cui all’articolo 23f capoverso 3 lettera a della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio; b. torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all’arti- colo 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 199111 sulle torbiere alte;
9 RS 748.225.1 10 RS 451 11 RS 451.32
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c. riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migra- tori di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 21 gennaio 199112 sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori; d. paludi d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 settembre 199413 sulle paludi; e. zone golenali d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199214 sulle zone golenali; f. bandite federali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 settembre 199115 sulle bandite federali. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) può emanare restrizioni agli atterraggi esterni in altre zone parti- colarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.
3 Agli atterraggi esterni a scopo di lavoro si applicano le seguenti deroghe:
a. nelle zone protette di cui al capoverso 1 il divieto non si applica ai voli su incarico delle autorità cantonali competenti nonché ai voli per la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti autorizzati dal Cantone; b. nelle bandite federali il divieto non si applica ai voli per l’economia forestale e l’agricoltura, la protezione contro i pericoli naturali, l’approvvigionamento di capanne accessibili al pubblico e la costruzione o manutenzione di costru- zioni e impianti d’interesse pubblico; ai voli per altri scopi di lavoro si applica il divieto soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio; c. nelle zone golenali il divieto non si applica ai voli per la protezione contro i pericoli naturali e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico. 4 Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nelle pubblicazioni aero- nautiche pubbliche della Svizzera.
Art. 20 Sorvolo delle zone protette Nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, ai fini della protezione della natura, il DATEC può emanare restrizioni concernenti il sorvolo nell’ambito di atterraggi esterni di determinate categorie di aeromobili.
12 RS 922.32 13 RS 451.33 14 RS 451.31 15 RS 922.31
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Capitolo 6: Aeromobili senza motore
Art. 21 Disposizioni applicabili 1 Agli atterraggi esterni di palloni, paracaduti, alianti da pendio e alianti si applicano soltanto gli articoli 4, 5, 17, 19, 20 e 22 nonché i titoli 5 e 6 della presente ordinanza; ai voli transfrontalieri si applica inoltre l’articolo 142 dell’ordinanza del 1° novem- bre 200616 sulle dogane. 2 Ai palloni si applica inoltre il titolo 4 e agli alianti da pendio l’articolo 23 nonché il titolo 4.
Art. 22 Atterraggi esterni per motivi di sicurezza Gli atterraggi esterni sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche qualora non sia possibile raggiungere un aerodromo dove effettuare un atterraggio sicuro.
Art. 23 Norme d’esercizio per alianti da pendio L’UFAC e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) sostengono le associazioni nazionali di aliante da pendio nell’elaborazione di norme d’esercizio facoltative destinate alla protezione della natura.
Titolo 3: Atterraggi esterni per singole categorie di voli Capitolo 1: Categorie
Art. 24 Gli atterraggi esterni sono classificati nelle seguenti categorie: a. voli commerciali (cap. 2):
1. atterraggi esterni nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o
sportivo (sezione 1),
2. atterraggi esterni nell’ambito di voli a scopo di lavoro (sezione 2);
b. voli non commerciali (cap. 3); c. categorie speciali (cap. 4):
1. atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione (sezione 1),
2. atterraggi esterni in caso d’emergenza nonché nell’ambito di voli di
aeromobili adibiti a compiti di polizia e voli di servizio della Confe- derazione (sezione 2).
16 RS 631.01
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Capitolo 2: Voli commerciali Sezione 1: Trasporti di persone a scopo turistico o sportivo
Art. 25 Restrizioni Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, non sono ammessi atterraggi esterni nei seguenti orari e luoghi: a. a più di 1100 m di altitudine; b. nelle zone residenziali; c. di notte, almeno dalle 22.00 alle 6.00; d. nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e agli assembramenti di persone all’aperto; e. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di
500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare.
