AS 2014 2045
Convenzione dell'11 ottobre 1985 istitutiva dell'Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti
Convenzione dell’11 ottobre 1985 istitutiva dell’Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti
RS 0.975.1; RU 1989 641
I Modifica degli articoli 11 e 12 della Convenzione Adottata il 30 luglio 2010 Entrata in vigore il 14 novembre 2010
Traduzione1
I) L’articolo 11 della Convenzione istitutiva della MIGA ha il seguente tenore:
Art. 11 Rischi coperti a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi b) e c) qui di seguito, l’Agenzia può garantire investimenti contro perdite risultanti dai seguenti tipi di rischio: i) Trasferimento di valuta qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasfe- rimento fuori dal Paese ospite di valuta locale in una valuta convertibile o in un altro tipo di valuta accettabile dall’assicurato, ivi compreso il fatto che il Governo ospite non dia seguito entro un periodo di tempo ragionevole alla richiesta di trasferimento dell'assicurato stesso; ii) Espropriazione e provvedimenti analoghi qualsiasi atto legislativo o amministrativo o omissione imputabile al Governo ospite che privi l’assicurato del godimento, o controllo, o sostan- ziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l’attività economica sul territorio nazionale; iii) Inadempienza contrattuale qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del Governo ospite di un contratto stipulato con l’assicurato qualora (a) l’assicurato non possa ricorre- re in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o inadempienza, (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformità con i regolamenti dell’Agenzia o (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione;
1 Dal testo originale inglese.
2014-1560 2045
Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti. Conv. RU 2014
iv) Stato di guerra e disordini civili qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del Paese ospite cui si applica la presente Convenzione, come previsto nell’articolo 66. b) Inoltre il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà appro- vare l’estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non contemplati nel paragrafo a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svalutazione o deprezzamento valutario. c) Non sono contemplate perdite risultanti da: i) azioni od omissioni del governo ospite cui l’assicurato abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile; nonché ii) azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatisi prima della conclusione del contratto di garanzia.
II) L’articolo 12 della Convenzione istitutiva della MIGA ha il seguente tenore:
Art. 12 Investimenti aventi diritto a copertura a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno interessi azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un’azienda, nonché quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministra- zione. b) I prestiti diversi da quelli contemplati nel paragrafo a) hanno diritto a copertura (i) se intesi a finanziare oppure connessi a investimenti o progetti specifici che presentano altre forme di investimento diretto, garantiti o meno dall’Agenzia, a prescindere da quando tali altri investimenti sono stati effettuati; oppure (ii) se approvati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata. c) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine. d) In linea di principio le garanzie saranno limitate a investimenti la cui attuazione sarà successiva alla registrazione, da parte dell’Agenzia, della richiesta di garanzia oppure alla ricezione, da parte dell’Agenzia, di altre prove convincenti che dimo- strano l’intenzione dell’investitore di ottenere garanzie dall’Agenzia. Tali investi- menti potranno includere: i) ogni trasferimento di valuta estera inteso ad ammodernare, espandere o svi- luppare un investimento esistente. In tal caso sia l’investimento originale sia l’investimento aggiuntivo saranno considerati come aventi diritto a coper- tura; ii) l’impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che potrebbero essere trasferiti fuori dal Paese ospite in altro modo; iii) l’acquisizione di un investimento esistente da parte di un nuovo investitore avente diritto a copertura;
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iv) gli investimenti esistenti, qualora un investitore avente diritto a copertura intenda assicurare un insieme di investimenti sia nuovi sia esistenti; v) gli investimenti esistenti appartenenti a un investitore avente diritto a coper- tura che portano a uno sviluppo o a un miglioramento del relativo progetto oppure nei quali l’investitore dimostra un interesse a medio o lungo termine per il progetto e per i quali l’Agenzia è fiduciosa che il progetto continui ad avere un importante impatto nel Paese ospite in termini di sviluppo; nonché vi) gli altri investimenti approvati dal Consiglio di amministrazione a maggio- ranza qualificata. e) Nel garantire un investimento, l’Agenzia dovrà accertare: i) la validità economica dell’investimento e il contributo che potrà dare allo sviluppo del Paese ospite; ii) la rispondenza dell’investimento alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite; iii) la rispondenza dell’investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorità del Paese ospite; nonché iv) le condizioni che regolano gli investimenti nel Paese ospite ivi compresa la possibilità di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuri- dica degli investimenti.
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II Campo d’applicazione l’11 giugno 2014, complemento2 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Comore 25 febbraio 2013 A 25 febbraio 2013 Niger 10 maggio 2012 10 maggio 2012 Paesi Bassi Curaçao3 9 ottobre 1987 12 aprile 1988 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)3 9 ottobre 1987 12 aprile 1988 Sint Maarten3 9 ottobre 1987 12 aprile 1988 Sudan del Sud 18 aprile 2012 A 18 aprile 2012 São Tomé e Príncipe 20 dicembre 2012 A 20 dicembre 2012
2 Completa e modifica quelli in RU 2005 2103 e 2010 4949.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 3 Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.