AS 2014 1691
Ordinanza concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico
Ordinanza concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)
del 6 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto lʼarticolo 54a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d e 165g della legge del 29 aprile 19982 sullʼagricoltura (LAgr), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la gestione del sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) e quella del sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS). Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti: a. le competenze; b. il contenuto e le fonti dei dati; c. i diritti di accesso; d. la comunicazione di dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; f. lʼarchiviazione; g. il finanziamento di ASAN.
2 ASAN e ALIS sono sottosistemi del sistema d’informazione centrale comune di
cui allʼarticolo 2 lettera a.
Art. 2 Definizioni Si intendono per: a. sistema d’informazione centrale comune: sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune allʼUfficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (USAV) e allʼUfficio federale dellʼagricoltura
RS 916.408
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(UFAG), finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una pro- duzione primaria ineccepibile; b. sottosistema: sistema dʼinformazione facente parte del sistema d’informa- zione centrale comune; c. gestione: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dellʼinfrastruttura tec- nica che garantiscono il corretto funzionamento di un sistema dʼinforma- zione; d. sviluppo: ampliamento di un sistema dʼinformazione, in particolare adegua- menti per adempiere nuove disposizioni legali; e. postazione dʼaccesso: licenza che consente lʼaccesso a un sistema dʼinfor- mazione; f terzi incaricati: persone od organizzazioni cui lʼautorità competente affida per contratto lo svolgimento di compiti dʼesecuzione previsti per legge nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari; g. produzione primaria: produzione di derrate alimentari e alimenti per animali non trasformati.
Art. 3 Compiti dellʼUSAV
1 LʼUSAV provvede alla gestione di ASAN e di ALIS e ne garantisce la disponibi-
lità.
2 In particolare:
a. conclude accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione lʼinfrastruttura e i servizi informatici; b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni; c. emana istruzioni tecniche secondo lʼarticolo 30; d. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale.
3 LʼUSAV è responsabile dei sistemi dʼinformazione. Nello specifico, adotta le
misure necessarie per garantire una gestione economica, così come la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 4 Servizi con diritto di accesso Nellʼambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN e ALIS: a. lʼUSAV: per garantire la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la sicu- rezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali non- ché una produzione primaria ineccepibile;
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b. lʼUFAG: per garantire la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la pro- tezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile; c. lʼAmministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza e lʼigiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli ali- menti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produ- zione primaria ineccepibile; d. lʼUfficio federale dellʼambiente (UFAM): per garantire la salute e la prote- zione degli animali selvatici; e. lʼUnità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sullʼesecuzione della legislazione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari; f. le autorità cantonali dʼesecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei set- tori della sicurezza e dellʼigiene delle derrate alimentari, della protezione dagli inganni, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile, per adem- piere i compiti cantonali in questi settori, nonché per rettificare i dati in ALIS; g. i terzi incaricati: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico, a condizione che siano date le condizioni di cui allʼarticolo 11; h. i laboratori riconosciuti: per adempiere ai loro obblighi di notifica e per retti- ficare dati inesatti che hanno trasmesso ad ALIS; i. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN e di ALIS: per garantire la funzionalità dei sistemi, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.
Sezione 2: Sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
Art. 5 Scopo 1 ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessi- tano per lʼadempimento dei compiti esecutivi negli ambiti della salute e della prote- zione degli animali, dellʼigiene delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.
2 Rientrano nella gestione amministrativa:
a. la gestione e lʼanalisi dei dati; b. la gestione dei processi esecutivi a livello federale e cantonale;
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c. la gestione e lʼutilizzo dei dati provenienti da laboratori riconosciuti; d. la gestione delle impostazioni di sistema e degli utenti.
Art. 6 Contenuto
1 ASAN contiene i seguenti tipi di dati:
a. dati di base relativi a persone, aziende e animali: dati che servono a identifi- care e categorizzare persone, aziende e animali; b. dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti dʼesecuzione nei settori dellʼagricoltura, della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari; c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e allʼadeguamento di ASAN alle esigenze esecutive; d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per lʼutilizzo di ASAN.
