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AS 2014 193

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Modifica del 18 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. d

2 Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:

d. raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;

Art. 11 cpv. 3 e 4

3 La ricezione avviene presso la sede dell’impresa di smaltimento. L’impresa di

smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell’azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente preso detta sede. 4 Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.

Art. 14 cpv. 1 lett. a 1 L’esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che: a. sono membri dell’OCSE o dell’UE; e

1 RS 814.610

2012-3159 193

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Art. 15 cpv. 2

2 Non necessita di un’autorizzazione chi esporta rifiuti:

a. ai fini del riciclaggio:

1. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la

lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o

2. in uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti

secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3; b. in uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli cam- pioni non possono superare 25 kg.

Art. 16 cpv. 1 lett. a

1 La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione

seguente: a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esporta- zione di cui all’articolo 17 lettere a–f;

Art. 17 lett. f L’UFAM autorizza l’esportazione se: f. è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l’articolo 20.

Art. 20 Garanzia finanziaria 1 Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’UFAM. 2 La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l’esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.

3 L’UFAM stabilisce l’importo e la durata della garanzia finanziaria.

4 L’importo della garanzia finanziaria è determinato dai costi:

a. del deposito per 180 giorni; b. del trasporto; c. dello smaltimento (incluse le analisi).

5 La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità

dell’autorizzazione e per i successivi 360 giorni. L’UFAM svincola la garanzia finanziaria su richiesta dell’esportatore se quest'ultimo, attraverso la prova dello smaltimento secondo l’allegato 2 numero 1 lettera e, dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all’estero ha avuto luogo.

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Art. 22 cpv. 2

2 Non è necessario un consenso per l’importazione di rifiuti:

a. destinati al riciclaggio:

1. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti secondo la

lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3, o

2. da uno Stato che non è membro dell’OCSE o dell’UE se sono rifiuti

secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l’articolo 14 capoverso 3; b. da uno Stato membro dell’OCSE o dell’UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l’importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

Art. 31 cpv. 1 lett. c e 8 1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi: c. allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/20062. 8 Chi esporta o importa rifiuti senza autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 2 o l’articolo 22 capoverso 2 deve allegarvi il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sempre che i rifiuti pesino oltre

20 kg.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1º maggio 2014.

18 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19.

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