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AS 2014 1391

Iniziativa popolare federale «Contro l'immigrazione di massa»

Iniziativa popolare federale «Contro l’immigrazione di massa»

Accettata il 9 febbraio 2014

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art 121, rubrica Legislazione sugli stranieri e sull’asilo

Art. 121a Regolazione dell’immigrazione

1 La Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri.

2 Il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. I tetti massimi valgono per tutti i permessi rilasciati in virtù del diritto degli stranieri, settore dell’asilo incluso. Il diritto al soggiorno dura- turo, al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali può essere limitato. 3 I tetti massimi annuali e i contingenti annuali per gli stranieri che esercitano un’attività lucrativa devono essere stabiliti in funzione degli interessi globali dell’economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli Svizzeri; essi devono comprendere anche i frontalieri. Criteri determinanti per il rilascio del per- messo di dimora sono in particolare la domanda di un datore di lavoro, la capacità d’integrazione e una base esistenziale sufficiente e autonoma. 4 Non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono al presente articolo.

5 La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 11

11. Disposizione transitoria dell’art. 121a (Regolazione dell’immigrazione)

1 I trattati internazionali che contraddicono all’articolo 121a devono essere rinego- ziati e adeguati entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. 2 Se la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 121a non è entrata in vigore entro tre anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione in via d’ordinanza.

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