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AS 2014 2055

Legge federale sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Legge federale sullʼinterdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile)

del 13 dicembre 2013

LʼAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 20121, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2

Art. 19 cpv. 3

3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli arti-

Art. 67 2. Interdizione 1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofes- di esercitare unʼattività e sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale divieto di avere contatti e di è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una accedere ad aree pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio determinate. che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il a. Interdizione di esercitare giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di unʼattività, altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni. condizioni

2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne

o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnera- bili, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

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Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei

mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata impli- cante un contatto regolare con minorenni: a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfrutta- mento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188); c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rap- presentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei

mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudi- ce gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività profes- sionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto rego- lare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

5 Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o

misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinterdi- zione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possi- bile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività.

6 Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4

a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia suffi- ciente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha deter- minato lʼinterdizione.

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

7 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata

dellʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronun- ciata unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Contenuto e 1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 67 le portata attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate at- tività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.

2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 67 vieta allʼautore di esercitare

attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuri- dica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresen- tante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

3 Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commet-

tere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un supe- riore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.

4 Le interdizioni di cui allʼarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre

sulla totalità dellʼattività considerata.

b. Divieto di 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più avere contatti e di accedere ad persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e aree determinate sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree deter-

minate il giudice può vietare allʼautore di: a. mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, im- piegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequen- tarle in altro modo; b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perime- tro determinato attorno alla sua abitazione; c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparec-

chi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in parti- colare a localizzare lʼautore.

4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del

divieto.

5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o

delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

c. Disposizioni 1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza comuni. Esecuzione passa in giudicato. dellʼinterdizione 2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura o del divieto privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.

3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente

revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità

competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o

attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli: a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdi- zione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 67b; b. trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo alme- no tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 2; c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di unʼinter- dizione di durata determinata di cui allʼarticolo 67 capoverso 3 o 4; d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdi- zione a vita di cui allʼarticolo 67 capoverso 2, 3 o 4.

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime

lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevol- mente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o

un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecu- zione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.

8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un

periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5.

9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende unʼinter-

dizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili lʼarticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellʼesecuzione della pena o della misura.

Modifica o 1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività pronuncia a posteriori di o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate unʼinterdizione o di un divieto si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione del- lʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiunti- vi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.

2 Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura priva-

tiva della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allʼarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.

Art. 95 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

1 Prima di decidere circa lʼassistenza riabilitativa e le norme di con-

dotta, il giudice e lʼautorità preposta allʼesecuzione delle pene possono chiedere una relazione allʼautorità cui competono lʼassistenza mede- sima, il controllo delle norme di condotta o lʼesecuzione dellʼinter-

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

dizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. …

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 105 cpv. 3

3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64), lʼinterdizione di

esercitare unʼattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dellʼatto o del primo atto, non aveva

ancora compiuto ventʼanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o unʼunione domestica regi- strata, lʼautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 294 Violazione 1 Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto dellʼinterdizione di esercitare conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale mili- unʼattività o del divieto di avere tare del 13 giugno 19273 (CPM) o allʼarticolo 16a DPMin4, è punito contatti e di con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. accedere ad aree determinate 2 Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67b, dellʼarticolo 50b CPM o dellʼarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 295 Violazione Chiunque si sottrae allʼassistenza riabilitativa o disattende le norme di dellʼassistenza riabilitativa e condotta impartite dal giudice o dallʼautorità di esecuzione è punito delle norme di condotta con la multa.

3 Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto

sono iscritte se la sanzione inflitta è:

3 RS 321.0 4 RS 311.1

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin5); b. un collocamento (art. 15 DPMin); c. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o d. unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin). 3bis Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determi-

4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 ca- poverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM6 sono eliminate dʼufficio dopo dieci anni.

