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AS 2014 1409

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Modifica del 5 giugno 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato2 dell’ordinanza del 25 maggio 20053 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 6 giugno 2014 alle ore 18.004.

5 giugno 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.18 4 La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 6 giu. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2014-1299 1409

Provvedimenti nei confronti del Sudan. O RU 2014

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