AS 2014 1863
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Accordo sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso
Approvato dall’assemblea plenaria della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) il 14 novembre 2013. Approvato dal Consiglio federale il 2 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), di seguito denominati «le Parti», visti – l’Accordo del 9 ottobre 20071 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giu- diziaria, di polizia e doganale; – il Protocollo addizionale del 28 gennaio 20022 all’Accordo dell’11 maggio
1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica fran-
cese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale; – l’Accordo del 10 settembre 19983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali; e – il Protocollo del 17 settembre 20024 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di cooperazione di poli- zia e doganale, miranti ad agevolare e snellire la cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale con la Francia e con l’Italia attraverso l’istituzione di centri di coopera- zione bilaterale (CCPD); nonché visto l’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici cen- trali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) che statuisce che la Confede- razione coordina la gestione e l’esercizio della parte nazionale dei CCPD e conviene con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento, hanno convenuto quanto segue:
RS 360.4
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto dell’accordo Il presente accordo disciplina l’organizzazione della parte nazionale dei CCPD (servizi svizzeri) di Ginevra e Chiasso, il finanziamento destinato ai CCPD per i costi a carico della Svizzera, i compiti delle autorità federali e cantonali che parteci- pano ai CCPD nonché gli aspetti inerenti al diritto del personale e al diritto in mate- ria di acquisti.
Art. 2 Servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso 1 Le seguenti autorità federali e cantonali partecipano ai servizi svizzeri di Ginevra e Chiasso e vi distaccano propri collaboratori (unità distaccante): a. l’Ufficio federale di polizia (fedpol); b. l’Ufficio federale della migrazione; c. l’Amministrazione federale delle dogane, rappresentata dal Corpo delle guardie di confine (Cgcf); d. le polizie cantonali6.
2 I servizi svizzeri non sono dotati di personalità giuridica.
Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Conduzione dei servizi svizzeri
Art. 3 La conduzione dei servizi svizzeri spetta sotto il profilo: – strategico: al comitato direttivo – operativo: al coordinatore svizzero – amministrativo: a fedpol.
Sezione 2: Comitato direttivo
Art. 4 Numero e composizione
1 Per ciascun servizio svizzero è istituito un comitato direttivo.
2 Ciascun comitato direttivo è composto delle seguenti persone:
6 Cfr. art. 1 dell’Acc. del 9 ott. 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1) nonché art. 3 lett. b dell’Acc. del 10 set. 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le auto- rità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1).
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a. il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol e il capo del commissariato CCPD; b. il comandante della regione guardie di confine in cui è ubicato il CCPD; c. un quadro dell’Ufficio federale della migrazione; d. tre quadri delle polizie cantonali, di cui almeno uno proveniente dal Cantone in cui è ubicato il CCPD; e. il coordinatore svizzero.
Art. 5 Compiti Nel quadro della conduzione strategica dei servizi svizzeri, il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti: a. rappresentare la Svizzera in seno al rispettivo organo bilaterale (Svizzera- Francia o Svizzera-Italia) conformemente ai protocolli addizionali7 e garan- tirne una posizione unitaria; b. informare tempestivamente e in modo dettagliato l’autorità competente o in- teressata in merito a eventi o decisioni sensibili sotto il profilo politico con- cernenti il CCPD o i servizi svizzeri; c. definire gli obiettivi, i compiti e l’organizzazione dei servizi svizzeri; d. scegliere il coordinatore svizzero d’intesa con la rispettiva unità distaccante; e. approvare l’elenco degli obblighi del coordinatore svizzero nonché gli ordini di servizio da questi pronunciati; f. approvare i regolamenti interni del CCPD8 e autorizzare il coordinatore svizzero a firmarli; g. approvare il rapporto annuale stilato dal coordinatore svizzero sulla gestione del servizio svizzero e destinato alle autorità che vi partecipano; h. fungere da centro di contatto per le questioni strategiche tra il servizio sviz- zero e le autorità interessate; i. sottoporre alla direzione di fedpol la proposta di bilancio del CCPD per ap- provazione; j. elaborare il proprio regolamento interno da sottoporre per approvazione alla direzione di fedpol.
