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AS 2014 185

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea (OLPS)

del 13 gennaio 2014

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1 e 138a capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto

1 La presente ordinanza si applica alle seguenti categorie di personale:

a. impiegati dei servizi di navigazione aerea:

1. capisala dei fornitori di servizi di navigazione aerea o dei servizi della

circolazione aerea dell’area di traffico (Supervisor, SPVR),

2. personale del servizio d’informazione di volo (Flight Information Ser-

vice Officer, FISO) delle seguenti categorie: – centro d’informazione di volo (Flight Information Service, FIS) – centro d’informazione di volo aeroportuale (Aerodrome Flight Information Service, AFIS),

3. personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo (Air Traffic

Flow and Capacity Management, ATFCM); b. controllori dell’area di traffico (Ground Movement Managers, GMMA).

2 Essa disciplina per le categorie di personale di cui al capoverso 1:

a. il rilascio, il rinnovo e la revoca delle licenze (Licences); b. la formazione e gli esami; c. il riconoscimento delle licenze straniere; d. la certificazione di organizzazioni che offrono corsi di formazione e di per- fezionamento (organizzazioni di formazione); e. il riconoscimento di autorizzazioni straniere (certificazioni) di organizza- zioni di formazione.

RS 748.222.3 1 RS 748.01

2013-1127 185

Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. RU 2014

3 Le licenze dei controllori del traffico aereo sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 216/20082 e dal regolamento (UE) n. 805/20113. I controllori del traffico aereo sottostanno tuttavia all’obbligo d’informazione di cui all’articolo 5 capoverso 3 e alle disposizioni penali secondo l’articolo 8 della presente ordinanza.

Art. 2 Altro diritto applicabile 1 Per i requisiti posti alle categorie di personale ai sensi della presente ordinanza e per i relativi corsi di formazione si applicano per analogia: a. gli articoli 2–8, 12–20, 22–25 e 27–31 nonché gli allegati del regolamento (UE) n. 805/20114; b. i titolari delle licenze si assumono gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 17 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) n. 805/2011 nei confronti dei loro rispettivi datori di lavoro; c. l’articolo 8c e l’allegato Vb del regolamento (CE) n. 216/20085. 2 Le licenze e le iscrizioni nelle licenze dei controllori dell’area di traffico rilasciate conformemente al capoverso 1 sono valide soltanto in Svizzera. Le iscrizioni sono valide per un anno. La loro validità può essere prorogata al massimo fino al 31 dicembre 2015.

Art. 3 Direttive 1 Per attuare le prescrizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può emanare direttive (Means of Compliance). 2 Se le direttive sono rispettate, si può presumere che i requisiti stabiliti dalle pre- scrizioni di cui all’articolo 2 siano soddisfatti. 3 Chi deroga alle direttive è tenuto a provare all’UFAC che i requisiti sono soddis- fatti in altro modo.

2 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 3 Regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione, del 10 agosto 2011, che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio nella versione vincolante per la Svizzera secondo il punto 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.

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Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. RU 2014

Art. 4 Età minima per l’ottenimento di una licenza L’età minima per l’ottenimento di una licenza è la seguente: a. 18 anni per gli impiegati dei servizi di navigazione aerea; b. 20 anni per i controllori dell’area di traffico.

Art. 5 Requisiti medici 1 Per l’esercizio della sua attività, il personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 necessita di un certificato medico in corso di validità di classe 3 secondo l’arti- colo 15 paragrafo 3 del regolamento (UE) 805/20116. 2 Per i capisala e il personale addetto alla gestione del flusso del traffico aereo l’UFAC può stabilire in direttive altri requisiti di ordine medico rispetto a quelli di cui al capoverso 1. Esso tiene conto in particolare della necessaria idoneità medica per l’esercizio della corrispondente attività e della rilevanza di quest’ultima per la sicurezza.

3 Oltre agli obblighi d’informazione di cui all’articolo 17 del regolamento (UE)

n. 805/2011, il titolare di una licenza informa il medico di fiducia (AME) prima di riprendere la sua attività se si è verificato uno degli eventi seguenti: a. un ricovero in ospedale superiore alle 12 ore; b. un intervento chirurgico o un altro intervento invasivo; c. un’assunzione regolare di medicinali; d. la necessità di una correzione della vista; e. un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo; f. un’inabilità al lavoro superiore a 20 giorni; g. una gravidanza.

Art. 6 Tipi di licenze 1 Gli impiegati dei servizi di navigazione aerea che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza SRT7. 2 I controllori dell’area di traffico che soddisfano i requisiti della presente ordinanza ricevono una licenza GMMA.

Art. 7 Abilitazioni e specializzazioni 1 Una licenza secondo la presente ordinanza comprende le abilitazioni e specializ- zazioni ai sensi dell’articolo 3 numeri 5–9 del regolamento (UE) n. 805/20118.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.

7 SRT = Safety Related Task.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.

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Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. RU 2014

2 Le abilitazioni e specializzazioni applicabili alle funzioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 sono riportate nell’allegato. 3 Le abilitazioni FIS, AFIS e GMMA possono essere estese alla specializzazione in monitoraggio radar (Radar Monitoring, RAM) secondo l’allegato. 4 I titolari di una licenza con specializzazione RAM possono utilizzare le informa- zioni della postazione radar per lo svolgimento della loro attività.

Art. 8 Disposizioni penali È punito conformemente all’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea chiunque: a. viola l’articolo 5 capoverso 1 o 7 capoverso 4 della presente ordinanza; b. viola un obbligo secondo l’articolo 13 paragrafo 1, 14 paragrafo 1 o 17 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 805/201110; c. in quanto responsabile di un’organizzazione di formazione viola un obbligo secondo l’articolo 18 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 805/2011; d. in quanto appartenente a una categoria di personale di cui all’articolo 1 capoverso 1 o in quanto fornitore di attività secondo il regolamento (UE) n. 805/2011 viola un obbligo secondo l’articolo 17 paragrafo 2 del regola- mento (UE) n. 805/2011.

Art. 9 Esecuzione L’UFAC esegue la presente ordinanza.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 15 settembre 200811 sulle licenze del personale dei servizi di navigazione aerea è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.

13 gennaio 2014 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

9 RS 748.0

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 3.

11 RU 2008 4343, 2010 4025, 2011 1155

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Licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea. RU 2014

Allegato (art. 7 cpv. 2 e 3)

Iscrizioni nelle licenze valide in Svizzera relative alle categorie di personale secondo la presente ordinanza

Denominazione Abilitazioni Specializzazioni

1 Capisala (Supervisor) SPVR –

2 Personale del servizio d’informazione di volo

2.1 Centro d’informazione di volo FIS RAM

(Flight Information Service)

2.2 Centro d’informazione di volo aeroportuale AFIS RAM

(Aerodrome Flight Information Service)

3 Personale addetto alla gestione del flusso del ATFCM –

traffico aereo (Air Traffic Flow and Capacity Management)

4 Controllori dell’area di traffico GMMA RAM

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