AS 2014 1585
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 6 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 2 2 I valori di riscatto dei contratti d’assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.
Art. 50 cpv. 3 e 4 3 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici. 4 L’istituto di previdenza può estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, in base al suo regolamento, purché comprovi in modo concludente nell’allegato al conto annuale l’osservanza dei capoversi 1–3. Gli inve- stimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 5 lettera c.
Art. 53 Investimenti autorizzati (art. 71 cpv. 1 LPP)
1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:
a. contanti; b. crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
1. averi su conti correnti postali o conti bancari,
2. investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3. obbligazioni di cassa,
1 RS 831.441.1
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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. O RU 2014
4. obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d’opzione),
5. obbligazioni garantite,
6. titoli ipotecari svizzeri,
7. riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8. valori di riscatto di contratti d’assicurazione collettiva,
9. nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale,
ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell’indice; c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; d. partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli ana- loghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities, le materie prime e le infrastrutture. 2 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l’articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l’articolo 56a. 3 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b sono considerati investimenti alterna- tivi, in particolare: a. i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è sog- getto a condizioni; b. i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securi- ties), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi; c. i prestiti garantiti senior (senior secured loan). 4 Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
5 È ammesso un effetto leva soltanto nei casi seguenti:
a. investimenti alternativi; b. investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale; c. un investimento in un singolo immobile conformemente all’articolo 54b capoverso 2; d. investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l’intero patrimonio dell’istituto di previdenza.
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6 La legge del 23 giugno 20062 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.
Art. 54b cpv. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 55 lett. a Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patri- monio totale:
a. 50 per cento per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
II L’ordinanza del 22 giugno 20113 sulle fondazioni d’investimento è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 5–7 5 È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d’investimento direttamente, mediante filiali secondo l’articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l’onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.
6 La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via
eccezionale e temporaneamente, se questo: a. è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati; b. è necessario per preservare la liquidità; e c. è nell’interesse degli investitori. 7 Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d’investi- mento.
2 RS 951.31 3 RS 831.403.2
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Art. 44a Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014 1 Le fondazioni d’investimento esistenti devono adeguare l’investimento del patri- monio e i loro statuti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014. 2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l’esercizio 2015.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014 1 Gli istituti di previdenza devono adeguare l’investimento del patrimonio e i loro regolamenti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014. 2 La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l’esercizio 2015.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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