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AS 2014 163

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

del 6 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 354 capoverso 4 del Codice penale1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biome- trica da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). 2 Il trattamento dei dati segnaletici ha lo scopo di permettere alle autorità della Confederazione e dei Cantoni di identificare persone vive e morte, di identificare le tracce rilevate sul luogo di un reato, nonché di individuare connessioni tra i reati.

3 Per altro, sono applicabili l’articolo 87 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072

sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e l’articolo 226 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane (OD).

Art. 2 Dati segnaletici di natura biometrica Sono considerati dati segnaletici di natura biometrica ai sensi della presente ordi- nanza: a. i dati dattiloscopici: impronte digitali, palmari e del profilo della mano; b. le tracce dattiloscopiche rilevate in relazione a un sospetto di reato (qui di seguito «tracce»); c. le fotografie; d. i connotati.

Art. 3 Compiti di fedpol 1 I servizi competenti di fedpol trattano dati segnaletici nell’ambito dei seguenti compiti:

RS 361.3

2013-0645 163

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a. gestione del sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) al fine di registrare in modo centralizzato i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 2, nonché di confrontarli in modo automatizza- to e di analizzarli; b. amministrazione degli schedari delle impronte digitali e delle fotografie loro trasmesse; c. ricezione e controllo della qualità e dell’esaustività dei dati segnaletici forni- ti da altre autorità; d. confronto dei dati segnaletici loro forniti con quelli dei propri schedari; e. comunicazione del risultato del confronto all’autorità richiedente, ad altre autorità di perseguimento penale che indagano nei confronti della stessa per- sona, nonché ad altre autorità che devono conoscere l’identità della persona in questione per adempiere i loro compiti legali; f. elaborazione di statistiche sui risultati; g. messa a disposizione dei dati dattiloscopici esistenti in favore delle autorità di cui all’articolo 4, qualora esse, nel caso singolo, abbiano richiesto tali dati e i dati siano indispensabili per l’adempimento dei loro compiti. 2 I servizi competenti di cui al capoverso 1 devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 170254.

Art. 4 Autorità committenti 1 Le autorità seguenti possono far confrontare dal servizio incaricato della gestione di AFIS i dati segnaletici di natura biometrica: a. i servizi di fedpol competenti per la Polizia giudiziaria federale e per la coo- perazione internazionale di polizia; b. i servizi dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) competenti per l’identificazione dei richiedenti l’asilo e delle persone bisognose di protezio- ne, per l’esame delle condizioni d’entrata e per le procedure in materia di di- ritto degli stranieri; c. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente per l’assistenza giu- diziaria internazionale; d. i servizi dell’Amministrazione federale delle dogane competenti per l’identi- ficazione delle persone; e. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti; f. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); g. i servizi di polizia incaricati in virtù del diritto cantonale del rilevamento se- gnaletico e dell’identificazione delle persone nei Cantoni;

4 ISO/IEC 17025: 2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. Le norme possono essere consultate gratuitamente presso fedpol o richieste all’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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h. le autorità dei Cantoni competenti in materia di stranieri e asilo, sempre che siano autorizzate dall’UFM a confrontare i dati in AFIS. 2 Il servizio cantonale d’identificazione di cui al capoverso 1 lettera g funge da interlocutore principale di fedpol per tutte le questioni correlate all’applicazione della presente ordinanza da parte dei servizi di polizia del Cantone pertinente.

Art. 5 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d’accesso e il diritto alla rettifica e alla distruzione di dati, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati (LPD). 2 La persona interessata che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta a fedpol.

Art. 6 Archiviazione dei dati La consegna all’Archivio federale di dati contenuti nei sistemi d’informazione è retta dall’articolo 21 LPD6 e dalla legge federale del 26 giugno 19987 sull’archivia- zione.

Sezione 2: AFIS

Art. 7 Principi

1 AFIS contiene dati segnaletici di natura biometrica.

2 A ogni rilevamento segnaletico di una persona e a ogni traccia è attribuito un

numero unico di controllo del processo. 3 Sono registrati tutti i dati segnaletici di natura biometrica necessari per il con- fronto. 4 Per documentare il processo di analisi e garantire la qualità, oltre ai dati segnaletici di natura biometrica possono essere registrati anche i dati inerenti al processo e al caso.