2 Il catalogo dei dati figura nellʼallegato 1.
Art. 7 Inserimento e trasmissione di dati 1 Gli Uffici federali, le autorità cantonali dʼesecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati inseriscono direttamente in ASAN i dati da notificare, sempreché ciò sia previsto dal diritto federale.
2 In casi di urgenza secondo lʼarticolo 57 capoverso 2 LFE, lʼUSAV può disporre
che vengano inseriti ulteriori dati in ASAN. 3 Le autorità cantonali dʼesecuzione e i terzi incaricati registrano i dati relativi ai controlli direttamente nel sistema d’informazione per i dati sui controlli (Acontrol) secondo agli articoli 6–9 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui sistemi d’infor- mazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr) oppure caricandoli dai sistemi dʼinformazione del Cantone.
Art. 8 Accesso ai dati di base Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base: a. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM e dellʼUFAL; b. i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione; c. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN.
Art. 9 Accesso ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione:
3 RS 919.117.71
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a. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN e di ALIS: a tutti i dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione; b. i collaboratori dellʼUSAV, dellʼUFAG, dellʼAFD, dellʼUFAM, dellʼUFAL e delle autorità cantonali dʼesecuzione, ai seguenti dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione:
1. i dati che hanno inserito personalmente,
2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali dʼesecuzione
(art. 7),
3. i dati provenienti da unʼunità amministrativa diversa dalla propria, qua-
lora siano necessari allʼadempimento dei compiti dʼesecuzione; c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione che hanno inserito personalmente.
Art. 10 Accesso ai dati di sistema e ai dati utenti Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, gli amministratori di ASAN e di ALIS possono accedere online ai dati di sistema e ai dati utenti.
Art. 11 Accesso da parte di terzi incaricati Terzi incaricati possono accedere online ai dati di base e ai dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione, a condizione che non si tratti di dati degni di particolare protezione. Lʼaccesso ai dati di aziende può essere loro concesso soltanto se i dati in questione non consentono di risalire ai profili della personalità.
Art. 12 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti: a. sistema dʼinformazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS/SIPA) secondo gli articoli 2–5 OSIAgr4; b. Acontrol; c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del 26 ottobre
20115 sulla BDTA;
d. portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr; e. Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) secondo lʼordinanza del 30 giugno 19936 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti; f. sistema dʼinformazione geografica (SIG) secondo gli articoli 10–13 OSIAgr; g. banca dati centrale secondo lʼarticolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani); h. ALIS.
4 RS 919.117.71 5 RS 916.404.1 6 RS 431.903
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Art. 13 Servizio specializzato
1 Al servizio specializzato competono:
a. la concessione dei diritti di accesso agli utenti e la loro gestione; b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche; c. gli adeguamenti tecnici e specialistici di ASAN; d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni; e. lʼeliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni; f. lo svolgimento di corsi di formazione; g. lʼesame tecnico e contenutistico dei dati ripresi da ALIS. 2 Il servizio specializzato collabora con i servizi specializzati dellʼUFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali.
Art. 14 Comitato misto 1 Il comitato misto si compone di quattro rappresentanti dellʼUSAV e quattro rap- presentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.
2 Il comitato misto:
a. collabora allʼallestimento del preventivo annuo per la gestione di ASAN; b. fornisce consulenza allʼUSAV in merito ad aspetti tecnici e finanziari legati alla gestione; c. formula proposte per lo sviluppo di ASAN, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati. 3 Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sottosistemi dellʼUFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.
4 Può assegnare incarichi al servizio specializzato.
5 Può ricorrere a esperti esterni per il trattamento di questioni specifiche.
Art. 15 Finanziamento 1 I costi di gestione di ASAN sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confedera- zione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specia- lizzato con un importo annuo pari a 100 000 franchi. 2 Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di posta- zioni dʼaccesso di cui questi dispongono.
3 Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni dʼaccesso è
disciplinato nell’accordo di utilizzazione. I Cantoni con oltre due postazioni dʼaccesso beneficiano di una riduzione dellʼimporto a loro carico per le postazioni dʼaccesso supplementari.