7 Cfr. art. 8 par. 2 del Prot. addizionale del 28 gen. 2002 all’Acc. dell’11 mag. 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla coopera- zione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.11; di seguito: Protocollo addizionale Francia) e art. 7 par. 1 del Prot. del 17 set. 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’istituzione di centri di coo- perazione di polizia e doganale (RS 0.360.454.11; di seguito: Protocollo Italia). 8 Cfr. art. 2 par. 5 del Protocollo addizionale Francia e art. 3 par. 3 del Protocollo Italia.
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Art. 6 Presidente del comitato direttivo 1 Il capo della divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol svolge la funzione di presidente del comitato direttivo. 2 Il presidente del comitato direttivo convoca e conduce le sedute del comitato e ne dispone la messa a verbale.
Sezione 3: Coordinatore svizzero
Art. 7 Designazione
1 All’interno di ciascun servizio svizzero è designato un coordinatore svizzero.
2 Le funzioni di coordinatore e di suo supplente sono assunte da un ufficiale di
polizia del Cantone in cui ha sede il CCPD e da un collaboratore di fedpol.
Art. 8 Compiti 1 Il coordinatore svizzero è responsabile della conduzione operativa del servizio svizzero, che comprende segnatamente i seguenti compiti: a. attuare le decisioni del comitato direttivo, nella misura in cui rientri nelle sue competenze; b. fungere da centro di contatto per le questioni operative tra il servizio sviz- zero e i membri del comitato direttivo o le autorità nazionali e internazionali interessate; c. emanare gli ordini di servizio necessari per la gestione operativa; d. redigere annualmente un rapporto sulla gestione del servizio svizzero desti- nato alle autorità interessate; e. fornire al comitato direttivo e al commissariato CCPD le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti; f. sottoporre le richieste d’acquisto al commissariato CCPD. 2 Il coordinatore svizzero ha la facoltà di impartire istruzioni ai collaboratori svizzeri distaccati, nella misura in cui esse siano necessarie per garantire la gestione opera- tiva ordinaria del servizio svizzero (potere funzionale di impartire istruzioni). La facoltà disciplinare di impartire istruzioni spetta esclusivamente all’unità distaccan- te.
Sezione 4: Commissariato CCPD
Art. 9 Compiti Il commissariato CCPD funge da intermediario tra fedpol e le autorità che parteci- pano ai CCPD per le questioni amministrative e finanziarie.
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Capitolo 3: Finanziamento
Art. 10 Assunzione delle spese
1 La quota svizzera delle spese complessive di gestione dei CCPD e dei servizi
svizzeri di Ginevra e Chiasso è per due terzi a carico della Confederazione e per un terzo a carico dei Cantoni.
2 La quota dei singoli Cantoni è calcolata in funzione della loro popolazione.
3 Per le spese complessive di gestione è fissato un tetto massimo di 5,5 milioni di franchi. Tale importo è adeguato al rincaro (indice nazionale dei prezzi al consumo; base 31.12.2012: 98,9 punti). Determinante a tale riguardo è lo stato dell’indice a fine anno, in funzione del quale il tetto massimo subisce un adeguamento a decor- rere dal secondo anno successivo. Il tetto massimo è subordinato all’approvazione dei crediti a preventivo da parte del Parlamento.
4 Per spese di gestione s’intendono:
a. le spese per il personale distaccato di Confederazione e Cantoni ai sensi dell’articolo 11; b. l’importo forfettario ai sensi dell’articolo 12, necessario a coprire tutte le in- dennità dei collaboratori cantonali risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri; c. le indennità per i collaboratori della Confederazione (art. 13); d. le spese di locazione e per l’infrastruttura dei servizi svizzeri; e. le spese a carico dei collaboratori risultanti dalla loro attività presso i servizi svizzeri, le spese per i regali di rappresentanza nonché le altre spese di rap- presentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) nel quadro della gestione del CCPD; f. le spese per nuovi acquisti e acquisti di sostituzione da parte dei servizi sviz- zeri.