Art. 8 Contenuto di AFIS

1 Dopo il confronto sono registrati in AFIS:

a. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati:

1. per accertare l’identità delle persone nel corso di una procedura preli-

minare ai sensi del Codice di procedura penale8,

2. nel quadro di indagini volte a chiarire un reato,

5 RS 235.1 6 RS 235.1 7 RS 152.1 8 RS 312.0

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3. da un’autorità svizzera o estera di polizia nel quadro dell’assistenza

amministrativa internazionale; b. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati per accertare l’identità di:

1. persone decedute,

2. persone che non possono fornire informazioni sulla propria identità

causa la loro età, un infortunio, una malattia permanente, un’invalidità, una turba psichica o una turba della coscienza; c. le tracce e le fotografie di presunti autori di reato sconosciuti; d. le impronte digitali e le fotografie di richiedenti l’asilo rilevate e scattate conformemente alla legislazione sull’asilo; e. i dati segnaletici di natura biometrica rilevati a persone conformemente alla legislazione sugli stranieri e alla legislazione doganale.

2 I dati segnaletici di natura biometrica del SIC non sono registrati in AFIS.

Art. 9 Nuova fotografia o notifica segnaletica destinata a IPAS 1 Nel caso singolo, un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a, d e g può limitarsi a fotografare una persona i cui dati segnaletici sono già stati rilevati oppure ad allestire per questa persona una notifica segnaletica destinata al sistema informa- tizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) di fedpol. 2 Il collegamento tra la fotografia o la notifica segnaletica destinata a IPAS e i dati segnaletici di natura biometrica già esistenti è effettuato mediante il numero di controllo del processo. Tale collegamento è dapprima verificato con un controllo delle impronte di due dita.

Art. 10 Dati dattiloscopici di persone autorizzate ad accedere al luogo del reato 1 Le autorità cantonali e federali possono prelevare dati dattiloscopici dei collabora- tori che svolgono compiti nei settori della polizia scientifica e dell’assunzione di prove, se il prelievo è necessario per distinguere le loro tracce dalle altre tracce rilevate sul luogo del reato. 2 Le autorità trasmettono i dati di cui al capoverso 1 al servizio responsabile della gestione di AFIS unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi. 3 Il servizio responsabile della gestione di AFIS registra i dati dattiloscopici in un indice separato dal sistema d’informazione. 4 Le autorità ordinano la cancellazione dei dati dattiloscopici dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

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Art. 11 Indice per il controllo del processo di trattamento 1 Per potere ricostruire o controllare a posteriori il risultato di un confronto eseguito nel sistema d’informazione, i dati segnaletici di natura biometrica nonché i dati inerenti al processo e al caso di cui all’articolo 7 capoverso 4 sono registrati in un indice separato; tale indice non deve essere utilizzato per scopi di confronto. 2 I dati rilevati in occasione dell’identificazione di una persona sono conservati in tale indice per 30 giorni dal momento della consultazione, i dati correlati a una traccia per cinque anni dal momento del riscontro positivo.

Art. 12 Regolamento sul trattamento dei dati Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati in AFIS.

Art. 13 Pianificazione, test e formazioni Per la pianificazione nonché per test, ottimizzazioni del sistema e formazioni pos- sono essere trattati dati pseudonomizzati.

Art. 14 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta da: a. l’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati; b. l’ordinanza del 9 dicembre 201110 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Sezione 3: Trattamento dei dati in altri sistemi d’informazione

Art. 15 1 Il numero di controllo del processo e i corrispondenti dati personali o inerenti al caso sono trattati in IPAS oppure nel sistema d’informazione centrale sulla migra- zione (SIMIC) dell’UFM.

2 Ilnumero di controllo del processo è collegato dal servizio competente della

gestione di AFIS agli altri dati personali o inerenti alle tracce contenuti in IPAS o SIMIC.