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4 I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni dʼaccesso, sono suddivisi fra tutti i Cantoni in funzione delle postazioni dʼaccesso di cui dispongono. 5 I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione standardizzata dei dati di cui allʼarticolo 7 capoverso 3.
Sezione 3: Sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio
Art. 16 Scopo ALIS serve al trattamento dei dati provenienti dai laboratori riconosciuti del servizio veterinario pubblico.
Art. 17 Contenuto
1 ALIS contiene i seguenti tipi di dati:
a. i dati delle analisi; b. i dati standard: dati che servono a codificare in modo uniforme i dati delle analisi.
2 Il catalogo dei dati figura nellʼallegato 2.
Art. 18 Inserimento dei dati I laboratori riconosciuti registrano regolarmente in ALIS i dati di cui allʼarticolo 312 capoverso 4 dellʼordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie e di cui allʼarticolo 6 capoverso 3 dellʼordinanza del 20 ottobre 20108 sul controllo del latte.
Art. 19 Accesso ai dati delle analisi e ai dati standard Se i compiti di cui allʼarticolo 4 lo esigono, le seguenti persone hanno accesso online ai dati sulle analisi e ai dati standard: a. i collaboratori dellʼUSAV; b. i collaboratori delle autorità cantonali dʼesecuzione; c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti; d. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ALIS.
7 RS 916.401 8 RS 916.351.0
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Art. 20 Collegamento con altri sistemi dʼinformazione I dati di ALIS sono accessibili per il tramite dei sistemi dʼinformazione seguenti: a. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo lʼordinanza del 26 ottobre 20119 BDTA; b. portale Internet Agate secondo gli articoli 20–22 OSIAgr 10; c. ASAN.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 21 Concessione dei diritti di accesso 1 La concessione dei diritti di accesso o la modifica del ruolo di utente avvengono dietro apposita domanda scritta presentata al servizio specializzato. 2 Gli utenti cantonali che fanno richiesta per il ruolo di amministratore presentano la domanda al servizio specializzato. Altri utenti cantonali presentano la domanda alla competente autorità dʼesecuzione. Questʼultima la inoltra al servizio specializzato. 3 I diritti e gli obblighi degli utenti cantonali e le rispettive responsabilità devono essere definiti nell’accordo di utilizzazione. 4 I diritti di accesso dei terzi incaricati e le misure necessarie a garantire la prote- zione dei dati devono essere definiti nellʼincarico.
Art. 22 Comunicazione di dati alle autorità
1 LʼUSAV, lʼUFAG, lʼUFAL, lʼUFAM, lʼAFD e le autorità cantonali dʼesecuzione
possono comunicare ad altre autorità dati degni di particolare protezione di ASAN e di ALIS se una legge lo prevede formalmente. La comunicazione dei dati avviene sotto forma di elenchi, rapporti o serie di dati in formato elettronico. 2 Nel quadro di compiti dʼesecuzione coordinati nei settori della salute e della prote- zione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari, dati non degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità online o in unʼaltra modalità appropriata.
Art. 23 Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici 1 Qualora sia tenuto, in conformità al diritto svizzero o internazionale, a redigere rapporti, lʼUSAV divulga in forma anonima i dati necessari a tal fine. 2 LʼUSAV tiene conto dei requisiti stabiliti nella legge del 9 ottobre 199211 sulla statistica federale.
9 RS 916.404.1 10 RS 919.117.71 11 RS 431.01
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Art. 24 Comunicazione di dati a privati LʼUSAV, lʼUFAL e le autorità cantonali dʼesecuzione possono comunicare a privati i dati relativi a persone e aziende contenuti in ASAN e in ALIS, se abilitati da una base legale oppure se le persone o le aziende coinvolte hanno dato il loro consenso.
Art. 25 Protezione dei dati 1 LʼUSAV e le autorità cantonali dʼesecuzione provvedono affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano rispettate. In un regolamento sul trattamento dei dati, lʼUSAV definisce le misure organizzative e tecniche necessarie a tal fine. 2 I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono lʼaccesso sicuro ad ASAN e ad ALIS, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.