Art. 26 Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine 1 Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l’UFAC può auto- rizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi: a. manifestazioni sportive d’importanza nazionale e internazionale; b. festività tradizionali, culturali o religiose d’importanza regionale, sempreché siano legate al territorio; c. guasti imprevisti agli impianti destinati al trasporto di persone, sempreché gli impianti rivestano importanza turistica. 2 Esso decide previa consultazione delle autorità cantonali competenti e del Comune di ubicazione.
3 Di regola le autorizzazioni sono rilasciate al massimo per tre giorni.
Sezione 2: Voli a scopo di lavoro
Art. 27 Restrizioni 1 Non sono ammessi atterraggi esterni a scopo di lavoro nei seguenti orari e luoghi:
a. a più di 1100 m di altitudine, sempreché i passeggeri siano trasportati a scopo turistico o sportivo; b. di domenica e nei giorni festivi; c. di notte. 2 Di domenica e nei giorni festivi nonché dall’inizio del crepuscolo civile mattutino fino alle 6.00, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono ammessi soltanto se urgenti. Il comandante deve notificarli all’UFAC al più tardi il giorno di lavoro successivo, indicandone i motivi.
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3 Di domenica e nei giorni festivi nonché di notte, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono inoltre ammessi, sempreché siano effettuati su incarico di emittenti radiotelevisive concessionarie e in adempimento del mandato di programma. Il comandante deve notificarli all’UFAC al più tardi il giorno di lavoro successivo, indicandone i motivi.
Art. 28 Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette 1 L’UFAC autorizza atterraggi esterni a scopo di lavoro nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole e se l’interesse per lo scopo di lavoro prevale sull’interesse di protezione. 2 Il richiedente allega alla domanda il parere dell’autorità cantonale competente. In esso l’autorità cantonale prende posizione sulla questione se l’obiettivo di protezione viene compromesso e se all’atterraggio esterno si oppongono interessi prepon- deranti.
3 L’UFAC rilascia l’autorizzazione all’impresa di trasporti aerei per un numero
determinato di atterraggi esterni o per un numero indeterminato di atterraggi esterni per un periodo determinato. In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro destinati esclusivamente alla costruzione o alla manutenzione di costruzioni e impianti d’inte- resse pubblico, l’autorizzazione può essere rilasciata al proprietario dell’impianto.
4 L’UFAC decide previa consultazione dell’UFAM e dell’Ufficio federale dello
sviluppo territoriale (ARE). Trasmette loro copia dell’autorizzazione. 5 L’autorizzazione è pubblicata nel Foglio federale se l’obiettivo di protezione è compromesso.
Art. 29 Autorizzazioni per atterraggi esterni nell’ambito di grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro nell’ambito di grandi eventi d’impor- tanza internazionale della durata di più giorni, l’UFAC può autorizzare deroghe all’articolo 27 capoverso 1.
Art. 30 Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni a scopo di lavoro sono ammessi soltanto con il consenso del capo d’aero- dromo.
Art. 31 Atterraggi esterni in zone residenziali 1 L’impresa di trasporti aerei concorda in anticipo con l’autorità competente secondo il diritto cantonale gli atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone residenziali.
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2 In assenza di accordo tra le Parti, la decisione spetta all’UFAC su domanda
dell’impresa o dell’autorità. Nella sua decisione l’UFAC tiene conto della sicurezza dell’aviazione e pondera tra loro l’interesse pubblico e l’interesse privato.
Capitolo 3: Voli non commerciali
Art. 32 Restrizioni Non sono ammessi atterraggi esterni nell’ambito di voli non commerciali nei seguenti orari e luoghi: a. a più di 1100 m di altitudine; b. nelle zone residenziali; c. di domenica e nei giorni festivi; d. dalle 12.15 alle 13.15, ad eccezione degli atterraggi per motivi di sicurezza. e. di notte, almeno dalle 20.00 alle 6.00; f. nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di per- sone all’aperto; g. per più di quattro movimenti nell’arco di 30 giorni per comandante, nel rag- gio di 500 m attorno a un’area determinata; h. nelle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 1° maggio 199617 sulle zone palustri; i. a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di
500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare.