9 RS 235.11 10 RS 172.010.58

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Sezione 4: Comunicazione e trasmissione dei dati

Art. 16 Comunicazione dei dati 1 Al momento della comunicazione del risultato del confronto ai sensi dell’articolo 3 lettera e, fedpol comunica i seguenti dati: a. da AFIS:

1. il risultato del confronto («hit» oppure «no-hit»),

2. le fotografie, se disponibili,

3. in caso di riscontro positivo di una traccia, il confronto delle impronte

digitali; b. da IPAS:

1. cognomi,

2. nomi,

3. data di nascita,

4. sesso,

5. luogo d’origine,

6. luogo di nascita,

7. nazionalità,

8. nomi dei genitori,

9. pseudonimi,

10. numero di controllo del processo,

11. motivo del rilevamento segnaletico (in codice),

12. autorità, luogo e data del rilevamento segnaletico,

13. informazioni su fotografie e profili del DNA disponibili,

14. informazioni su documenti d’identità,

15. misure,

16. risultato del confronto di dati dattiloscopici e di profili del DNA, effet-

tuato nell’ambito di precedenti richieste d’identificazione, con identifi- cazione positiva («hit»); c. da SIMIC:

1. numero personale,

2. cognomi,

3. nomi,

4. data di nascita,

5. sesso,

6. nazionalità,

7. pseudonimi,

8. numero di controllo del processo,

9. Cantone di attribuzione (procedura in materia del diritto d’asilo),

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10. autorità, luogo e data del rilevamento delle impronte digitali (procedura

in materia di diritto d’asilo). 2 Se le impronte digitali rilevate da servizi di polizia esteri coincidono con quelle dell’UFM, quest’ultimo decide se è lecito trasmettere i risultati alle autorità estere.

Sezione 5: Cancellazione dei dati

Art. 17 Cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica rilevati nel quadro di un procedimento penale 1 Il servizio competente della gestione di AFIS cancella i dati segnaletici di natura biometrica di cui all’articolo 2 rilevati a una determinata persona: a. non appena, nel corso del procedimento, si è potuta scagionare la persona interessata; b. dopo la morte della persona interessata; c. non appena il procedimento in corso è stato concluso con una sentenza d’assoluzione passata in giudicato; d. un anno dopo l’abbandono definitivo del procedimento; e. cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condi- zionale totale o parziale della pena; f. cinque anni dopo il pagamento di una multa o di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l’esecuzione di una corrispon- dente pena da commutazione; g. cinque anni dopo un’ammonizione, dopo la fine di una prestazione personale o dopo il pagamento di una multa ai sensi degli articoli 22–24 del diritto penale minorile del 20 giugno 200311 (DPMin); h. cinque anni dopo la fine del periodo di prova in caso di sospensione condi- zionale di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 35 DPMin; i. cinque anni dopo l’esecuzione di una misura protettiva ai sensi degli arti- coli 12–14 DPMin; j. dieci anni dopo l’esecuzione di una privazione della libertà ai sensi dell’articolo 25 DPMin; k. dieci anni dopo la fine dell’esecuzione di un collocamento ai sensi dell’arti- colo 15 DPMin.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, i dati non sono cancellati se

l’assoluzione o l’abbandono del procedimento sono avvenuti per non imputabilità dell’autore.

11 RS 311.1

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3 Tutti i dati che non sono stati cancellati in virtù del capoverso 1 sono cancellati, fatta salva una cancellazione successiva in virtù del capoverso 4, al più tardi: a. 30 anni dopo il rilevamento segnaletico; b. in caso di materiale segnaletico estero, 30 anni dopo la registrazione in IPAS. 4 In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento o di misure terapeuti- che, fedpol cancella i dati 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura.