Art. 11 Computo delle spese per il distacco di collaboratori Per il distacco di collaboratori presso un servizio svizzero, l’unità distaccante riceve un importo forfettario di 125 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno.
Art. 12 Importo forfettario necessario a coprire le indennità dei collaboratori cantonali 1 L’unità cantonale distaccante riceve un importo forfettario di 10 000 franchi per collaboratore a tempo pieno e per anno destinato a coprire l’insieme delle indennità riconducibili ai compiti speciali svolti dal collaboratore in questione presso il servi- zio svizzero (segnatamente il servizio di picchetto, il lavoro notturno o domenicale e le indennità di funzione). 2 L’importo forfettario ammonta a 22 000 franchi per i collaboratori cantonali che non sono domiciliati nel Cantone in cui ha sede il servizio svizzero.
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3 L’unità cantonale distaccante versa l’intero importo forfettario ai collaboratori in questione tramite il sistema salariale.
Art. 13 Indennità per i collaboratori della Confederazione Il versamento di indennità ai collaboratori della Confederazione è retto dalla legisla- zione sul personale federale.
Art. 14 Flussi finanziari e conteggio 1 I costi salariali per il personale distaccato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera a sono interamente versati ai collaboratori dalle unità distaccanti conforme- mente alle pertinenti disposizioni. Nel conteggio complessivo delle spese effettuato a fine anno, tali costi sono computati conformemente all’articolo 11. 2 L’importo forfettario necessario a coprire le indennità ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera b è versato alle unità cantonali distaccanti tramite il credito riservato da fedpol per i CCPD (conteggio CCPD). 3 Le spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettera e sono rimborsate direttamen- te ai collaboratori interessati e vanno a carico del conteggio CCPD. A tal fine sono determinanti i processi e le procedure di fedpol. 4 Le spese correnti collegate alla gestione e all’infrastruttura ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere d ed f sono rimborsate da fedpol e vanno a carico del conteggio CCPD. 5 A fine anno fedpol allestisce un conteggio delle spese ai sensi dell’articolo 10 capoverso 4 lettere a–f per ogni servizio svizzero. Sulla base di un conteggio com- plessivo concernente entrambi i servizi svizzeri, è stabilito in quale misura le auto- rità che vi partecipano hanno messo a disposizione il proprio personale ed è definita l’entità delle spese di gestione già assunte dalla Confederazione. Sulla base di tale conteggio viene infine calcolata la quota a carico della Confederazione e dei Can- toni. 6 I Cantoni che, sulla base della propria quota cantonale, hanno fornito prestazioni supplementari sotto forma di personale distaccato ricevono un versamento di com- pensazione. In caso di prestazioni insufficienti rispetto alla quota cantonale, sono invece i Cantoni a dovere effettuare un versamento di compensazione. 7 L’amministrazione finanziaria è eseguita da fedpol sulla base del conteggio CCPD.
Art. 15 Gestione e pianificazione finanziaria La gestione e la pianificazione finanziaria sono svolte conformemente alle disposi- zioni dell’Amministrazione federale in materia di pianificazione e di reporting.
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Capitolo 4: Personale
Art. 16 Organico dei servizi svizzeri 1 Di norma, l’organico dei servizi svizzeri è composto al massimo di 35 collabora- tori. 2 L’organico di cui al capoverso 1 può essere adeguato alle esigenze di servizio, a condizione che non sia superato il tetto massimo ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 3.
Art. 17 Distacco di personale 1 Le autorità interessate (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1) s’impegnano a distaccare presso i servizi svizzeri un numero sufficiente di collaboratori idonei al fine di garantire l’organico di cui all’articolo 16. La durata di un impiego dovrebbe essere di almeno dodici mesi. 2 L’unità distaccante sottopone al coordinatore svizzero i dossier dei candidati da distaccare. Il coordinatore decide, d’intesa con l’unità distaccante, in merito a un impiego presso il servizio svizzero.
