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AS 2014 1389

AS 2014 1389

Correzione

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 15 maggio 2013 (RU 2013 1753; RS 916.404.1)

Cifra I (art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva)

Invece di:

I …

Art. 20 cpv. 6 …

Leggere:

I …

Art. 20 cpv. 6 …

Art. 29 cpv. 1 e 2 frase introduttiva 1 Il proprietario di equidi vivi che al 30 novembre 2013 non è ancora registrato nella banca dati deve farsi registrare presso il gestore della banca dati secondo l’articolo 8 capoverso 1. 2 Per gli equidi in vita al 30 novembre 2013 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 30 novembre 2013, i seguenti dati:

11 giugno 2014 Cancelleria federale

2014-1453 1389

O BDTA. Correzione RU 2014

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