Art. 18 Dettagli sulla cancellazione 1 Se, al momento in cui occorre cancellare i dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona, risulta che tali dati sono necessari per un altro procedi- mento nei confronti della medesima persona e che IPAS invece contiene soltanto una nuova fotografia o una notifica segnaletica destinata a IPAS (art. 9), la cancella- zione in merito al primo procedimento è verbalizzata in IPAS, mentre i dati segnale- tici di natura biometrica sono collegati all’altro procedimento mediante un’osser- vazione. 2 Se, al momento della cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica di una determinata persona in IPAS, si constata che, sulla base delle informazioni ivi regi- strate, i dati hanno fornito un riscontro positivo con una traccia, la cancellazione dei dati è comunicata al Cantone che possiede tale traccia.

Art. 19 Cancellazioni subordinate a consenso 1 Nei casi di cui all’articolo 17 capoversi 1 lettere e–k e 4, l’autorità committente chiede il consenso dell’autorità giudiziaria competente. Quest’ultima può negare il consenso se sussiste il sospetto concreto di un crimine o di un delitto non caduto in prescrizione o se si teme una recidiva. 2 Non appena dispone del consenso dell’autorità giudiziaria competente, l’autorità committente chiede al servizio competente per la gestione di AFIS di cancellare i dati.

3 Si può prescindere dal chiedere il consenso a un’autorità estera.

Art. 20 Cancellazione di tracce e dei dati segnaletici di natura biometrica di persone decedute Fedpol cancella una traccia e i dati segnaletici di natura biometrica di una persona deceduta nonché i dati inerenti al caso: a. su richiesta dell’autorità che ha fornito i dati; essa esige la cancellazione in particolare non appena i dati possono essere attribuiti a una persona che non entra in linea di conto come autrice del reato; b. non appena possono essere attribuiti a un presunto autore di reato; c. d’ufficio dopo 30 anni, eccetto per le tracce di reati imprescrittibili.

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Art. 21 Cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica rilevati al di fuori di un procedimento penale 1 I dati segnaletici di natura biometrica rilevati, al di fuori di un procedimento penale, a una persona deceduta, sono cancellati non appena tale persona è stata identificata. 2 I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 lettera b numero 2, restano in AFIS finché sussistono i motivi all’origine della registrazione. 3 I dati registrati al di fuori di un procedimento penale sono in ogni caso cancellati dopo 50 anni.

Art. 22 Comunicazione sui dati da cancellare

1 Le seguenti autorità comunicano al servizio competente per la gestione di AFIS

quando sono adempiti i presupposti legali per la cancellazione di dati personali e di tracce: a. le autorità di cui all’articolo 4 lettere a–e e g; b. i pubblici ministeri e i giudici della Confederazione e dei Cantoni nel quadro di procedimenti penali; c. le autorità di perseguimento penale. 2 La comunicazione deve avvenire per via elettronica entro 30 giorni dal momento in cui si verifica o diviene nota la circostanza determinante per la cancellazione. 3 I Cantoni stabiliscono un servizio centrale incaricato di eseguire la comunicazione.

Art. 23 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione Il servizio competente per la gestione di AFIS cancella, sulla base della comunica- zione di cui all’articolo 22, i dati in IPAS conformemente all’articolo 9 dell’ordi- nanza IPAS del 15 ottobre 200812. Al contempo fa cancellare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 21 novembre 200113 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è abrogata.

12 RS 361.2 13 RU 2002 171, 2004 2577 4813, 2006 957 1945, 2008 4943

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Art. 25 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 26 Disposizioni transitorie 1 I dati segnaletici di natura biometrica registrati in AFIS prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono cancellati su richiesta della persona interessata in applicazione dell’articolo 17 capoverso 1 lettere a e c–k; l’articolo 17 capoversi 2–4 si applica per analogia. 2 Se ai dati dattiloscopici rilevati prima dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza corrisponde anche un profilo del DNA, con la cancellazione del profilo sono contemporaneamente cancellati anche i dati dattiloscopici a esso collegati.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