Art. 26 Diritti delle persone interessate 1 I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN o in ALIS, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e cancellazione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 199212 sulla protezione dei dati. 2 La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identi- tà e presentare istanza scritta allʼautorità dʼesecuzione del Cantone di domicilio o allʼUSAV.
Art. 27 Rettifica dei dati Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN o ad ALIS provvedono alla rettifica dei dati inesatti.
Art. 28 Sicurezza informatica 1 Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dallʼordinanza del 9 dicembre 201113 sullʼinformatica nellʼAmministrazione federale.
2 LʼUSAV provvede affinché le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi
costituiscano parte integrante degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni, nonché degli accordi di prestazione conclusi con terzi e volti a garantire la manuten- zione tecnica di ASAN e ALIS. 3 I Cantoni e i laboratori riconosciuti provvedono alla sicurezza informatica nel proprio settore.
12 RS 235.1 13 RS 172.010.58
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Art. 29 Archiviazione e cancellazione dei dati 1 Lʼarchiviazione dei dati è retta dalla legge del 26 giugno 199814 sullʼarchiviazione.
2 La cancellazione dei dati avviene al massimo dopo 30 anni.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione LʼUSAV emana in particolare istruzioni tecniche su: a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sottosistemi, ai sistemi dʼinformazione dei Cantoni e a terzi incaricati; b. le frequenze di trasmissione dei dati; c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e degli elenchi di riferimento; d. i requisiti tecnici e organizzativi per lʼutilizzo di ASAN e di ALIS. e. la forma e lʼutilizzo del catalogo dei dati di ASAN; f. la forma e la struttura dei dati delle analisi e dei dati standard di ALIS.
Art. 31 Abrogazione e modifica di altri atti normativi Lʼabrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nellʼallegato 3.
Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 RS 152.1
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Allegato 1 (art. 6 cpv. 2)
Catalogo dei dati di ASAN
1 Dati di base
1.1 Persone
1.1.1 Generalità: nome, cognome, indirizzo, recapiti
1.1.2 Peculiarità della persona (funzione, qualifica, ruolo)
1.1.3 Attiva / inattiva nel sistema
1.1.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
1.1.5 Numeri utili a identificare una persona
1.1.6 Numero della competente autorità cantonale dʼesecuzione
1.2 Aziende
1.2.1 Informazioni generali: nome, indirizzo, informazioni sullʼubicazione
1.2.2 Categoria aziendale
1.2.3 Attiva / inattiva nel sistema
1.2.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
1.2.5 Numeri d’identificazione dell’azienda
1.2.6 Numero della competente autorità cantonale dʼesecuzione
1.2.7 Dati strutturali dellʼazienda
1.2.8 Dati per una caratterizzazione più precisa delle ubicazioni
1.3 Animali
1.3.1 Dati relativi ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, identifica- zione
1.4 Relazioni tra unità (persone, aziende, animali)
2 Dati raccolti nell’ambito dellʼesecuzione
2.1 Autorizzazioni
2.1.1 Settore Protezione degli animali
2.1.2 Settore Salute degli animali
2.1.3 Settore Sicurezza alimentare
2.1.4 Settore Medicamenti veterinari
2.1.5 Settore Professioni veterinarie
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2.2 Notifiche
2.2.1 Settore Protezione degli animali
2.2.2 Settore Salute degli animali, comprese le notifiche di epizoozie
2.2.3 Settore Sicurezza alimentare
2.2.4 Settore Medicamenti veterinari
2.3 Controlli
2.3.1 Controlli registrati in Acontrol
2.3.2 Altri controlli
2.4 Decisioni, misure e procedure relative alle misure
Tipi di misure Procedure relative Stato alle misure
– Divieto di tenere animali Diritto di audizione – Bozza – Confisca – Sottoposto – Sequestro secondo il diritto in materia – Parere pervenuto di epizoozie
