AS 2014 2171
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 20 giugno 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 64a cpv. 4 4 Gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a o b dell’ordinanza del 20 febbraio 20132 concer- nente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Art. 73 cpv. 5 5 Per calcolare il numero degli anni d’impiego contano, indipendentemente dal tasso di occupazione, i rapporti di lavoro ininterrotti presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b, f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione pro- fessionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.
Art. 88a cpv. 3 Abrogato
Art. 88f Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria (art. 32k LPers) 1 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impie- gato: a. chiede il pensionamento anticipato parziale o integrale; b. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato è stato impiegato per almeno cinque anni presso datori di lavori ai sensi dell’arti-
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colo 2 capoverso 1 lettere b, f o g LPers oppure nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1; e c. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria. 2 L’importo massimo della rendita transitoria intera corrisponde al massimo della rendita semplice di vecchiaia. 3 Nel calcolo dei costi attuariali di una rendita transitoria si tiene conto del numero degli anni d’impiego, del tasso di occupazione medio durante gli anni d’impiego e della quota percentuale della rendita di vecchiaia regolamentare da percepire. 4 Per calcolare gli anni d’impiego e il tasso di occupazione medio contano i rapporti di lavoro presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere b, f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1, purché non siano stati interrotti per più di tre anni. Gli anni d’impiego interrotti vengono computati quali anni d’impiego interi solo dopo il sesto mese. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione. 5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 1. In caso di pensionamento anticipato dopo il compimento del 62° anno d’età, tale partecipazione è decurtata di un venticinquesi- mo per ogni anno mancante al compimento del 25° anno d’impiego. 6 L’unità amministrativa presso cui l’impiegato ha lavorato nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il suo tasso di occupazione medio.
Capitolo 7: Misure e prestazioni del datore di lavoro in casi particolari Sezione 1: Ristrutturazioni e riorganizzazioni
Art. 104 Principi (art. 19 cpv. 1 e 31 cpv. 4 e 5 LPers) 1 I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi affinché le misure di ristruttura- zione o riorganizzazione di unità amministrative o di settori di attività che preve- dono la trasformazione o la soppressione di uno o più posti di lavoro siano attuate in modo economico e socialmente sostenibile. 2 Le unità amministrative predispongono la soppressione di posti di lavoro in modo da continuare a occupare il maggior numero possibile di impiegati interessati presso l’Amministrazione federale. A tal proposito perseguono in primo luogo l’occupa- zione degli impiegati in un altro posto ragionevolmente esigibile, nonché il riorien- tamento e la formazione professionale continua. 3 Gli impiegati sono tenuti a collaborare alle misure prese e a dare prova di spirito d’iniziativa, in particolare nella ricerca di un nuovo posto ragionevolmente esigibile, in caso di riorientamento professionale o di formazione professionale continua.
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Art. 104a Posto ragionevolmente esigibile (art. 31 cpv. 5 LPers)
1 Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente
esigibile se: a. la relativa classe di stipendio è inferiore alla precedente di tre classi al mas- simo; b. il tragitto con i mezzi di trasporto pubblici per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio richiede complessivamente quattro ore al massimo; e c. tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di raggiun- gere ampiamente gli obiettivi di prestazione e di comportamento. 2 In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età e il cui posto rientra nella classe di stipendio 24 o in una classe superiore, un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ragionevolmente esigibile se la sua classe di stipendio è inferiore di cinque classi al massimo. 3 I posti esterni all’Amministrazione federale sono ritenuti ragionevolmente esigibili se le condizioni generali d’impiego e le condizioni del cambiamento di posto sono comparabili a quelle nell’Amministrazione federale.
Art. 104b Informazione (art. 33 cpv. 1 LPers)
1 Le unità amministrative informano apertamente, tempestivamente ed esaustiva-
mente il proprio personale e le sue organizzazioni in merito a ristrutturazioni o riorganizzazioni imminenti e alle misure previste.
2 Gli impiegati che presumibilmente non potranno più essere impiegati in seno
all’unità amministrativa devono essere informati in merito al più tardi sei mesi prima di un eventuale licenziamento.
Art. 104c Accordo (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Le unità amministrative concludono un accordo con gli impiegati interessati da una ristrutturazione o riorganizzazione. 2 L’accordo contiene le misure da adottare congiuntamente, la loro durata, le presta- zioni del datore di lavoro, nonché le conseguenze di una violazione dell’obbligo di collaborazione secondo l’articolo 104 capoverso 3.
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Art. 104d Occupazione in un altro posto all’interno dell’Amministrazione federale (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 L’impiegato collocato in un altro posto all’interno dell’Amministrazione federale rimane alle dipendenze dell’unità amministrativa attuale per un periodo di tre mesi e figura sulla lista dei salari della medesima. 2 In caso di assunzione allo scadere di tre mesi, la nuova unità amministrativa con- clude con la persona collocata un nuovo contratto di lavoro. Il contratto di lavoro esistente viene sciolto. 3 Qualora non sia concluso un nuovo contratto di lavoro allo scadere di tre mesi, la persona collocata rimane alle dipendenze dell’attuale unità amministrativa.
Art. 104e Risoluzione del rapporto di lavoro (art. 10 cpv. 3 LPers)
1 Gli impiegati che non sono disposti a concludere un accordo conformemente
all’articolo 104c possono essere licenziati in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 LPers. 2 Se l’impiegato non è disposto ad accettare un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile, il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro fondandosi sull’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers. 3 Se nessun altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile ha potuto essere trovato entro i sei mesi successivi alla firma dell’accordo, il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro fondandosi sull’articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers.
