AS 2014 1457
Ordinanza sull'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
del 6 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed Euro- pean Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). 2 Si applica alle imprese di diritto pubblico o privato (aziende) con sede in Svizzera che desiderano candidarsi per un mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi di cui al capoverso 1 e che, a tal proposito, necessitano di una dichiarazione di sicurezza aziendale nazionale.
Art. 2 Servizio specializzato competente La procedura di sicurezza relativa alle aziende è eseguita dal servizio competente per l’esecuzione della procedura in materia di tutela del segreto (servizio specializ- zato PTS) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport (DDPS).
Art. 3 Avvio e consenso 1 La procedura di sicurezza relativa alle aziende è avviata su domanda del servizio o dell’organizzazione competente per l’assegnazione di mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS (mandante).
2 Può essere eseguita soltanto con il consenso dell’azienda.
Art. 4 Abbandono della procedura di sicurezza relativa alle aziende
1 La procedura di sicurezza è abbandonata se l’azienda:
a. revoca il suo consenso o non collabora alla procedura; b. non entra più in considerazione per il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza.
RS 510.661 1 RS 101
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2 In caso di abbandono della procedura sono distrutti tutti i dati e gli atti ad essa relativi.
Art. 5 Idoneità dell’azienda relativamente alla sicurezza 1 Il servizio specializzato PTS valuta se, relativamente alla sicurezza, l’azienda è idonea a eseguire il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza o se sussiste un rischio per la sicurezza.
2 Può acquisire dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità:
a. presso l’azienda; b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione; c. da fonti accessibili al pubblico. 3 Può chiedere dati rilevanti per la valutazione dell’idoneità ad autorità estere.
Art. 6 Rischio per la sicurezza 1 Sussiste un rischio per la sicurezza se, sulla base dei dati acquisiti, vi sono indizi concreti che, con elevata probabilità, l’azienda eseguirà in maniera contraria alle prescrizioni o non appropriata il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza. 2 La probabilità di un’esecuzione contraria alle prescrizioni o non appropriata del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza può essere considerata elevata in particolare se: a. a causa di infrazioni o altri eventi sussistono dubbi giustificati in merito all’affidabilità dell’azienda; b. l’azienda è controllata o influenzata da un altro Stato o da un’organizzazione estera di diritto pubblico o privato e tale controllo o influsso è incompatibile con gli interessi in materia di sicurezza della Confederazione o dei pro- grammi Galileo ed EGNOS; c. nei confronti di persone che lavorano per l’azienda e indispensabili all’ese- cuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza è stata emanata una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). 3 Il rischio per la sicurezza deve risultare dalle circostanze e situazioni effettive relative all’azienda, a prescindere da una colpa.
Art. 7 Piano in materia di sicurezza 1 Se dalla valutazione secondo l’articolo 5 risulta che l’azienda è idonea, il servizio specializzato PTS allestisce un piano in materia di sicurezza. 2 Al riguardo, il servizio specializzato PTS tiene conto dei requisiti di sicurezza del mandante specifici al progetto.
2 RS 120.4
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3 Può acquisire i dati necessari all’allestimento del piano per scritto oppure mediante una visita all’azienda.
Art. 8 Controlli di sicurezza relativi alle persone 1 Le persone che lavorano per l’azienda e che sono chiamate a partecipare all’ese- cuzione del mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP3. 2 Per i controlli di sicurezza relativi alle persone eseguiti in applicazione della pre- sente ordinanza, il servizio specializzato PTS è considerato autorità decisionale secondo l’articolo 24 capoverso 1 OCSP.
Art. 9 Dichiarazione di sicurezza aziendale 1 Il servizio specializzato PTS rilascia all’azienda una dichiarazione di sicurezza aziendale sotto forma di decisione non appena l’azienda ha applicato in maniera comprovata il piano in materia di sicurezza. 2 Se l’azienda non applica il piano in materia di sicurezza, il servizio specializzato PTS abbandona la procedura ed emana una corrispondente decisione. 3 Il servizio specializzato PTS comunica il contenuto della decisione al mandante.
4 Le dichiarazioni di sicurezza aziendale sono valevoli fino al 31 dicembre 2017.
Art. 10 Obblighi dell’azienda 1 Le aziende titolari di una dichiarazione di sicurezza aziendale devono applicare in permanenza le misure del piano in materia di sicurezza.
2 Annunciano senza indugio al servizio specializzato PTS e al mandante tutti i
cambiamenti e gli incidenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza.
Art. 11 Controlli e misure di protezione
1 Il servizio specializzato PTS, senza preavviso, è autorizzato a:
a. ispezionare i settori nei quali è eseguito il mandato sensibile sotto il profilo della sicurezza; b. consultare documenti rilevanti per il mandato. 2 Se sussistono indizi concreti che nell’azienda la sicurezza delle informazioni è minacciata, il servizio specializzato PTS può adottare immediatamente le misure di protezione necessarie e in particolare mettere al sicuro documenti e materiali rile- vanti per il mandato.
3 RS 120.4
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Art. 12 Ripetizione della procedura La procedura di sicurezza relativa alle aziende è ripetuta se vi è un motivo concreto per presumere che in seguito a cambiamenti sostanziali in seno all’azienda sono emersi nuovi rischi per la sicurezza.
Art. 13 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale 1 Il servizio specializzato PTS revoca la dichiarazione di sicurezza aziendale se:
a. l’azienda non adempie i propri obblighi secondo l’articolo 10; b. nel quadro di una ripetizione della procedura viene constatato un rischio per la sicurezza.
2 Emana una corrispondente decisione e ne comunica il contenuto al mandante.
Art. 14 Tutela giurisdizionale Contro le decisioni del servizio specializzato PTS è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 15 Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali da parte del servizio specializzato PTS è retto dagli articoli 150–155 della legge federale del 3 ottobre 20084 sui sistemi d’informazione militari.
Art. 16 Costi ed emolumenti 1 I costi della procedura di sicurezza relativa alle aziende sono assunti dall’azienda stessa. 2 La riscossione di emolumenti è retta dall’ordinanza dell’8 novembre 20065 sugli emolumenti del DDPS.
Art. 17 Esecuzione
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 Se necessario può emanare disposizioni esecutive.
3 Se non emana disposizioni esecutive, si applicano per analogia le disposizioni
dell’ordinanza del 29 agosto 19906 sulla tutela del segreto.
4 RS 510.91 5 RS 172.045.103 6 RS 510.413
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Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014 con effetto sino al 31 dicem- bre 2017.
6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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