Eliminazione di Le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività o sentenze contenenti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo unʼinterdizione di esercitare gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 unʼattività o un capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM7 o lʼarticolo 16a DPMin8 sono elimina- divieto di avere te dopo dieci anni dalla fine dellʼinterdizione o del divieto. Fanno contatti e di accedere ad aree stato i termini di cui allʼarticolo 369, se sono più lunghi. determinate

Art. 371, titolo marginale, e cpv. 1 Estratto per 1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un privati estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellʼestratto figura- no le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per con- travvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata unʼinterdizione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50

Estratto specifico 1 Chiunque si candida per unʼattività professionale o per unʼattività per privati extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una

5 RS 311.1 6 RS 321.0 7 RS 321.0 8 RS 311.1 9 RS 321.0 10 RS 311.1

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifi- co delle iscrizioni che lo concernono.

2 Alla domanda deve allegare unʼattestazione scritta del datore di

lavoro o dellʼorganizzazione che esige la presentazione dellʼestratto specifico per privati, nella quale si conferma che: a. il richiedente si candida per unʼattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e b. il richiedente deve presentare lʼestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lʼattività considerata.

3 Nellʼestratto specifico per privati figurano:

a. le sentenze che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼat- tività secondo lʼarticolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure lʼarti- colo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM11; b. le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo lʼarticolo 67b o lʼarti- colo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili; c. le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo lʼarticolo 16a capoverso 1 DPMin12 o un divieto di avere contatti e di acce- dere ad aree determinate secondo lʼarticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone parti- colarmente vulnerabili.

4 Una sentenza contenente unʼinterdizione o un divieto ai sensi del

capoverso 3 figura nellʼestratto specifico per privati fintanto che lʼinterdizione o il divieto ha effetto.

2. Codice penale militare del 13 giugno 192713

Ingresso, primo comma visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale14;

11 RS 321.0 12 RS 311.1 13 RS 321.0 14 RS 101

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

Art. 50 2. Interdizione di 1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofes- esercitare unʼattività e sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale divieto di avere contatti e di è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una accedere ad aree pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio determinate. che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il a. Interdizione di esercitare giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di unʼattività, altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni. condizioni

2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne

o contro unʼaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabi- li, il giudice può interdirgli lʼesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei

mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero15 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofes- sionale organizzata implicante un contatto regolare con minori: a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resi- stere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima è minorenne; b. atti sessuali con fanciulli (art. 156).

4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei

mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne partico- larmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).

5 Se lʼautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o

misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellʼinter- dizione di esercitare unʼattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare unʼinterdizione di esercitare unʼattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena

15 RS 311.0

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possi- bile pronunciare più interdizioni di esercitare unʼattività.

6 Il giudice può pronunciare le interdizioni ai sensi dei capoversi 2, 3

e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lʼautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellʼautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lʼautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha deter- minato lʼinterdizione.

7 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del-

lʼinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronuncia- ta unʼinterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Contenuto e 1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellʼarticolo 50 le portata attività svolte nellʼesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unʼindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellʼambito di unʼassociazione o di unʼaltra organizzazione.

2 Lʼinterdizione ai sensi dellʼarticolo 50 vieta allʼautore di esercitare

attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuri- dica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresen- tante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

3 Se sussiste il rischio che lʼautore abusi della sua attività per commet-

tere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un supe- riore o di un sorvegliante, lʼinterdizione verte sulla totalità dellʼattività considerata.

4 Le interdizioni di cui allʼarticolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre

sulla totalità dellʼattività considerata.

b. Divieto di 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più avere contatti e di accedere ad persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e aree determinate sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

2 Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree deter-

minate il giudice può vietare allʼautore di:

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

a. mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, im- piegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequen- tarle in altro modo; b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perime- tro determinato attorno alla sua abitazione; c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

3 Per eseguire il divieto, lʼautorità competente può impiegare apparec-

chi tecnici fissati sullʼautore. Tali apparecchi possono servire in parti- colare a localizzare lʼautore.

4 Il giudice può ordinare unʼassistenza riabilitativa per la durata del

divieto.

5 Se necessario per trattenere lʼautore dal commettere nuovi crimini o

delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellʼautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

c. Disposizioni 1 Lʼinterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza comuni. Esecuzione passa in giudicato. dellʼinterdizione 2 La durata dellʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura o del divieto privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero16) non è computata nella durata dellʼinterdizione o del divieto.

