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AS 2014 1589

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica

Modifica del 21 maggio 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modifi- cata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. c 1 Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati: c. prodotti e sostanze di cui all’allegato 3 numero 27 lettere b e c dell’ordi- nanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), che all’articolo 6 capoverso 8bis OCDerr vengono definiti «sostanze aromatiche naturali» o «preparazioni aroma- tiche».

Art. 16d cpv. 1 1 Per ogni invio l’importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L’importatore può commercializzare o preparare l’invio soltanto se l’ente di certificazione ha esaminato l’invio e compilato la casella 17 del certificato di controllo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann