AS 2014 1361
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 14 maggio 2014
Il Consiglio federale svizzero, ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 52f cpv. 2bis Abrogato
Art. 52fbis Assegnazione di accrediti per compiti educativi in caso di autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio 1 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori che decide in merito all’autorità parentale congiunta di genitori divorziati o non uniti in matrimonio, all’attribuzione della custodia oppure alla partecipazione alla cura del figlio stabilisce nel contempo l’assegnazione degli accrediti per compiti educativi. 2 Il giudice o l’autorità di protezione dei minori assegna l’intero accredito per com- piti educativi al genitore che provvede in misura preponderante alla cura del figlio comune. L’accredito per compiti educativi va diviso per metà se i genitori parte- cipano in ugual misura alla cura del figlio. 3 I genitori che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichia- razione all’ufficio dello stato civile o all’autorità di protezione dei minori conclu- dono nel contempo per scritto una convenzione secondo cui l’intero accredito per compiti educativi va assegnato a uno di loro o diviso per metà, oppure presentano una tale convenzione entro tre mesi alla competente autorità di protezione dei minori. Se la convenzione non è presentata entro tale termine, l’autorità di prote- zione dei minori decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi conformemente al capoverso 2. 4 I genitori possono convenire per scritto in ogni momento che, fatto salvo l’arti- colo 52f capoverso 4, in futuro l’accredito per compiti educativi sarà interamente assegnato a uno di loro o diviso per metà. Ciò vale anche se un giudice o l’autorità di protezione dei minori ha già deciso in merito all’assegnazione dell’accredito per compiti educativi.
1 RS 831.101
2013-2802 1361
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2014
5 L’articolo 29sexies capoverso 3 secondo periodo LAVS si applica per analogia alla divisione per metà dell’accredito per compiti educativi. 6 Fino alla decisione in merito alla sua assegnazione, l’accredito per compiti edu- cativi è interamente assegnato alla madre. 7 Le modifiche nell’assegnazione dell’accredito per compiti educativi hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
14 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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