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AS 2014 1683

Ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali

Ordinanza dell’UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali

del 21 maggio 2014

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali, ordina:

Art. 1 Lista degli alimenti OGM per animali Gli organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi sono elencati nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’alle- gato.

Art. 2 Tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di alimenti per animali 1 Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi possono essere immessi sul mercato per cinque anni dopo la revoca dell’autorizzazione se: a. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evi- tare la presenza di tracce; e b. la quota di tracce non supera lo 0,9 per cento di massa. 2 Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata per motivi di sicurezza non possono essere immessi sul mercato.

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 20052 concernente la lista degli alimenti OGM per animali è abrogata.

RS 916.307.11 1 RS 916.307 2 RU 2005 985

2014-0558 1683

Lista degli alimenti OGM per animali. O dell’UFAG RU 2014

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

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Lista degli alimenti OGM per animali. O dell’UFAG RU 2014

Allegato (art. 1)

Lista degli alimenti OGM per animali

Organismi geneticamente modificati Materie prime e additivi nei quali possono Data dell’autorizzazione autorizzati per la produzione di materie essere utilizzati gli organismi della prime e additivi colonna 1

Soia GTS 40-3-2 (Monsanto) tutti 20.12.1997

Granturco Bt 11 (Syngenta) tutti 14.10.1998

Granturco Bt 176 (Syngenta) tutti 06.01.1998

Granturco MON810 (Monsanto) tutti 27.07.2000

Granturco 1507 (Pioneer HiBred) tutti 01.07.2014

Tutti gli organismi geneticamente Glutine di granturco modificati che in virtù degli Alimenti di glutine di granturco articoli 19–23 del regolamento Farina di fuso di granturco (CE) n. 1829/20033 possono essere Germi di granturco immessi sul mercato nell’UE Fiocchi di granturco Farina di granturco per l’alimentazione animale Tritello di spiga di granturco essiccato Amido di granturco Amido gonfiato di granturco Borlande essiccate di granturco Fave di soia estruse Baccelli di fave di soia Farina o fiocchi di patate Fecola di patate Proteine di patate Melassa di barbabietole da zucchero Polpa di barbabietole da zucchero Olio, panelli oleosi e altri sotto- prodotti dell’estrazione di olio di colza, soia, cotone e granturco

3 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre

2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268

del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell’11.3.2008, GU L 97 del 09.4.2008, pag. 64.

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