3 Se lʼautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente

revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellʼinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

4 Se lʼautore ha superato con successo il periodo di prova, lʼautorità

competente decide se lʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui allʼarticolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5 Lʼautore può chiedere allʼautorità competente di ridurre la durata o

attenuare il contenuto di unʼinterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

16 RS 311.0

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a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di unʼinter- dizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui allʼarticolo 50b; b. trascorsa la metà della durata dellʼinterdizione, ma dopo alme- no tre anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdizione di durata determinata di cui allʼarticolo 50 capoverso 2; c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di unʼinter- dizione di durata determinata di cui allʼarticolo 50 capoverso 3 o 4; d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di unʼinterdi- zione a vita di cui allʼarticolo 50 capoverso 2, 3 o 4.

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lʼautorità competente sopprime

lʼinterdizione o il divieto se non vi è da temere che lʼautore commetta altri crimini o delitti nellʼesercizio dellʼattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lʼautore ha, per quanto si potesse ragionevol- mente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

7 Se il condannato disattende unʼinterdizione di esercitare unʼattività o

un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae allʼassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lʼautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lʼautorità di esecu- zione può porre fine allʼassistenza riabilitativa o disporne una nuova.

8 Se il condannato si sottrae allʼassistenza riabilitativa durante un

periodo di prova, è applicabile lʼarticolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.

9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende unʼinterdi-

zione di esercitare unʼattività o un divieto di avere contatti e di acce- dere ad aree determinate, sono applicabili lʼarticolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellʼesecuzione della pena o della misura.

Modifica o 1 Se durante lʼesecuzione di unʼinterdizione di esercitare unʼattività pronuncia a posteriori di o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate unʼinterdizione o di un divieto si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼestensione del- lʼinterdizione o del divieto o per unʼinterdizione o un divieto aggiunti- vi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.

2 Se durante lʼesecuzione di una pena detentiva o di una misura priva-

tiva della libertà si constata che lʼautore adempie le condizioni per unʼinterdizione di cui allʼarticolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un

Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere RU 2014

divieto di cui allʼarticolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellʼautorità di esecuzione.

3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale

svizzero17), lʼinterdizione di esercitare unʼattività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Diritto penale minorile del 20 giugno 200318

Art. 16a Interdizione di esercitare unʼattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate 1 Lʼautorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività pro- fessionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili. 2 Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, lʼautorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone o di trattenersi in determinati luoghi.

3 Lʼautorità dʼesecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore

durante unʼinterdizione o un divieto e le faccia rapporto. 4 Per eseguire il divieto o lʼinterdizione di cui al capoverso 2, lʼautorità dʼesecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore.

17 RS 311.0 18 RS 311.1

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Art. 19 cpv. 4 4 Qualora la soppressione di unʼinterdizione o di un divieto secondo lʼarticolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, lʼautorità dʼesecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i pre- supposti di unʼinterdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP19. In caso affermativo, il giudice pronuncia unʼinterdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per unʼinterdizione secondo lʼarticolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dellʼinterdi- zione compresa tra uno e dieci anni.

II

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nellʼallegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 aprile 2014.20

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

9 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

19 RS 311.0 20 FF 2013 8345

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale21

Art. 214 cpv. 4, primo periodo 4 La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carce- razione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. …

Art. 352 cpv. 2 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di

Art. 374 cpv. 1 1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP23 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 200924

Art. 26 cpv. 1 lett. c

1 Lʼautorità inquirente è competente per ordinare:

c. le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 e 16a DPMin25;

21 RS 312.0 22 RS 311.0 23 RS 311.0 24 RS 312.1 25 RS 311.1

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3. Procedura penale militare del 23 marzo 197926

Art. 119 cpv. 2 lett. e

2 La procedura del decreto dʼaccusa non ha luogo:

e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), unʼesclusione dallʼesercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50

4. Legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA

Art. 16 cpv. 1 lett. l 1 LʼUfficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5: l. dieci anni dopo la fine dellʼinterdizione di esercitare unʼattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP28, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192729 o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 4.

26 RS 322.1 27 RS 363 28 RS 311.0 29 RS 321.0