AS 2014 1591
Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe
Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe
del 21 maggio 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 maggio 20111 sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA), ordina:
Art. 1 Contrassegni ufficiali I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l’alpe) sono definiti nell’allegato.
Art. 2 Elementi grafici 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) mette a disposizione in formato elet- tronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese. 2 Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un’altra lingua deve farli approvare dall’UFAG.
Art. 3 Impiego degli elementi grafici 1 I contrassegni possono essere impiegati con o senza testo. Il carattere è Helvetica Neue LT.
2 Devono essere impiegati i seguenti colori:
a. per il contrassegno per la montagna: Pantone 300 C (blu); b. per il contrassegno per l’alpe: Pantone 396 C (verde); c. per la croce svizzera: Pantone 485 C (rosso). 3 I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un’altezza inferiore a 5 mm. 4 Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero. 5 Se le indicazioni riportate sull’imballaggio sono di un solo colore, è possibile impiegare i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.
RS 910.193 1 RS 910.19
2013-0954 1591
Contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe. O del DEFR RU 2014
6 I contrassegni non devono essere impiegati in un’applicazione grafica in negativo.
7 I contrassegni impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere
chiaramente separati da questi ultimi. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere dimensioni comparabili.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
21 maggio 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
Contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe. O del DEFR RU 2014
Allegato (art. 1)
Contrassegni ufficiali (elementi grafici)
1. Contrassegno per la montagna
Contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell’alpe. O del DEFR RU 2014