Capitolo 4: Categorie speciali Sezione 1: Voli d’istruzione
Art. 33 Definizione e campo d’applicazione
1 Nella presente ordinanza sono considerati voli d’istruzione:
a. voli necessari al conseguimento, all’estensione o al riottenimento di una licenza o di un’abilitazione di volo, effettuati sotto la vigilanza di una per- sona abilitata all’istruzione; b. voli d’allenamento in presenza di una persona abilitata all’istruzione; c. voli nell’ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall’UFAC. 2 I voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono retti dalla presente sezione e non dalla sezione 2 del presente capitolo.
17 RS 451.35
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Art. 34 Restrizioni
1 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione non sono ammessi:
a. a più di 2000 m di altitudine; b. nelle zone residenziali; c. di domenica e nei giorni festivi; d. dalle 22.00 alle 6.00; e. nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di per- sone all’aperto; f. se sono trasportati passeggeri a pagamento; 2 Nelle aree protette di cui all’articolo 19 non possono essere effettuati voli stazio- nari a scopo d’istruzione.
Art. 35 Atterraggi esterni ammessi 1 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi nonché dalle 22.00 alle 6.00, soltanto se altrimenti l’istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato. 2 Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi dalle 22.00 alle 6.00 se sono effettuati da piloti d’elicottero al servizio di organizzazioni di salva- taggio e se sono volti a mantenere le abilitazioni di volo. 3 Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell’ambito dell’istruzione di piloti d’elicottero sono ammessi nelle zone designate dal DATEC. Prima di desi- gnarle, il DATEC consulta gli ambienti interessati. 4 Sono inoltre ammessi atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine in caso di voli nell’ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall’UFAC.
Art. 36 Autorizzazioni per atterraggi esterni L’UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine o nelle aree protette di cui all’articolo 19 se necessari all’istruzione di persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia. Rilascia l’autorizzazione alle organiz- zazioni di salvataggio o di polizia.
Art. 37 Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi soltanto con il consenso del capo d’aerodromo.
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Sezione 2: Emergenze, voli di polizia e voli di servizio della Confederazione
Art. 38 Gli atterraggi esterni necessari all’effettuazione dei seguenti voli sono ammessi senza restrizioni temporali e geografiche e non necessitano di autorizzazione: a. voli di soccorso, voli delle aeroambulanze, voli di ricerca e voli di salvatag- gio per prestare assistenza in caso di infortunio o emergenza; b. voli di polizia; c. voli delle guardie doganali di confine; d. voli di servizio dell’UFAC; e. voli di servizio del Servizio d’inchiesta svizzero sugli infortuni.
Titolo 4: Pianificazione del territorio e autorizzazione edilizia
Art. 39 Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d’atterraggio 1 Un’area prevista per gli atterraggi esterni non può essere costruita come un aero- dromo.
2 Sono ammesse infrastrutture minori, in particolare:
a. aiuti visivi come marcature o segnalazioni luminose; b. maniche a vento; c. piccole superfici d’atterraggio con rivestimento duro e lievi modifiche del terreno.
3 Non sono ammessi in particolare:
a. edifici destinati in tutto o in parte all’aviazione; b. posti fissi di rifornimento di carburante; c. piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo; d. piste con rivestimento duro. 4 In caso di grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni, l’UFAC può autorizzare temporaneamente deroghe ai capoversi 1 e 3. Sente il Cantone d’ubicazione. È fatto salvo l’eventuale obbligo di ottenere l’autorizzazione edilizia.
O sugli atterraggi esterni RU 2014
Art. 40 Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare 1 L’obbligo di ottenere un’autorizzazione edilizia è retto dall’articolo 22 capoverso 1 della legge del 22 giugno 197918 sulla pianificazione del territorio (LPT) e dalle relative disposizioni d’esecuzione cantonali. 2 Sottostanno all’obbligo di pianificare secondo l’articolo 2 LPT in particolare le aree previste per gli atterraggi esterni che per più di un anno sono utilizzate in modo intenso e a più riprese: a. ai fini dell’istruzione; o b. per il carico e lo scarico di carichi.
Art. 41 Procedura di autorizzazione edilizia 1 L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto di costruzione alla presente ordinanza. La domanda di costruzione non è sottoposta a esame specifico dal profilo della navigazione aerea. L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia chiede tuttavia un parere all’UFAC, se il pro- getto di costruzione necessita di un’autorizzazione dell’UFAC secondo l’articolo 39 capoverso 4. 2 L’autorizzazione edilizia necessita del consenso del proprietario fondiario e del Comune d’ubicazione. 3 L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia notifica le proprie deci- sioni all’UFAC, all’UFAM e all’ARE.
Titolo 5: Disposizioni penali
Art. 42 Secondo l’articolo 91 capoverso 1 lettera i della LNA è punito: a. il comandante che viola una delle disposizioni degli articoli 5, 6, 8 capo- verso 2, 16 capoversi 1 e 2, 18, 19 capoversi 1 e 2, 20, 25, 27, 30, 31 capo- verso 1, 32, 34 e 37; b. chi viola una delle disposizioni dell’articolo 39 capoversi 1 e 3.
Titolo 6: Disposizioni finali
Art. 43 Direttiva D’intesa con l’UFAM e l’ARE, l’UFAC fissa in una direttiva i principi per l’esecu- zione della presente ordinanza, in particolare degli articoli 10 capoverso 1, 16 capo- verso 3, 28, 29 e 39 capoverso 4.
18 RS 700
O sugli atterraggi esterni RU 2014
Art. 44 Rimedi giuridici dell’UFAC L’UFAC dispone dei rimedi giuridici del diritto cantonale e del diritto federale.
Art. 45 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
Art. 46 Disposizioni transitorie 1 Le autorizzazioni per atterraggi esterni rilasciate secondo il diritto anteriore sono valide fino alla loro scadenza, al massimo però fino al 30 novembre 2014, sempre- ché gli atterraggi esterni interessati siano soggetti ad autorizzazione anche secondo il nuovo diritto.
2 Se una domanda completa per un’autorizzazione secondo il nuovo diritto è pre-
sentata al più tardi un mese prima della data di cui al capoverso 1 e se l’UFAC non può prendere per tempo una decisione definitiva, l’autorizzazione in vigore può essere prorogata per la durata della procedura. 3 Il titolo 4 si applica anche alle costruzioni e agli impianti esistenti realizzati per gli atterraggi esterni. Le autorizzazioni edilizie che rispettano già le disposizioni degli articoli 39 e 40 rimangono valide. La procedura secondo il titolo 4 si applica: a. alle costruzioni e agli impianti con autorizzazioni edilizie che non rispettano le disposizioni degli articoli 39 e 40; b. alle costruzioni e agli impianti per i quali non è stata rilasciata autorizza- zione edilizia. 4 In deroga agli articoli 19 e 34 capoverso 2, nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi gli atterraggi esterni e i voli stazionari nelle bandite federali finché il DATEC avrà designato le zone per l’istruzione conformemente all’articolo 35 capo- verso 3.
Art. 47 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.
14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 45)
Modifica del diritto vigente
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 7 novembre 200719 sui parchi
Art. 17 cpv. 1 lett. c 1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso: c. il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, salvo se vi è un’autorizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 3 lettera a o 28 capover- so 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201420 sugli atterraggi esterni;
2. Ordinanza del 1° novembre 200621 sulle dogane
Art. 142 cpv. 1 1 Atterraggio e decollo possono aver luogo nel traffico aereo transfrontaliero solo su aerodromi doganali. I voli a destinazione di o in partenza da un’enclave doganale sono considerati voli transfrontalieri. L’Amministrazione delle dogane può autoriz- zare atterraggi e decolli anche al di fuori degli aerodromi doganali. Essa fissa le condizioni nell’autorizzazione.
