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AS 2014 1687

Ordinanza sull'allevamento di animali

Ordinanza sull’allevamento di animali (OAlle)

Modifica del 21 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 5 cpv. 3 3 Un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se: a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell’atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

Art. 15 cpv. 2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8

2 I contributi sono i seguenti:

c. 5 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4 g. 1 franco per ogni prima diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute con il metodo ICAR

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Allevamento di animali. O RU 2014

7 Il contributo versato per ogni campione di latte di cui al capoverso 2 lettera c è calcolato in base al numero di campioni di latte per il quale è stata presentata una domanda moltiplicato per l’aliquota di cui al capoverso 2 lettera c, meno la somma dei contributi per prime diagnosi secondo il capoverso 2 lettera g diviso per il numero di campioni di latte. 8 Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute.

Art. 22 cpv. 4

4 Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui

proprietario durante l’anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell’organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 23 cpv. 1bis 1bis Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi l’anno.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1

Art. 15 Giorno di riferimento/ Termine per la periodo di riferimento presentazione della domanda

… Esami della produzione di carne 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esami dello stato di salute 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

N. 3

3. Allevamento di suini

Art. 17 Giorno di riferimento/ Termine per la periodo di riferimento presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico Effettivo medio di animali iscritti 15 dicembre nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre Esami nell’azienda 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esami in una stazione 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

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Art. 17 Giorno di riferimento/ Termine per la periodo di riferimento presentazione della domanda

Esami nell’azienda concernenti 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre l’odore di verro Infrastruttura necessaria alla realizzazione 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici

N. 4 Titolo della colonna

Art. 18 Giorno di riferimento/ Termine per la periodo di riferimento presentazione della domanda

N. 7

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21 Periodo di riferimento Termine per la presentazione della domanda

Animali iscritti nel libro genealogico 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre (regina) Determinazione della purezza 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esame funzionale nell’apiario 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici Stazione di fecondazione A e B 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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