Art. 104f Finanziamento 1 I Dipartimenti finanziano autonomamente le misure prese secondo l’articolo 104.
2 Le unità amministrative riservano i mezzi necessari per i riorientamenti e la forma- zione continua.
Art. 105 Piano sociale (art. 31 cpv. 4 LPers) 1 In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono la soppressione di posti di lavoro viene stabilito un piano sociale. 2 Il piano sociale è elaborato dall’UFPER d’intesa con le associazioni del personale.
3 Esso viene firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale.
Art. 105a Pensionamento anticipato secondo il piano sociale (art. 31 cpv. 4 LPers) 1 Il pensionamento integrale o parziale secondo il piano sociale è possibile al più presto a partire dal compimento del 60° anno d’età e dopo almeno dieci anni d’impiego ininterrotti presso le unità amministrative ai sensi dell’articolo 1.
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2 L’impiegato può essere pensionato anticipatamente se non ha rifiutato un altro
posto ragionevolmente esigibile e: a. il suo posto è soppresso; b. il suo campo di attività subisce sensibili modifiche; oppure c. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento. 3 Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro. 4 Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro. 5 La parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale viene finanziata dal datore di lavoro tramite un credito centrale.
6 I pensionamenti anticipati sono concessi d’intesa con l’UFPER. Questa disposi-
zione non si applica al DDPS.
Art. 105b Altre misure e prestazioni secondo il piano sociale (art. 31 cpv. 4 LPers)
1 Il piano sociale può prevedere altre prestazioni, in particolare:
a. garanzie salariali nell’ambito della presente ordinanza; b. collocamento esterno del personale; c. partecipazione limitata alle spese del tragitto per recarsi al lavoro; d. partecipazione alle spese di trasloco; e. garanzia limitata dello stipendio in caso di riduzione del tasso di occupa- zione. 2 Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato secondo il piano sociale, il datore di lavoro può fornire le seguenti prestazioni: a. partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l’articolo 88dbis capoverso 3; b. partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 32a RPIC3;
3 RS 172.220.141.1
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c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito conseguito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ma al massimo fino al rag- giungimento dell’età di pensionamento AVS; d. partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 1.
Art. 105c Finanziamento
1 L’UFPER domanda i mezzi finanziari necessari per i pensionamenti anticipati
secondo il piano sociale mediante preventivo.
2 Il capoverso 1 non si applica al DDPS.
Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro per la protezione sociale del personale
Art. 106 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 3 e 31 cpv. 5 LPers) 1 Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 105b all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se: a. il rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa per motivi di politica azien- dale o del personale; e b. non sussiste alcun motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 o 4 LPers.
2 Sussistono motivi di politica aziendale o del personale in particolare se:
a. non sono adempiute le condizioni per l’applicazione del piano sociale; b. si prevede di sopprimere il posto; c. deve essere introdotta una regolamentazione successiva sostenibile; d. per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica.
Art. 106a Finanziamento 1 Le prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa sono stabilite dal Dipartimento competente d’intesa con l’UFPER e sono a carico del credito per il personale dell’unità amministrativa che ha disposto la risoluzione.
2 Nel complesso tali prestazioni non possono superare uno stipendio annuo.
4 RS 831.101
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Art. 116f Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2014 1 Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale che hanno compiuto il 55° anno d’età prima del 1° luglio 2013 e che, prima di tale data, hanno chiesto per scritto il pensionamento secondo il diritto vigente a quel momento al servizio competente ai sensi dell’articolo 2, non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 2 La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 59° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 e che saranno pensionati anticipatamente al più tardi entro il 31 luglio 2017, è retta dal diritto previgente. 3 Per il calcolo della rendita transitoria secondo l’articolo 88f, gli anni d’impiego riconosciuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica e il relativo tasso di occupazione medio sono conteggiati secondo il diritto anteriore.
II L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.
2 La modifica dell’ordinanza del 20 febbraio 20135 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (cifra II n. 2) entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2013.
20 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 172.220.111.35
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Allegato 1 (art. 88f cpv. 5)
Partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Piano standard Piano per quadri 1 Piano per quadri 2 (classi di stipendio) (classi di stipendio) (classi di stipendio)
Età di pensio- 1–11 12–17 18–23 24–29 30–38 namento
60 5% 5% 5% 5% 5% 61 5% 5% 5% 5% 5% 62 65 % 60 % 45 % 40 % 40 % 63 70 % 65 % 50 % 45 % 45 % 64 75 % 70 % 55 % 50 % 50 %
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Allegato 2 (cifra II)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1. L’ordinanza del 10 giugno 20046 sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni è abrogata.
2. L’ordinanza del 20 febbraio 20137 concernente il pensionamento in particolari
categorie di personale è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 3 2 I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, a prescindere dall’età degli aventi diritto di cui al capoverso 1: 3I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l’articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 20078 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a: a. lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell’ordinanza del 3 luglio 20019 sul personale federale (OPers); b. l’indennità di residenza secondo l’articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers; c. la compensazione del rincaro secondo l’articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers; d. le indennità di funzione secondo l’articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers; e. le indennità speciali secondo l’articolo 48 o 115 lettera e OPers; f. l’indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l’articolo 50 OPers.
Art. 4 cpv. 1 lett. a n. 4 Abrogato
Art. 9 cpv. 2 lett. a 2 L’accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all’entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 e:
6 RU 2004 3193, 2005 4595, 2007 6635, 2008 5643, 2010 5799 7 RS 172.220.111.35 8 RS 172.220.141.1 9 RS 172.220.111.3
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a. del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell’articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure
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