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AS 2014 2241

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

Modifica del 25 giugno 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori è modifi- cata come segue:

Art. 4 cpv. 4, 5 e 6 4 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell’allegato ai piani di formazione, misure di accompagna- mento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conforme- mente all’ordinanza del 25 novembre 19962 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro. 5 L’impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni, necessario al raggiungi- mento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità, dev’essere parte integrante dell’autorizzazione per formare apprendisti di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFPr3. Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’ufficio cantonale della formazione professionale sente l’ispet- torato cantonale del lavoro. 6 La SECO può accordare autorizzazioni nei singoli casi (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste nel capoverso 4, se ciò è necessario al raggiungi- mento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

2014-0125 2241

O sulla protezione dei giovani lavoratori RU 2014

Art. 21 cpv. 2

2 La SEFRI consulta la SECO per l’elaborazione di ordinanze in materia di forma-

zione e prima di approvare i piani di formazione; la SECO chiede un parere alla SUVA ed eventualmente ad altre organizzazioni specializzate nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

Art. 22a Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014 1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordi- nanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata. 2 Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall’approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le auto- rizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LFPr4. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un’azienda non dispone di un’auto- rizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i

giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti: a. hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il ter- mine di cui al capoverso 1 siano state approvate le misure di accompagna- mento di cui all’articolo 4 capoverso 4; b. hanno iniziato una formazione professionale di base in un’azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il ter- mine di cui al capoverso 2.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

25 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 412.10