– Sequestro secondo il diritto in materia Decisione – Bozza di derrate alimentari – Revoca dellʼautorizzazione – Sottoposta con effetto sospensivo – Fatturazione dei costi – Sottoposta senza effetto sospensivo – Misura generale – Rimedio giuridico: opposizione – Divieto di allevare animali – Rimedio giuridico: reclamo / ricorso – In vigore – Revocata – Abrogata
– Fatturazione dei costi Contestazione – Bozza – Misura generale – Sottoposta – Revocata – Parere pervenuto
– Misura generale Feedback – Fornito – Sottoposto – Revocato – Parere pervenuto
– Procedimento penale – Controllo di verifica – Notifica a un altro organo – Avvio di un altro processo Nessuna procedura prevista – Nessuna misura – Notifica di epizoozia allʼUSAV – Indennità per gli animali
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2.5 Pendenze
2.6 Documenti
2.6.1 Modelli di documento
2.6.2 Documenti specifici per ogni unità elaborati in sede di esecuzione
3 Dati di sistema
3.1 Liste di riferimento
3.2 Modelli di rapporto
3.3 File log del sistema
4 Dati utenti
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Allegato 2 (art. 17 cpv. 2)
Catalogo dei dati di ALIS
1 Dati delle analisi
1.1 Analisi di epizoozie
1.1.1 Incarichi
– 1.1.2 Campioni – 1.1.3 Aziende o persone – 1.1.4 Animali – 1.1.5 Risultati relativi ai campioni
1.2 Monitoraggio della resistenza
1.2.1 Incarichi
– 1.2.2 Campioni – 1.2.3 Aziende o persone – 1.2.4 Animali – 1.2 5 Risultati delle prove di resistenza
2 Dati standard
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Allegato 3 (art. 31)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I Lʼordinanza del 29 ottobre 200815 concernente il Sistema dʼinformazione per il Servizio veterinario pubblico è abrogata.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 giugno 199316 sul Registro delle imprese
e degli stabilimenti
Allegato n. 2
2 Sistema ASAN, sistema dʼinformazione per i dati del servizio
veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione.
2. Ordinanza del 23 aprile 200817 sulla protezione degli animali
Art. 79 cpv. 3 e 4 3 Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in partico- lare un comportamento oltremodo aggressivo, il servizio cantonale competente dispone le misure necessarie. 4 Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201418 con- cernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 209 cpv. 2 2 Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordi-
15 RU 2008 5589, 2012 3631, 2013 3041 16 RS 431.903 17 RS 455.1 18 RS 916.408
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nanza del 6 giugno 201419 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 212a cpv. 2 2 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali secondo lʼarticolo 23 LPAn vengano inseriti in ASAN.
Art. 213 cpv. 4 4 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli uffi- ciali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema dʼinformazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui agli articoli 6–9 dellʼordi- nanza del 23 ottobre 201320 sui sistemi dʼinformazione nel campo dellʼagricoltura.
3. Ordinanza del 18 agosto 200421 sui medicamenti veterinari
Art. 31 cpv. 3bis 3bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordi- nanza del 6 giugno 201422 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 33 Rapporto 1 Gli organi di controllo inseriscono regolarmente nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza 6 giugno 201423 concernente i sistemi dʼinformazione per il servi- zio veterinario pubblico i seguenti dati: a. il numero delle aziende controllate; b. il numero e il tipo di contestazioni; c. le misure amministrative ordinate; d. le denunce penali depositate.
2 LʼUSAV valuta i dati e li pubblica in forma adeguata.
19 RS 916.408 20 RS 919.117.71 21 RS 812.212.27 22 RS 916.408 23 RS 916.408
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4. Ordinanza del 23 novembre 200524 sulle derrate alimentari
e gli oggetti dʼuso
Art. 78 cpv. 3
3 Esse inseriscono regolarmente i dati nel sistema dʼinformazione per i dati del
servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201425 concernente i sistemi dʼinformazione per il servi- zio veterinario pubblico.