3. Ordinanza del 14 novembre 197322 sulla navigazione aerea
1bis L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree di atterraggio in montagna solo se sono occasionate da un anniversario importante per il volo in montagna. 1ter L’UFAC autorizza manifestazioni nell’ambito delle quali sono eseguiti atterraggi esterni con aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche solo se l’autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in
19 RS 451.36 20 RS 748.132.3 21 RS 631.01 22 RS 748.01
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materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.
4. Ordinanza del 28 settembre 200723 sugli emolumenti
dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
Art. 38 cpv. 1 lett. f–h 1 Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:
Fr.
f. autorizzazione per atterraggi esterni
1. di aeroplani, eliplani, dirigibili, aeromobili a motore che non
sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (art. 6 cpv. 1 dell’O del 14 mag. 201424 sugli atterraggi esterni, 500.– OAEs)
2. su distese d’acqua pubbliche (art. 6 cpv. 2 OAEs) 500.–
3. a più di 2000 m di altitudine nell’ambito di voli d’istruzione
per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia (art. 36 OAEs) 0.– g. autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine e al di fuori delle aree d’atterraggio in montagna nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo (art. 26 OAEs) secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario: da 100.– a 5 000.– h. autorizzazione
1. per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di
più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4 OAEs)
2. per deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e
alle restrizioni temporali e geografiche di cui agli articoli 25,
27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34 OAEs (art. 10 cpv. 1
OAEs)
3. per atterraggi esterni a scopo di lavoro in zone protette di cui
all’articolo 19 capoversi 1 e 2 OAEs (art. 28 cpv. 1 OAEs) secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario: da 100.– a 50 000.–
23 RS 748.112.11 24 RS 748.132.3
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5. Ordinanza del 23 novembre 199425 sull’infrastruttura aeronautica
Art. 2 lett. p e q Abrogate
Titolo prima dell’art. 50 Titolo 4: Atterraggi esterni
Art. 50 Applicabilità dell’ordinanza sugli atterraggi esterni Agli atterraggi esterni si applica l’ordinanza del 14 maggio 201426 sugli atterraggi esterni.
Art. 51–53 e titolo prima dell’art. 54 Abrogati
Art. 54, rubrica Aree d’atterraggio in montagna
Art. 55 e titolo prima dell’articolo art. 56 Abrogati
Art. 56 Aree d’atterraggio degli ospedali Le aree d’atterraggio in prossimità degli ospedali nonché le altre aree d’atterraggio destinate esclusivamente alle operazioni di soccorso, segnatamente di salvataggio e ricerca, possono essere sistemate ed utilizzate senza autorizzazione dell’Ufficio federale.
Art. 57 e 58 Abrogati
25 RS 748.131.1 26 RS 748.132.3
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6. Ordinanza del 30 settembre 199127 sulle bandite federali
Art. 5 cpv. 1 lett. f
1 Nelle bandite vigono le seguenti disposizioni generali:
f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettere a e b nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201428 sugli atterraggi esterni;
7. Ordinanza del 21 gennaio 199129 sulle riserve d’importanza
internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori
Art. 5 cpv. 1 lett. f e fbis 1 Nelle riserve d’uccelli acquatici e migratori valgono le seguenti disposizioni gene- rali: f. sono vietati il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, fatte salve le disposizioni degli articoli 19 capoverso 3 lettera a nonché 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 maggio 201430 sugli atterraggi esterni; fbis. la pratica dell’aeromodellismo è vietata, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 2;
27 RS 922.31 28 RS 748.132.3 29 RS 922.32 30 RS 748.132.3
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