Art. 18 Principio del distacco di personale Il rapporto di lavoro tra l’unità distaccante e il collaboratore continua anche durante l’impiego di quest’ultimo presso un servizio svizzero. Il collaboratore resta integrato nella gerarchia dell’unità distaccante ed è sottoposto in linea di principio al suo potere di impartire istruzioni. Questo significa in particolare che: a. il diritto del personale dell’unità distaccante si applica al collaboratore distaccato; b. l’unità distaccante versa lo stipendio al proprio collaboratore distaccato, comprese le indennità; c. il coordinatore svizzero effettua il ciclo di gestione (formulazione degli obiettivi, colloqui individuali e valutazione del personale) in collaborazione con l’unità distaccante.
Art. 19 Deroghe al principio del distacco di personale 1 Per l’intera durata del suo impiego, il collaboratore distaccato è soggetto al potere del coordinatore svizzero di impartire istruzioni di carattere funzionale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. 2 In caso di prestazioni insufficienti o di assenze prolungate di un collaboratore distaccato, il servizio competente (il coordinatore svizzero se si tratta di collabora- tori, il comitato direttivo se si tratta del coordinatore svizzero) può proporre all’autorità distaccante di anticipare la fine dell’impiego del collaboratore in que- stione.
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3 Se l’impiego di un collaboratore dura più di un anno, il commissariato CCPD e
l’unità distaccante si accordano, nel singolo caso, in merito all’assunzione di even- tuali costi di formazione. In caso di impieghi inferiori a un anno, i costi di formazio- ne sono a carico dell’unità distaccante.
Art. 20 Veicoli dell’amministrazione 1 A ogni servizio svizzero sono messi a disposizione veicoli dell’amministrazione provenienti dal parco veicoli di fedpol. 2 L’utilizzo di veicoli dell’amministrazione è retto dalla pertinente direttiva di fedpol.
Capitolo 5: Acquisti, spese, regali e spese di rappresentanza
Art. 21 Acquisti 1 In considerazione dell’articolo 2c dell’ordinanza dell’11 dicembre 19959 sugli acquisti pubblici nonché dell’assunzione delle spese ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 1, agli acquisti si applica la legislazione federale in materia di acquisti pub- blici. 2 Gli acquisti sono effettuati conformemente ai processi e alle procedure di fedpol. Il commissariato CCPD coordina le richieste di acquisto pervenute.
Art. 22 Spese Per i collaboratori distaccati dalla Confederazione il rimborso delle spese è retto dalla legislazione sul personale federale e dalla pertinente direttiva di fedpol. Esse si applicano per analogia anche ai collaboratori distaccati dai Cantoni.
Art. 23 Regali e spese di rappresentanza La consegna di regali di rappresentanza e il rimborso delle spese di rappresentanza (inviti al ristorante, spese di pernottamento e spese per eventi) sono retti dalla perti- nente direttiva di fedpol.
Capitolo 6: Divergenze
Art. 24 Le Parti risolvono di comune accordo, mediante negoziati, eventuali divergenze risultanti dall’esecuzione del presente accordo.
9 RS 172.056.11
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Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 25 Entrata in vigore Il presente accordo è concluso tra il Consiglio federale e il CDDGP. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultima firma, ma al più presto con l’entrata in vigore dell’articolo 6a della legge federale del 7 ottobre
199410 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
Art. 26 Durata e denuncia
1 Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata; cessa tuttavia di
applicarsi in caso di scioglimento dei CCPD di Ginevra e Chiasso. 2 Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi prima della fine dell’anno.
Berna, 10 aprile 2014 Berna, 10 aprile 2014
In nome Conferenza delle direttrici e dei direttori del Consiglio federale svizzero: dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia: Consigliera federale Hans-Jürg Käser, Simonetta Sommaruga, Presidente Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia
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