6 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 25)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 24 ottobre 200714 sull’ammissione, il soggiorno

e l’attività lucrativa

Art. 87 cpv. 1bis‒1sexies e 2 1bis Le impronte digitali e le fotografie di cui al capoverso 1 lettere a e b possono essere rilevate o scattate al fine della loro registrazione nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia, se lo straniero in questione: a. certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falso o fal- sificato; b. è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito; c. rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità; d. presenta documenti falsi o falsificati; e. entra in Svizzera o lascia la Svizzera illegalmente o soggiorna illegalmente in Svizzera. 1ter Allo scopo di accertare e assicurare l’identità dello straniero in questione, le autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 6 dicembre 201315 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica possono far registrare i dati segnaletici di natura biometrica in AFIS. 1quater L’UFM può autorizzare un’autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (autorità committente) a eseguire confronti di dati in AFIS. L’autorità committente presenta prima una richiesta scritta all’UFM in cui spiega la necessità di eseguire i confronti dei dati per adempiere le sue mansioni. 1quinquies Esso prepara il risultato di un confronto ai sensi del capoverso 1quater, tra- smessogli dal servizio competente per la gestione di AFIS, e lo inoltra all’autorità committente. 1sexies I dati segnaletici di natura biometrica rilevati dalle autorità di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica non sono registrati in AFIS.

14 RS 142.201 15 RS 361.3

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2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali, nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati conformemente all’ordinanza del 6 di- cembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. Le impronte delle due dita sono cancellate due anni dopo il rilevamento segnaletico.

2. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 200816

Art. 7 cpv. 1 lett. h ed i 1 Fedpol può, nell’ambito dell’assistenza amministrativa, trasmettere su richiesta le informazioni registrate nell’IPAS alle seguenti autorità, a condizione che tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali: h. il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente del casellario giudi- ziale per l’identificazione di persone registrate nel sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale qualora si sospetti un errore nel collega- mento dei dati; i. i servizi centrali di coordinamento dei Cantoni per determinare se sussistono i presupposti legali per cancellare un profilo del DNA ai sensi degli arti- coli 16–19 della legge del 20 giugno 200317 sui profili del DNA, nonché per cancellare i dati segnaletici di natura biometrica ai sensi degli articoli 17–21 dell’ordinanza del 6 dicembre 201318 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Art. 9 cpv. 1 e 1bis 1 I dati registrati nell’IPAS che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memo- rizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (O del 6 dic. 201319 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (O del

3 dic. 200420 sui profili del DNA) sono cancellati contemporaneamente ai dati

corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione. 1bis Sono escluse dalla cancellazione ai sensi del capoverso 1 le pratiche «hit» di cui all’allegato 1. Esse restano memorizzate finché nell’IPAS figura almeno una pratica con il numero di controllo del processo delle categorie «AFIS» o «DNA». Dopo la cancellazione degli ultimi dati ancora rimasti delle categorie «AFIS» o «DNA», la pratica «hit» resta memorizzata nell’IPAS per una durata massima di cinque anni.

16 RS 361.2 17 RS 363 18 RS 361.3 19 RS 361.3 20 RS 363.1

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Art. 9a Verbalizzazione delle cancellazioni I verbali delle cancellazioni sono conservati per un anno a partire dal momento della cancellazione dei dati. I verbali sono accessibili esclusivamente all’incaricato per la protezione dei dati dell’Ufficio e possono essere utilizzati unicamente per sorve- gliare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

3. Ordinanza del 1° novembre 200621 sulle dogane

Art. 226 cpv. 2, frase introduttiva, 2bis, 3 lett. a e 4 2 Essa può constatare i dati personali e l’identità della persona sulla base dell’im- magine del viso, del colore, degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte delle due dita e di altre caratteristiche personali, se: … 2bis Le impronte delle due dita di cui al capoverso 2 possono essere registrate nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia. Sono cancellate non appena l’identità è accertata, ma al più tardi due anni dopo il rilevamento segnaletico. 3 L’Amministrazione delle dogane può accertare o completare i dati sull’identità di una persona mediante il rilievo di dati biometrici: a. nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante dati dattiloscopici; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 6 di- cembre 201322 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica; 4 Essa deve cancellare i dati rilevati non appena sono stati memorizzati nella corri- spondente banca dati conformemente al capoverso 3.

21 RS 631.01 22 RS 361.3

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