5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 200526 concernente lʼesecuzione
della legislazione sulle derrate alimentari
Art. 89 cpv. 4 4 La competente autorità di esecuzione cantonale inserisce il numero di autorizza- zione nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico (USAV) raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201427 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
6. Ordinanza del 23 novembre 200528 concernente la macellazione
e il controllo delle carni
Art. 62 cpv. 4 4 Il veterinario dirigente presenta i dati allʼUfficio veterinario cantonale ai fini della registrazione nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza 6 giugno 201429 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
7. Ordinanza del 20 ottobre 201030 sul controllo del latte
Art. 6 cpv. 3 3 Essi registrano regolarmente nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui allʼordinanza 6 giugno 201431 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico i seguenti dati:
24 RS 817.02 25 RS 916.408 26 RS 817.025.21 27 RS 916.408 28 RS 817.190 29 RS 916.408 30 RS 916.351.0 31 RS 916.408
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a. la provenienza dei campioni analizzati per la rilevazione delle epizoozie soggette all’obbligo di notifica e delle resistenze agli antibiotici; b. i risultati di queste analisi; c. i numeri di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni oppure, se nessuno di questi numeri è dispo- nibile, il nome e lʼindirizzo del detentore degli animali; d. i risultati delle analisi effettuate nellʼambito della presente ordinanza e delle disposizioni emanate dal DFI in virtù dellʼarticolo 2 della presente ordinanza concernenti lʼigiene nella produzione lattiera.
Art. 7 cpv. 1 1 LʼUSAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ALIS per il tramite del sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201432 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
8. Ordinanza del 27 giugno 199533 sulle epizoozie
Art. 34 cpv. 6 6 Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestia- me nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201434 con- cernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
Art. 61 cpv. 5 5 I laboratori dʼanalisi che diagnosticano unʼepizoozia o che ne sospettano la presen- za lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per lʼeffettivo in questione. Questʼultimo provvede affinché i dati di cui allʼarticolo 312 capover- so 4 lettere a–c siano inseriti nel sistema dʼinformazione per i dati di laboratorio (ALIS) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201435 concernente i sistemi dʼinforma- zione per il servizio veterinario pubblico.
32 RS 916.408 33 RS 916.401 34 RS 916.408 35 RS 916.408
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Art. 65, rubrica e cpv. 2 Rapporto sulle epizoozie e notifica dei risultati dei controlli 2 Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta allʼUSAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.
Art. 65a Abrogato
Art. 84 cpv. 1 1 Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli ani- mali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale. LʼUSAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.
Art. 292a cpv. 1bis 1bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati in ASAN.
Art. 301 cpv. 1 lett. j 1 Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: j. registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e lʼindirizzo dellʼazienda e le attività autorizzate.
Art. 312 cpv. 4, frase introduttiva e lett. a e c
4 I laboratori riconosciuti trasmettono regolarmente ad ALIS i dati seguenti:
a. provenienza dei campioni analizzati riguardo ad epizoozie soggette a noti- fica e a resistenze agli antibiotici; c. numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, nome e indirizzo del detentore degli animali.
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9. Ordinanza del 25 maggio 201136 concernente lʼeliminazione
dei sottoprodotti di origine animale
Art. 13 Notifica degli stabilimenti all’USAV Il veterinario cantonale inserisce per ogni autorizzazione concessa, il numero di autorizzazione, il nome e lʼindirizzo dello stabilimento e le attività autorizzate, nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’am- bito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201437 concernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico.
10. Ordinanza del 18 aprile 200738 concernente lʼimportazione,
il transito e lʼesportazione di animali e prodotti animali
Art. 27 cpv. 4 4 Lʼautorità cantonale competente inserisce regolarmente i dati relativi ai riconosci- menti nel sistema dʼinformazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell’ambito dellʼesecuzione (ASAN) di cui allʼordinanza del 6 giugno 201439 con- cernente i sistemi dʼinformazione per il servizio veterinario pubblico. Sulla base di questi dati, lʼUSAV elabora un registro delle aziende esportatrici riconosciute.
36 RS 916.441.22 37 RS 916.408 38 RS 916.443.10 39 RS 916.408
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